Analizziamo quali sono i vincoli alla mobilità dei docenti e le relative deroghe previste dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) valido per il triennio 2025/2028.
Vincoli triennali
Sono individuati due principali vincoli che limitano la possibilità di presentare domanda di mobilità:
- Vincolo su domanda di mobilità soddisfatta: questo vincolo riguarda i docenti che, avendo espresso una specifica sede nella domanda di mobilità territoriale o professionale, sono stati soddisfatti su tale scuola. In questo caso, non è possibile presentare una nuova domanda di mobilità per il triennio successivo.
- Vincolo triennale per i neoimmessi in ruolo: questo vincolo si applica a tutti i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/2024. Questi docenti devono rimanere nella scuola di assegnazione per almeno tre anni, incluso il periodo di prova.
Deroghe ai vincoli
Il CCNI prevede specifiche deroghe che consentono ai docenti vincolati di partecipare alle procedure di mobilità. Le principali categorie che beneficiano di queste deroghe includono:
- Genitori di figli minori di 16 anni: i docenti con figli che compiono 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda possono beneficiare della deroga. Per i genitori adottivi o affidatari, la deroga si applica entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- Docenti con disabilità o che assistono familiari disabili: sono previste deroghe per coloro che si trovano nelle condizioni indicate negli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero per chi fruisce dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001.
- Coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di soggetto con disabilità grave: la deroga si applica anche in questo caso, garantendo la possibilità di partecipare alle procedure di mobilità.
- Figli di genitori ultrasessantacinquenni: i docenti figli di genitori che compiono 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda possono beneficiare della deroga, indipendentemente dall’eventuale invalidità del genitore.
Queste deroghe sono state introdotte per garantire una maggiore flessibilità nelle procedure di mobilità, tenendo conto delle diverse esigenze personali e familiari dei docenti.
Le dichiarazioni della Fensir sulla mobilità
Sulla questione della mobilità dei docenti e del vincolo triennale, è intervenuto Giuseppe Favilla, Segretario Generale della Fensir, il quale ha dichiarato:
“Le domande di mobilità rappresentano un momento essenziale della professione docente o ATA. Inseriti nei ruoli regionali e assegnati a province o scuole lontane dai propri familiari o affetti, spesso si rende necessario interrompere la continuità didattica per ricongiungersi ai propri cari o, perché no, trovare un ambiente vitale che valorizzi la professionalità di ciascuno. Per questo diciamo di no ad ogni forma di vincolo, perché lesivo della libertà personale e professionale e soprattutto, talvolta, diventa causa di stress incidendo pesantemente sulla stessa professione. Auspichiamo per il futuro che il MIM recepisca questa necessità di libertà per il bene degli studenti affidati alla formazione e guida dei docenti”.
Le parole del Segretario Generale della Fensir evidenziano le difficoltà e le criticità dei vincoli imposti alla mobilità dei docenti, auspicando un futuro in cui si possa garantire una maggiore libertà di scelta ai professionisti della scuola.