Da agosto 2023 la Fensir ha cominciato ad istituire le articolazioni territoriali della federazione sindacale unitaria, stipulando accordi con associazioni e organizzazioni sindacali e categoriali al fine di rendere il sindacato vicino ai lavoratori della scuola, con servizi di qualità e in convenzione.
Il primo accordo che abbiamo siglato è stato con la CNA (Confederazione Nazionale Artigiani) di Agrigento ad agosto 2023 per continuare con CNA Trapani e lo scorso 11 dicembre si è perfezionato l’accordo con la CNA Salerno.
All’incontro erano presenti il Segretario generale Nazionale Giuseppe Favilla e la neo segreteria provinciale, Domenico Carratù, Eliana Visone e Giuseppe Sessa.
“Per me come fondatore del Sindacato aver potuto creare la Fensir nella provincia di SALERNO è motivo di profonda soddisfazione. Sono sicuro che la Fensir, come sindacato della scuola, grazie alla collaborazione con la CNA, e ringrazio per questo Simona Paolillo, segretaria provinciale CNA e il presidente CNA Lucio Ronca per la disponibilità e la condivisione di obiettivi. Sono sicuro che la Fensir in sinergia con la CNA diventerà una realtà importante nella provincia di Salerno.” afferma Giuseppe Favilla, segretario generale nazionale della Fensir.
“L’accordo appena siglato con la CNA di Salerno è un’opportunità importante e significativa per le strutture sindacali SADOC, SAIR e SAATA” afferma il neo segretario provinciale Domenico Carratù.
La Fensir a Salerno vuole portare la specificità della scuola e le relative rivendicazioni all’attenzione non solo dei lavoratori direttamente coinvolti ma anche della comunità civile.
L’Accordo con la CNA, importante realtà sindacale categoriale rappresenta quel punto di unione tra il mondo dell’imprenditoria e delle piccole e medio aziende. I servizi di Caf e Patronato della CNA di Salerno si arricchiscono con la presenza della Fensir con i servizi e la tutela dei lavoratori della Scuola e dei loro familiari che in taluni casi sono già membri parte della grande realtà qual è la CNA.
Le sedi CNA in provincia di Salerno:
SALERNO (sede principale) – Corso Vittorio Emanuele, 75 – tel. 0899260069, da lun. a ven. dalle ore 15:00 alle ore 18:00 E-mail: salerno@fensir.it – Si riceve nelle sedi su appuntamento.
Inoltre la Fensir è anche a Battipaglia, Nocera Inferiore e Cava De Tirreni.
Domande dall’11 al 30 dicembre. Nella nostre schede che trovate in fondo all’articolo, i requisiti richiesti, le modalità di presentazione delle istanze e dello svolgimento delle prove, le riserve dei posti e molto altro.
Unicamente in modalità telematica, attraverso il Portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”
Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
CONTRIBUTO DI SEGRETERIA
Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”.
REQUISITI
Infanzia e primaria
Posti comuni
Titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda
oppure
Diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali
Posto di sostegno: specializzazione per il relativo ordine di scuola
Scuola di I e II grado
Posto comune
Si accede con uno dei seguenti titoli che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda
laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso (conseguita anche a seguito del completamento del nuovo percorso universitario e accademico di formazione iniziale per l’anno accademico 2023/24 – 30 o 60 CFU/CFA – entro i termini di presentazione della domanda);
laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 (escluso l’anno in corso);
laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022;
laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59);
ITP: abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso oppure diploma di scuola secondaria di accesso alla specifica classe di concorso.
Partecipano con riserva:
Gli aspiranti che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano iscritti al nuovo percorso universitario e accademico di formazione iniziale per l’anno accademico 2023/24 e non abbiano ancora conseguito i 30 CFU primo periodo per l’accesso al concorso e gli aspiranti che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano iscritti ad un percorso da 30 CFU/CFA (allegato 2) o 60 CFU/CFA dell’anno accademico 2023/24. Il termine ultimo per acquisire il titolo e sciogliere la riserva è il 30 giugno 2025. Il mancato conseguimento entro il termine sopra indicato comporta la decadenza dalla graduatoria
Posto di sostegno: specializzazione per il relativo ordine di scuola.
LA FENSIR PROCLAMA LO SCIOPERO DEL PERSONALE SCUOLA PER GIOVEDì 31 OTTOBRE.
La Fensir aderisce allo sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca indetto per il 31 ottobre e ne condivide le finalità e aggiunge ulteriori rivendicazioni.
“Dobbiamo far sentire costantemente la nostra voce e per questo che abbiamo deciso di dare voce ai migliaia di lavoratori della scuola, stanchi dell’indifferenza de Ministero. Vogliamo rappresentare tutto il personale docente, docente di religione, personale ATA sia tempo indeterminato ma soprattutto il personale a tempo determinato vessato dall’indifferenza dell’amministrazione. Condividiamo parte delle rivendicazioni dei colleghi della FLC CGIL per cui, integrando con le nostre ulteriori rivendicazioni abbiamo proclamato lo sciopero del 31 ottobre 2024” Giuseppe Favilla, segretario generale FeNSIR.
Amara sorpresa per un migliaio di docenti destinatari del pronunciamento della Sentenza del Consiglio di Stato del 16 marzo 2022: la carta docenti non è attiva!
“Siamo amareggiati e indignati” riferisce Giuseppe Favilla. “Personalmente ho partecipato al ricorso del 2015 che ha annullato l’applicazione di quanto previsto dalla legge 107/2015 e dei successivi decreti attuativi della Carta elettronica del docente. A marzo 2022 a ricorso ormai considerato perso su tutti i fronti essendo trascorsi ben sette anni riceviamo comunicazione del successo ottenuto. Dopo qualche mese veniva aperto il sistema ai 1016 ricorrenti che hanno ottenuto tutti gli arretrati fino all’anno scolastico 2022/23 e ad ottobre il beneficio della carta dei 500 euro. Sembrava ormai tutto risolto e invece oggi ci ritroviamo punto e a capo: nella stessa e medesima condizione di chi non ha fatto alcun ricorso. Il Ministro Valditara dovrebbe includere nelle linee guida per l’Educazione Civica anche il principio del rispetto delle sentenze e della magistratura fattivamente e attivamente operarsi affinché venga rispettato il diritto riconosciuto in sentenza. Ad oggi oltre ai 1016 ricorrenti del 2015 migliaia di docenti con contratti al 31 agosto, al 30 giugno e incaricati di religione, che hanno ottenuto giustizia e sentenze passate in giudicato non possono godere del beneficio loro riconosciuto. Il MIM necessita di una lezione di educazione civica: le sentenze vanno rispettate!” Conclude Favilla.
La Fensir, con i propri legali, sta valutando un ulteriore ricorso e messa in mora del Ministero guidato dal prof. Valditara richiedendo i danni derivanti dalla mancata erogazione. Molti docenti, convinti della continuità dell’erogazione avevano accantonato il bonus 2023-24 per poterlo usufruire nel corrente anno scolastico, da ieri però l’amara sorpresa. Invita nel frattempo ad inviare una diffida alle PEC del ministero e all’email indicata dal dipartimento per la formazione.
La Fensir continuerà a procedere con ricorsi assolutamente gratuiti per il riconoscimento del diritto permanente della carta del docente. Scrivi a ricorsi@fensir.it oppure collegati alla pagina ricorsi
CARTA DEL DOCENTE (solo per chi NON ha fatto ricorso) con incarico al 31 agosto o 30 giugno oppure in ruolo e che intende recuperare gli ultimi cinque anni
RICORSO ANCHE PER IL PERSONALE EDUCATIVO
COSTI: totalmente gratuito
DOCUMENTAZIONE:
Contratti a tempo determinato degli ultimi 5 anni…
Carta di identità e codice fiscale;
Stato Matricolare da richiedere a scuola;
Modulo di esenzione dal pagamento del Contributo Unificato, se il reddito imponibile a fini IRPEF, su base familiare, è inferiore ad € 38.514,03 per l’anno precedente. (somma di tutti gli stipendi presenti in famiglia).
Accordo tra le parti per il versamento del contributo unificato (inviato successivamente)
SCADENZA PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE: 31 DICEMBRE; 30 APRILE; 31 AGOSTO (necessario contratto di settembre anno successivo)
Lo studio legale si riserva di anticipare o posticipare la presentazione del ricorso a proprio insindacabile giudizio.
RISARCIMENTO DEL DANNO PER REITERAZIONE CONTRATTI PER CHI HA MATURATO AL 31/08/2024 ALMENO 4 ANNI DI INCARICHI ANNUALI E CHI HA MATURATO UN ULTERIORE TRIENNIO A TEMPO DETERMINATO DOPO IL PRIMO RICORSO.
COSTI: previsto accordo tra le parti sul versamento del contributo unificato (tassa obbligatoria se dovuta)
DOCUMENTAZIONE:
Tutti i contratti a tempo determinato come incaricati annuali (01/09-31/08)
Carta di identità e codice fiscale;
Stato Matricolare da richiedere a scuola
Modulo di esenzione dal pagamento del Contributo Unificato, se il reddito imponibile a fini IRPEF, su base familiare, è inferiore ad € 38.514,03 per l’anno precedente (somma di tutti gli stipendi presenti in famiglia).
Accordo tra le parti per il versamento del contributo unificato (inviato successivamente)
RISARCIMENTO PER LA MANCATA EROGAZIONE DELLA RPD (Retribuzione Personale Docenti) e CIA (Compenso Individuale Accessorio) per il personale ATA – IL RICORSO è ESTESO A CHI HA OTTENUTO UN PRIMO RICONOSCIMENTO.
COSTI: previsto accordo tra le parti sul versamento del contributo unificato (tassa obbligatoria se dovuta)
DOCUMENTAZIONE:
Tutti i contratti a tempo determinato come supplenti brevi e saltuari e per i soli docenti di religione i contratti da incaricati prima della maturazione del diritto alla ricostruzione di carriera
Carta di identità e codice fiscale;
Stato Matricolare da richiedere a scuola
Cedolini paga delle supplenze e per i soli docenti di religione i cedolini di luglio e agosto prima della maturazione del diritto alla ricostruzione di carriera.
Accordo tra le parti per il versamento del contributo unificato (inviato successivamente)
Modulo di esenzione dal pagamento del Contributo Unificato, se il reddito imponibile a fini IRPEF, su base familiare, è inferiore ad € 38.514,03 per l’anno precedente (somma di tutti gli stipendi presenti in famiglia).
SCADENZA PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE: 31 DICEMBRE; 30 APRILE; 31 AGOSTO (necessario contratto di settembre anno successivo)
Lo studio legale si riserva di anticipare o posticipare la presentazione del ricorso a proprio insindacabile giudizio.
RICONOSCIMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DELL’ANNO 2013
COSTI: previsto accordo tra le parti sul versamento del contributo unificato (tassa obbligatoria se dovuta)
DOCUMENTAZIONE:
Carta di identità e codice fiscale;
Stato Matricolare da richiedere a scuola
Accordo tra le parti per il versamento del contributo unificato (inviato successivamente)
Diffida inviata al M.I.M. e alla scuola di titolarità e relative ricevute di invio e consegna;
copia contratto di lavoro a tempo indeterminato o di incaricato annuale irc dal 2013 senza interruzioni di carriera;
copia domanda di ricostruzione di carriera;
copia decreto di ricostruzione di carriera;
copia ultimo cedolino paga.
Procura all’avvocato (inviata successivamente).
Modulo di esenzione dal pagamento del Contributo Unificato, se il reddito imponibile a fini IRPEF, su base familiare, è inferiore ad € 38.514,03 per l’anno precedente (somma di tutti gli stipendi presenti in famiglia).
COSTI: previsto accordo tra le parte sul versamento del contributo unificato (tassa obbligatoria se dovuta)
DOCUMENTAZIONE:
Carta di identità e codice fiscale;
Stato Matricolare da richiedere a scuola
Accordo tra le parti per il versamento del contributo unificato (inviato successivamente)
Copia Congedo Illimitato
Procura all’avvocato (inviata successivamente).
Modulo di esenzione dal pagamento del Contributo Unificato, se il reddito imponibile a fini IRPEF, su base familiare, è inferiore ad € 38.514,03 per l’anno precedente (somma di tutti gli stipendi presenti in famiglia)
Copia versamento contributo una tantum di €50,00 quale integrazione quota associativa
SCADENZA PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE: 31 DICEMBRE; 30 APRILE; 31 AGOSTO (necessario contratto di settembre anno successivo)
Lo studio legale si riserva di anticipare o posticipare la presentazione del ricorso a proprio insindacabile giudizio.
Riconoscimento pagamento ferie maturate supplenti brevi e incaricati al 30/06
COSTI: previsto accordo tra le parti sul versamento del contributo unificato (tassa obbligatoria se dovuta)
DOCUMENTAZIONE:
Tutti i contratti a tempo determinato come supplenti brevi e saltuari e al 30 giugno
Carta di identità e codice fiscale;
Stato Matricolare da richiedere a scuola
Accordo tra le parti per il versamento del contributo unificato (inviato successivamente)
Modulo di esenzione dal pagamento del Contributo Unificato, se il reddito imponibile a fini IRPEF, su base familiare, è inferiore ad € 38.514,03 per l’anno precedente (somma di tutti gli stipendi presenti in famiglia).
COPIA DIGITALE DEI SINGOLI DOCUMENTI IN FORMATO PDF all’indirizzo e-mail: ricorsi@fensir.it (non saranno accettati formati digitali diversi da PDF in caso contrario inviare il cartaceo come di seguito)
Copia cartacea come raccomandata semplice a Fensir via G. Carducci, 25 – 24127 BERGAMO (per chi non è in grado di trasformare tutta la documentazione in formato PDF)
Si informano gli interessati che in data di ieri 26 giugno è stata sottoscritta l’Intesa sulla mobilità annuale, ovvero utilizzi e assegnazioni provvisorie per il 2024/25.
PER ASSISTENZA A DISTANZA PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE SCRIVERE A
DOCENTI INFANZIA-PRIMARIA-1°e2° Grado scrivere a: docenti@sadoc.it
PERSONALE ATA scrivere a: docenti@sadoc.it
DOCENTI DI RELIGIONE scrivere a: segreteria@nuovosair.it
L’ufficio virtuale nazionale è aperto da lunedì 8 luglio a mercoledì 24 luglio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 escluso il sabato e la domenica. Per appuntamenti scrivere all’email di cui sopra.
Le domande potranno essere inoltrate:
Docenti infanzia , primaria, secondaria di 1° e 2° grado dall’11 al 24 luglio2024 (online tramite IOL).
Ricordiamo che su Istanze OnLine siaccede mediante le credenziali Spid o CIE.
docenti a tempo determinato ex art. 59 o ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 6, deldecreto-legge 23 aprile 2023, n.44 dall’11 al 24 luglio 2024(cartacea da presentare tramite PEC);
Personale educativo dall’11 al 24 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)
PersonaleATA dall’8 luglio al 19 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)
Docenti di religione cattolica dall’11 al 24 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)
L’Intesa regola altresì la copertura dei posti vacanti di Dsga; è abrogato l’ art.14 e si da luogo a nuova procedura. Potranno partecipare alle operazioni di utilizzo:
– Dsga in esubero; – Funzionari ex area C privi di incarico; – Personale inserito nella graduatoria della procedura di progressione che non dovessero aver trovato posto; – assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e 5 anni e in subordine con diploma e 10 anni; – assistenti amministrativi con II e I posizione economica; – altri assistenti amministrativi.
SCHEDA SINTETICA DA SEGUIRE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
SOLAMENTE gli allegati necessari per dichiarare le ESIGENZE di FAMIGLIA.
Tra i familiari ai quali richiedere il ricongiungimento può essere indicato/a anche il/la convivente. E’ necessario che la residenza del familiare risalga ad almeno 3 mesi prima della data di scadenza di presentazione della domanda.
TUTTI GLI ALLEGATI VANNO INSERITI NELLA AREA GESTIONE ALLEGATI SU ISTANZE ON LINE. SI CONSIGLIA DI INSERIRE ANCHE L’EVENTUALE DOCUMENTAZIONE SANITARIA.
AVVERTENZA: La contrattazione decentrata a livello regionale di cui all’art. 3, comma 5 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 permetterà di intervenire con disposizioni “ad hoc” anche per le specifiche situazioni locali dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia – della regione Campania – interessati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché delle province della regione Emilia Romagna e delle Marche (Pesaro, Fano e Urbino) coinvolte dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023.
Gli insegnanti di religione di ruolo, a domanda e sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione, potranno quindi essere:
1) “utilizzati” in ALTRO ISTITUTO della propria diocesi, nello stesso grado scolastico;
2) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)
3) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria).
Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:
4) Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).
5) Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).
N.B. – mentre i provvedimenti sub 1) e 2) sono definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli sub 3), 4), 5) sono provvisori e vanno eventualmente riconfermati nel successivo anno scolastico o con una domanda di Trasferimento (nel caso del punto 4) o con una domanda di Passaggio di ruolo (nel caso dei punti 3 o 5).
Come negli anni precedenti, viene riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di 1° e 2° grado) – che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto – di essere utilizzati nell’ambito della stessa scuola per le ore mancanti qualora non completino l’orario nella scuola medesima. I predetti docenti – se in servizio su più scuole – svolgeranno le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l’orario di servizio svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nel primo istituto (art. 2 comma 7 CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
Gli insegnanti di religione incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge 186/2003, ai quali cioè è stata revocata l’idoneità ecclesiastica, vengono utilizzati secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 3 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (art. 2 comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
Inoltre:
per le utilizzazioni il punteggio formulato dall’Ufficio scolastico regionale nella graduatoria regionale, articolata per ambiti diocesani, è integrato secondo quanto previsto dalle precisazioni dell’art. 1 comma 7 per gli anni scolastici del CCNI valido per il 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025) cioè: valutazione dell’anno scolastico in corso (con relativo punteggio per la eventuale continuità); residenza dei familiari nel comune di ricongiungimento da almeno tre mesi; età dei figli riferita al 31 dicembre dall’anno in cui si effettua al domanda; maggiore anzianità anagrafica in caso di parità di precedenze);
le assegnazioni provvisorie (spostamenti fuori diocesi) possono essere richieste per i seguenti motivi: ricongiungimento al coniuge, o ai figli, o ai genitori, o per gravi motivi di salute (art. 7 comma 2 del CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
L’O.M. 31/2024 ha chiarito che nella graduatoria regionale su base diocesana il punteggio per il ricongiungimento al coniuge NON può essere attribuito; nelle utilizzazioni e nelle assegnazioni provvisorie tale punteggio viene invece attribuito, a patto che il coniuge o il familiare (figlio o genitore) risiedano nel comune richiesto da almeno tre mesi. (Nota 1, Allegato 3, CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).
Per le assegnazioni provvisorie il punteggio per ricongiungimento al coniuge (figli o genitori) è riconosciuto per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento (Nota 7 Allegato 3, CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).
Per l’a.s. 2024/2025 i docenti di religione che richiedono l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestavano servizio nell’a.s. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 fruiscono della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto II del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 4 comma 3 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
I docenti di religione di ruolo sono confermati nella stessa sede di servizio; cioè NON occorre una riconferma annuale sulla sede di servizio (Art. 2 comma 11 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
I docenti di religione di ruolo, qualora siano perdenti ore/posto, rimangono in servizio in altra scuola della stessa diocesi (Nota prot. 6747 del 15 luglio 2010).
I docenti di religione hanno la possibilità di completamento cattedra nell’istituto di prevalente servizio, utilizzando le disponibilità orarie sopraggiunte, al fine di evitare, per quanto possibile, cattedre a completamento esterno (Art. 2 comma 7 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
I docenti di religione di ruolo che hanno ottenuto l’utilizzazione nello stesso grado scolastico non devono ripresentare la domanda di utilizzazione (ai fini della conferma sulla sede ottenuta), mentre coloro che sono stati utilizzati in un settore formativo diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla secondaria) devono presentare domanda di conferma (domanda di Passaggio di Ruolo) della utilizzazione già ottenuta l’anno precedente (art. 2 comma 11 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
La valutazione dei titoli sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali (o dagli Ambiti territoriali): tale valutazione viene effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al CCNI concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto in data 27 gennaio 2022 e valido per il triennio 2022/2025.
Nei casi di dimensionamento della rete scolastica (art. 2 comma 11 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025) si applicano le norme stabilite dall’art. 18 del CCNI sulla mobilità del 27 gennaio 2022 valido per il triennio 2022/2025, tenuto conto della graduatoria di cui all’art. 10 commi 3 e 4 dell’O.M. n. 31 del 23 febbraio 2024. Per una migliore descrizione della casistica si vedano le Faq e la Guida dedicate alle Unificazioni e Dimensionamenti.
Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica – fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – sono effettuate d’Intesa tra il Direttore Regionale Generale e l’Ordinario diocesano competente (art. 4 comma 1 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogatoper gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025).
Gli uffici scolastici regionali hanno l’obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali, prima dell’avvio delle operazioni di utilizzazione, un quadro complessivo delle disponibilità delle cattedre o posti per l’insegnamento della religione, anche di eventuali disponibilità sopraggiunte (art. 4 comma 2 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
Da sottolineare inoltre che:
Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità (CCNI 27.01.2022 valido per il triennio 2022/2025 – art. 27 comma 8).
Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate avvalendosi del modello di domanda pubblicato nel sito del MIM nella sezione Mobilità oppure nei link sotto riportati e devono essere presentate tramite PEC all’ufficio scolastico regionale territorialmente competente, salvo diverse disposizioni degli stessi che possono delegare tali compiti agli Ambiti Territoriali Competenti (ex Uffici scolastici Provinciali).
Coloro che ne sono forniti possono inoltrare la modulistica in formato digitale a mezzo PEC.
I colleghi sprovvisti di PEC possono rivolgersi alla segreteria nazionale SAIR che provvederà, su loro esplicita richiesta, all’invio della modulistica (integrata di una copia in pdf del proprio documento di identità) dalla PEC del Sindacato..
Le domande compilate dovranno essere scansionate (dopo averle firmate) oppure firmate digitalmente.
Il Ministero, con l’Ipotesi di Intesa sottoscritta con i sindacati rappresentativi, ha iniziato l’iter che condurrà alla presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25.
LE DATE ANCORA NON SONO NOTE, NE DAREMO COMUNICAZIONE APPENA PUBBLICATE
Intesa MIM-OOSS
La succitata Ipotesi di Intesa, sottoscritta in data 27 giugno, proroga anche per l’a.s. 2024/25 il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/22, introduce alcune precisazioni e recepisce le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21.
L’Intesa permette ai docenti vincolati per tre anni nella scuola di assunzione potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria: provinciale tutti gli interessati; interprovinciale tutti coloro i quali rientrano in una delle deroghe concordate.
– può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:
ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
ricongiungimento al genitore.
– può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico;
– può essere presentata anche per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità (se si è in possesso della prevista abilitazione); in tal caso, si tratta di una richiesta aggiuntiva, per cui si deve chiedere la classe di concorso/posto di titolarità ed anche una diversa classe di concorso/posto/grado di istruzione. Nel caso si intenda chiedere assegnazione anche per un diverso grado di istruzione, è necessario aver ottenuto la conferma nel ruolo di titolarità;
– non può essere chiesta per il comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 2019/22.
CCNI 19/22
Come leggiamo nel CCNI 2019/22:
(articolo 1/1): le disposizioni dello stesso si applicano al personale docente a tempo indeterminato;
(articolo 7/2): possono partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria i docenti di ruolo assunti con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
Dunque, stando al prorogato CCNI 2019/22, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, in presenza di uno dei sopra riportati motivi, i docenti:
assunti in ruolo nel 2023/24. Tali docenti, però, a causa delle disposizioni di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, possono presentare domanda di assegnazione nella sola provincia di titolarità (eccetto chi rientra in una delle deroghe previste dall’art. 34 del CCNL 2019/21 e di cui parleremo di seguito);
assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti.
Riguardo agli assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2022/23 e precedenti, precisiamo che gli stessi, anche se soggetti ad uno dei vincoli triennali previsti dal CCNI sui trasferimenti e passaggi di ruolo 2022/25, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale. I predetti vincoli, infatti, riguardano la sola mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra). Così, ad esempio, un docente che ottenuto un trasferimento/passaggio provinciale o interprovinciale su una delle scuole espresse nella domanda, potrà presentare ugualmente domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione, fermi restando i previsti motivi e requisiti.
Sin qui quanto previsto dal CCNI 2019/22, nonché dalle disposizioni legislative relative ai vincoli per i neoassunti dall’a.s. 2023/24. Il CCNI, tuttavia, come detto sopra, è stato integrato dalle disposizioni di cui all’Ipotesi di Intesa del 27 giugno u.s., che ha ampliato la platea di docenti che potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale, grazie alle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, deroghe volte a garantire il rincongiumento nelle procedure di mobilità ad alcune categorie di docenti.
COSA STABILISCE L’INTESA?
In virtù delle relative disposizioni legislative e di quelle dell’Ipotesi di Intesa, i docenti:
assunti in ruolo a.s. 2023/24 (compresi gli assunti in ruolo da straordinario bis a.s. 23/24, i quali hanno svolto l’anno a tempo determinato nel 22/23) possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis e GPS sostegno a.s. 23/24 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno e posto comune, tramite la procedura straordinaria a.s. 21/22, i quali sono ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l’anno di prova, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno, tramite la procedura straordinaria a.s. 22/23, i quali sono ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l’anno di prova, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe.
IN SINTESI
Alla luce di quanto detto, in presenza di uno dei sopra elencati motivi, per l’a.s. 2024/25 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria:
i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti (possono presentare domanda provinciale o interprovinciale);
i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24, compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da straordinario bis (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21);
i docenti assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis e GPS sostegno a.s. 23/24, nonché assunti a tempo determinato da GPS posto comune e sostegno nel 21/22 e assunti da GPS sostegno 2022/23, a condizione di aver superato l’anno di prova (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21).
Ribadiamo che, se non è presente nessuno dei motivi indicati nell’art. 7 del CCNI (ricongiungimento ai figli, al coniuge…), pur rientrando tra le categorie di docenti sopra elencate, non è possibile comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria.
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