Mese: Dicembre 2023

MALATTIA: cambiano le fasce di reperibilità

1. Premessa

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.

A seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, che ha annullato il suddetto decreto nella parte sopra riportata, si forniscono, con il presente messaggio, le necessarie indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari.

2. Quadro normativo

La definizione delle fasce orarie di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico in malattia discende da un articolato susseguirsi di norme legislative di seguito sinteticamente riportate:

  • i decreti ministeriali n. 33/1985 e n. 170 del 15 luglio 1986 – adottati in attuazione dell’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 – da considerarsi, a seguito dell’introduzione di disposizioni di legge speciali per il personale dipendente delle pubbliche Amministrazioni (riforma organica del pubblico impiego avviata con il D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e proseguita con l’emanazione del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, c.d. TUPI), riferibili ai soli lavoratori del settore privato; 
  • il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’articolo 71, comma 3, abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150;
  • il decreto ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009, adottato in attuazione di quanto previso dall’articolo 55-septies, comma 5, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dal D.lgs n. 150/2009, e successivamente sostituito, per effetto dell’articolo 18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75;
  • il citato decreto ministeriale n. 206/2017, oggetto delle censure del Giudice amministrativo, emanato in attuazione dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, come novellato dall’articolo 18, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 75/2017, nel quale sono fissati i limiti e i criteri cui deve attenersi il Governo nell’esercizio del potere regolamentare in materia[1].

Tanto rappresentato, nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

Concorsi docenti: in totale quasi 45.000 posti a bando.

di Roberta Granata*

Con la pubblicazione del DPCM del 15 dicembre si è completato il quadro dei posti messi a bando per le procedure concorsuali rivolte ai docenti di  tutti i gradi di istruzione . Saranno in totale quasi 45.000 (44.654 per la precisione) le cattedre per le quali concorrere attraverso le  selezioni che si andranno a svolgere nei primi mesi del 2024.

Il MIM, che inizialmente non aveva messo a disposizione i ruoli non assegnati per l’anno scolastico 2023/24, ha avuto l’autorizzazione da parte del Ministero della Funzione Pubblica per ampliare la rosa dei vincitori dei nuovi concorsi.

Una buona notizia per coloro che attendono la nomina a tempo indeterminato dopo anni di precariato, ma c’è solo da festeggiare? Entrando nel dettaglio il sindacato FENSIR-SADOC ipotizza che sarà difficile che tutte le regioni riescano a pubblicare le graduatorie entro luglio (negli ultimi anni le nomine sono avvenute proprio alla fine di questo mese) dando luogo a nuovi quesiti sulla gestione delle tante cattedre libere.

I bandi (sia quello di infanzia e primaria, sia quello per la secondaria), infatti, dopo mesi di attesa sono stati pubblicati solo a dicembre innescando una serie di slittamenti delle tempistiche. È presumibile che, nella migliore delle ipotesi, le prove scritte abbiano inizio solo a metà febbraio, posticipando inevitabilmente tutte le fasi successive, prima tra tutte quella della prova orale.  

Inoltre, rileviamo sempre noi del FENSIR-SADOC, che non è ancora chiaro se si procederà, quantomeno per il sostegno, alle nomine da prima fascia GPS, visto che è risaputo, che in alcune regioni  non ci sono neppure più candidati idonei ai concorsi precedenti.

Attendono ancora invece, coloro che intendono abilitarsi con i percorsi  da 30, 36 e 60 CFU di cui si parla da mesi e di cui il governo ha lungamente sponsorizzato la realizzazione. Su questo fronte  si aspetta il parere dell’ANVUR rispetto agli accreditamenti degli atenei.     L’impressione è che il MIM sia arrivato “lungo” rispetto a tutte queste procedure e che ora si tenderà di avviare il tutto “all’ italiana”, salvando la faccia, ma non la valorizzazione del personale docente, che manifesta la propria frustrazione verso un sistema che sembra tutelarli solo  a parole.

Vice Segretaria Nazionale Fensir SADOC

CONCORSO DIRIGENTI: ECCO IL BANDO

Articolo 2
(Requisiti generali di ammissione)

  1. Alla procedura selettiva di cui al presente bando è ammesso a partecipare il personale
    docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo
    indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, che abbia effettivamente reso,
    nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, un servizio di almeno cinque anni e che sia in
    possesso, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione,
    di uno tra i seguenti titoli di studio:
    a) laurea magistrale;
    b) laurea specialistica;
    c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del
    Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione
    artistica, musicale e coreutica;
    e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto
    secondario superiore.
  2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all’estero sono considerati validi per
    l’ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo
    la normativa vigente entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
    ammissione.
  3. Il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a
    tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno
    centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle
    operazioni di scrutinio finale. Ai fini del computo del requisito temporale, non è utile in ogni caso il
    servizio prestato nell’anno scolastico non ancora concluso ricadente nell’anno di indizione del
    bando.
  4. Ai fini dell’ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo
    effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto
    previsto al comma 3 circa la validità del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a
    tempo indeterminato.
  5. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle
    pubbliche amministrazioni previsti dall’articolo 2 del DPR. I requisiti prescritti devono essere
    posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
  6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
    ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone
    l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

POSTI A CONCORSO

Abruzzo 12
Calabria 11
Campania 34
Emilia-Romagna 28
Friuli-Venezia Giulia 11
Lazio 50
Liguria 6
Lombardia 156
Marche 14
Piemonte 65
Puglia 32

Sardegna 11
Sicilia 26
Toscana 54
Umbria 5
Veneto 72
TOTALE 587


CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA: DOMANDE DALL’11/12 AL 09/01

Articolo 4
(Requisiti di ammissione al concorso)

  1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di
    docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria i candidati in possesso, alla data di
    scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
    a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea
    in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito
    all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
    b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a
    indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo
    titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi
    della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico
    2001/2002 e, in particolare:
    b.1. per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in
    possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-
    2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali
    dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi
    valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione
    ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio
    1991, n. 27;
    b.2. per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in
    possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-
    2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della
    scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali
    sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-
    1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di
    sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale
  2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di
    sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la scuola dell’infanzia o per la scuola
    primaria, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
    domanda, siano i possesso – congiuntamente a uno dei titoli di cui al comma 1 – dello
    specifico titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
    disabilità conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione
    sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
  3. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul riconoscimento
    dei titoli, coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi precedenti,
    abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della
    normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione
    alla procedura concorsuale.
  4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
    di ammissione. In caso di carenza deglistessi, l’USR responsabile della procedura dispone,
    con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della
    procedura concorsuale.

Articolo 10
(Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande)

  1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 possono presentare istanza di
    partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione per tutte le tipologie di posto cui
    hanno titolo. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la
    presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda
    partecipare.
  2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore
    14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e
    fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
  3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità
    telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico
    del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla
    compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico
    di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre,
    occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente
    raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure
    selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e
    Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.
    Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
  4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell’articolo 1, comma
    111 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad
    euro dieci (10/00) per ogni tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza. Il pagamento
    deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. Una
    volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino
    tramite il link che sarà reso disponibile all’interno dell’istanza di presentazione domanda.
    La causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base degli insegnamenti
    richiesti nell’istanza; sarà onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere
    al pagamento. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata –
    a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

BANDO CONCORSO STRAORDINARIO TER SCUOLA SECONDARIA: DOMANDE DALL’11 DICEMBRE AL 9 GENNAIO

Da oggi è possibile presentare la propria domanda per partecipare al concorso, c’è tempo fino alle 23.59 del 9 gennaio 2024. Si invita alla lettura degli articoli 4 e 10 in modo particolare.

Per inserire la propria candidatura vai al portale www.inpa.gov.it

Articolo 10

(Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande)

  • 1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
  1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
  2. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
  3. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell’articolo 1, comma 111 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. Una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il link che sarà reso disponibile all’interno dell’istanza di presentazione domanda. La causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base delle classi di concorso o delle tipologie di posto richieste nell’istanza; sarà onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

BANDO DEL CONCORSO PER LA SECONDARIA