Mese: Giugno 2024

Assegnazioni e Utilizzi 204-25

Il Ministero, con l’Ipotesi di Intesa sottoscritta con i sindacati rappresentativi, ha iniziato l’iter che condurrà alla presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25.

Intesa MIM-OOSS

La succitata Ipotesi di Intesa, sottoscritta in data 27 giugno, proroga anche per l’a.s. 2024/25 il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/22, introduce alcune precisazioni e recepisce le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21.

L’Intesa permette ai docenti vincolati per tre anni nella scuola di assunzione potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria: provinciale tutti gli interessati; interprovinciale tutti coloro i quali rientrano in una delle deroghe concordate.

INTESA 2024-25

CHI PUO’ CHIEDERE?

La domanda di assegnazione provvisoria:

– può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

– può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico;

– può essere presentata anche per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità (se si è in possesso della prevista abilitazione); in tal caso, si tratta di una richiesta aggiuntiva, per cui si deve chiedere la classe di concorso/posto di titolarità ed anche una diversa classe di concorso/posto/grado di istruzione. Nel caso si intenda chiedere assegnazione anche per un diverso grado di istruzione, è necessario aver ottenuto la conferma nel ruolo di titolarità;

 non può essere chiesta per il comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 2019/22.

CCNI 19/22

Come leggiamo nel CCNI 2019/22:

  • (articolo 1/1): le disposizioni dello stesso si applicano al personale docente a tempo indeterminato;
  • (articolo 7/2):  possono partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria i docenti di ruolo assunti con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Dunque, stando al prorogato CCNI 2019/22, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, in presenza di uno dei sopra riportati motivi, i docenti:

  • assunti in ruolo nel 2023/24. Tali docenti, però, a causa delle disposizioni  di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, possono presentare domanda di assegnazione nella sola provincia di titolarità (eccetto chi rientra in una delle deroghe previste dall’art. 34 del CCNL 2019/21 e di cui parleremo di seguito);
  • assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti.

Riguardo agli assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2022/23 e precedenti, precisiamo che gli stessi, anche se soggetti ad uno dei vincoli triennali previsti dal CCNI sui trasferimenti e passaggi di ruolo 2022/25, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale. I predetti vincoli, infatti, riguardano la sola mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra). Così, ad esempio, un docente che ottenuto un trasferimento/passaggio provinciale o interprovinciale su una delle scuole espresse nella domanda, potrà presentare ugualmente domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione, fermi restando i previsti motivi e requisiti.

Sin qui quanto previsto dal CCNI 2019/22, nonché dalle disposizioni legislative relative ai vincoli per i neoassunti dall’a.s. 2023/24. Il CCNI, tuttavia, come detto sopra, è stato integrato dalle disposizioni di cui all’Ipotesi di Intesa del 27 giugno u.s., che ha ampliato la platea di docenti che potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale, grazie alle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, deroghe volte a garantire il rincongiumento nelle procedure di mobilità ad alcune categorie di docenti.

COSA STABILISCE L’INTESA?

In virtù delle relative disposizioni legislative e di quelle dell’Ipotesi di Intesa, i docenti:

  • assunti in ruolo a.s. 2023/24 (compresi gli assunti in ruolo da straordinario bis a.s. 23/24, i quali hanno svolto l’anno a tempo determinato nel 22/23) possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  • assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis e GPS sostegno a.s. 23/24 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  • assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno e posto comune, tramite la procedura straordinaria a.s. 21/22, i quali sono ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l’anno di prova, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  • assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno, tramite la procedura straordinaria a.s. 22/23, i quali sono ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l’anno di prova, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe.

IN SINTESI

Alla luce di quanto detto, in presenza di uno dei sopra elencati motivi, per l’a.s. 2024/25 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria:

  • i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti (possono presentare domanda provinciale o interprovinciale);
  • i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24, compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da straordinario bis (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21);
  • i docenti assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis e GPS sostegno a.s. 23/24, nonché assunti a tempo determinato da GPS posto comune e sostegno nel 21/22 e assunti da GPS sostegno 2022/23, a condizione di aver superato l’anno di prova (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21).

Ribadiamo che, se non è presente nessuno dei motivi indicati nell’art. 7 del CCNI (ricongiungimento ai figli, al coniuge…), pur rientrando tra le categorie di docenti sopra elencate, non è possibile comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria.

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