FENSIR SINDACATO

CONCORSO DIRIGENTI: ECCO IL BANDO

Articolo 2
(Requisiti generali di ammissione)

  1. Alla procedura selettiva di cui al presente bando è ammesso a partecipare il personale
    docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo
    indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, che abbia effettivamente reso,
    nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, un servizio di almeno cinque anni e che sia in
    possesso, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione,
    di uno tra i seguenti titoli di studio:
    a) laurea magistrale;
    b) laurea specialistica;
    c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del
    Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione
    artistica, musicale e coreutica;
    e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto
    secondario superiore.
  2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all’estero sono considerati validi per
    l’ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo
    la normativa vigente entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
    ammissione.
  3. Il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a
    tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno
    centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle
    operazioni di scrutinio finale. Ai fini del computo del requisito temporale, non è utile in ogni caso il
    servizio prestato nell’anno scolastico non ancora concluso ricadente nell’anno di indizione del
    bando.
  4. Ai fini dell’ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo
    effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto
    previsto al comma 3 circa la validità del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a
    tempo indeterminato.
  5. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle
    pubbliche amministrazioni previsti dall’articolo 2 del DPR. I requisiti prescritti devono essere
    posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
  6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
    ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone
    l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

POSTI A CONCORSO

Abruzzo 12
Calabria 11
Campania 34
Emilia-Romagna 28
Friuli-Venezia Giulia 11
Lazio 50
Liguria 6
Lombardia 156
Marche 14
Piemonte 65
Puglia 32

Sardegna 11
Sicilia 26
Toscana 54
Umbria 5
Veneto 72
TOTALE 587


CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA: DOMANDE DALL’11/12 AL 09/01

Articolo 4
(Requisiti di ammissione al concorso)

  1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di
    docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria i candidati in possesso, alla data di
    scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
    a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea
    in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito
    all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
    b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a
    indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo
    titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi
    della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico
    2001/2002 e, in particolare:
    b.1. per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in
    possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-
    2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali
    dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi
    valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione
    ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio
    1991, n. 27;
    b.2. per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in
    possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-
    2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della
    scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali
    sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-
    1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di
    sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale
  2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di
    sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la scuola dell’infanzia o per la scuola
    primaria, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
    domanda, siano i possesso – congiuntamente a uno dei titoli di cui al comma 1 – dello
    specifico titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
    disabilità conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione
    sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
  3. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul riconoscimento
    dei titoli, coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi precedenti,
    abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della
    normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione
    alla procedura concorsuale.
  4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
    di ammissione. In caso di carenza deglistessi, l’USR responsabile della procedura dispone,
    con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della
    procedura concorsuale.

Articolo 10
(Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande)

  1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 possono presentare istanza di
    partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione per tutte le tipologie di posto cui
    hanno titolo. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la
    presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda
    partecipare.
  2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore
    14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e
    fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
  3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità
    telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico
    del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla
    compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico
    di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre,
    occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente
    raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure
    selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e
    Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.
    Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
  4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell’articolo 1, comma
    111 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad
    euro dieci (10/00) per ogni tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza. Il pagamento
    deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. Una
    volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino
    tramite il link che sarà reso disponibile all’interno dell’istanza di presentazione domanda.
    La causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base degli insegnamenti
    richiesti nell’istanza; sarà onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere
    al pagamento. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata –
    a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

BANDO CONCORSO STRAORDINARIO TER SCUOLA SECONDARIA: DOMANDE DALL’11 DICEMBRE AL 9 GENNAIO

Da oggi è possibile presentare la propria domanda per partecipare al concorso, c’è tempo fino alle 23.59 del 9 gennaio 2024. Si invita alla lettura degli articoli 4 e 10 in modo particolare.

Per inserire la propria candidatura vai al portale www.inpa.gov.it

Articolo 10

(Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande)

  • 1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
  1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
  2. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
  3. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell’articolo 1, comma 111 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. Una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il link che sarà reso disponibile all’interno dell’istanza di presentazione domanda. La causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base delle classi di concorso o delle tipologie di posto richieste nell’istanza; sarà onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

BANDO DEL CONCORSO PER LA SECONDARIA

CONCORSI POSTI NORMALI E DI SOSTEGNO: PUBBLICATI I DECRETI

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto ministeriale relativo alla procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli nella scuola dell’infanzia e primaria, secondaria di primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno

Sono altresì pubblicati:

 1) il programma  

2) tabella di valutazione titoli.Nei prossimi giorni approfondiremo.In allegato i file.Un cordiale saluto.

DECRETO INFANZIA/PRIMARIA E TABELLE

DECRETO SECONDARIA E TABELLE

CONCORSO IRC: FUNZIONE PUBBLICA 6428 POSTI

DOCENTI DI RELIGIONE: LA FUNZIONE PUBBLICA ANNUNCIA L’ASSUNZIONE DI 6428 DOCENTI

Con un comunicato stampa pubblicato sul portale della Funzione Pubblica si annuncia, tra le varie iniziative in programma, anche l’assunzione di 6428 Docenti di Religione.

Lo scorso 17 novembre si è svolto, in un clima di polemica generale, uno sciopero in cui chiaramente il Fensir SAIR aveva chiesto che si agisse al più presto per l’assunzione attraverso il concorso straordinario così come modificato lo scorso giugno.

I posti per il concorso straordinario, così come abbiamo anche comunicato, pari a 4500 corrisponde solo ad un terzo di coloro i quali hanno maturato i 36 mesi. Nel triennio della validità delle graduatorie concorsuali verranno assunti 4500, dall’anno 2025/26 le graduatorie concorsuali si trasformeranno in graduatorie ad esaurimento e scorreranno per il 70% dei posti liberi e vacanti regionali su base diocesana, così come avvenuto per il concorso straordinario. Rimangono invece a disposizione per il concorso ordinario 1928 posti. Rimane l’incognita della prova orale metodologico didattico, ma siamo fiduciosi che questa possa essere senza il punteggio minimo, così come abbiamo e continueremo a sostenere.

Dell’attiva partecipazione al tavolo tra Ministero e CEI, a cui non partecipa alcuna sigla sindacale, abbiamo più richiamato e risposto a domande specifiche nell’Assemblea Sindacale dello scorso 17 novembre che, seppur fuori orario di servizio, ha riscosso una buona partecipazione.

I docenti con meno di 36 mesi di servizio sono circa 3000 è avranno la sola possibilità di partecipare al concorso ordinario. Allo stesso concorso potrà partecipare anche il personale con più di 36 mesi di servizio, ma con le stesse regole previste per i concorsi ordinari (prova scritta selettiva, prova orale selettiva).

I tempi non sembrano essere immediati ma abbiamo ragione di sperare che l’annuncio possa rassicurare il personale docente che la procedura è finalmente attiva, seppur con innumerevoli ritardi.

Il comunicato arriva pochi giorni dopo lo sciopero. Dal nostro sondaggio abbiamo raccolto oltre un migliaio di dichiarazione di adesione allo stesso. Certo ci saremmo aspettati più partecipanti ma soffocati dalla presenza di altre sigle e di temi trasversali nonché polemiche, possiamo dire che l’obiettivo comunque è stato raggiunto e il Governo ha dato, seppur ancora da concretizzare, una prima risposta alla categoria.

La redazione

Concorso Motoria Primaria: calendario prove scritte

Si rende noto che la prova scritta della procedura ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria si svolgerà il giorno 15 dicembre 2023 dalle ore 9.00 alle ore 10.40. Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 08.00.

ASSEMBLEE DEL 10 NOVEMBRE ANNULLATE E RINVIATE AL 17 NOVEMBRE IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO

SIAMO STATI OBBLIGATI DALLA COMMISSIONE GARANZIA A CONCENTRARE LO SCIOPERO DEL 10 CON QUELLO DEL 17 PLURISETTORIALE.

SI SCIOPERA IL 17 NOVEMBRE 2023

ASSEMBLEE SINDACALI FUORI ORARIO DI SERVIZIO E PER GLI SCIOPERANTI 17 NOVEMBRE

L’Organizzazione Sindacale Fe.N.S.I.R., Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, e le sue associazioni sindacali autonome federate: SADOC, Sindacato Autonomo Docenti; SAIR, Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione; SAATA, Sindacato Autonomo ATA, DOVENDO DAR SEGUITO AI DINIEGHI RICEVUTI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE, (per i quali ci riserviamo di adire le vie legali), non potendo garantire fuori orario di servizio le assemblee SI COMUNICA LA REVOCA DI TUTTE LE ASSEMBLEE INDETTE NELLA GIORNATA DEL 10 NOVEMBRE 2023

Contestualmente

INDICE PER VENERDI 17 NOVEMBRE 2023

IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO

PER IL PERSONALE SCIOPERANTE E FUORI ORARIO DI SERVIZIO

LE ASSEMBLEE SINDACALI

Docenti di religione: dalle 9:00 alle 11:00

Collegamento YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=iji8XwQ8mu0

 

Docenti di ogni ordine e grado e ATA dalle 11:30 alle 14:00

Collegamento YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EHUAdf-3oHc

RINVIO SCIOPERO NAZIONALE : DOCENTI, IRC, ATA, PERSONALE EDUCATIVO

OGGETTO: MODIFICA SCIOPERO NAZIONALE PERSONALE DOCENTE, INSEGNANTI DI RELIGIONE (IRC), ATA E DSGA A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO 17 NOVEMBRE IN CONCENTRAZIONE CON LO SCIOPERO PROCLAMATO

La sottoscritta Organizzazione Sindacale Fe.N.S.I.R., Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, con sede legale in Bergamo alla via Divisione Tridentina al n. 5 CF 95253070163 legalmente rappresentata dal dott. Giuseppe Favilla C.F. FVLGPP76B16C286B, 

VISTA la nota della Commissione di Garanzia dello Sciopero n. 12846 del 02/11/2023, con la quale si chiede a “di  revocare e/o riformulare la proclamazione dello sciopero, anche in concentrazione con la data già prescelta per l’effettuazione dello sciopero plurisettoriale”

Visto il verbale n. 530 della seduta del 15 e 16 gennaio 2004 della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali che ha stabilito come “l’obbligatorietà dell’esperimento, in via preventiva, del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 2 comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, non ricorra nell’ipotesi in cui l’oggetto della vertenza riguardi provvedimenti e iniziative legislative”

INDICE e PROCLAMA

 Lo sciopero del personale docente, docente di Religione, Ata, DSGA e DSGA facente funzione, ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, per l’intera giornata del 17 novembre 2023 in concentrazione con sciopero plurisettoriale già proclamato

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO

Per il personale docente precario di posto normale:

Il DPCM del 4 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre relativo ai percorsi abilitanti per il personale precario, questa organizzazione sindacale contesta:

–       La mancata gratuità dei percorsi abilitanti

–       Gli eccessivi oneri insostenibili per i corsisti a fronte di un percorso di studio e lavorativo che dovrebbe garantire la gratuità dell’accesso alla professione docente;

–       Percorsi tortuosi e non finalizzati all’assunzione diretta del personale con 36 mesi di servizio, ma il prolungamento dello stato di precarietà;

–       Disparità dei percorsi abilitanti tra i docenti a fronte di professionalità acquisite;

–       Per il personale docente a tempo indeterminato in possesso di titoli idonei ingabbiati in gradi di scuola per cui i percorsi diventano onerosi a fronte di un bando di concorso riservato mai espletato nonostante la partecipazione del personale interessato.

Per i docenti di religione cattolica, questa organizzazione sindacale contesta:

–       Mancata attuazione dell’art. 20 comma 4 della legge 112/2023, che modifica l’art. 1bis della legge 159/2019 e successive modificazioni, cioè a dire: ad oggi nessun concorso straordinario né ordinario a quasi 20 anni dell’unico concorso del 2004. Il personale docente incaricato annuale di religione cattolica si attesta a 17795, di cui oltre 14500 con oltre 36 mesi di servizio. La norma prevede che solo il 70% dei posti liberi e vacanti nell’organico stabilito dalla legge 186/2003, cioè 4480 saranno destinati ad essere ricoperti da docenti di ruolo mentre 10000 docenti con oltre 36 mesi di servizio dovranno attendere ancora molti anni per ottenere un contratto a tempo indeterminato.

–       La legge 79/2022 che prevede il concorso straordinario seppur chiaro nella modalità di esame (metodologico-didattico) e sulla graduatoria ad esaurimento successiva, non prevede con la stessa chiarezza se sia previsto un punteggio minimo. Questa organizzazione sindacale chiede con risolutezza e in modo chiaro che il Decreto previsto dalla stessa norma preveda espressamente una prova orale senza punteggio  minimo al fine di garantire l’effettivo debellamento del precariato, considerato comunque l’elevato numero della platea del personale avente diritto a partecipare (14500 IdRC).

–       La poca certezza dei posti messi a concorso e per quali regioni. L’organico risulta in alcune regioni scoperto per oltre il 75%, chiediamo che venga previsto un concorso per tutte le regioni anche per quelle regioni in cui oggi non sono presenti posti in organico.

–       La legge 159/2019 all’art. 1bis comma 3 prevede lo scorrimento delle graduatorie del concorso del 2004. Chiediamo che il personale di religione idoneo concorsuale possa vedersi riconosciuto il proprio posto occupato in qualità di incaricato annuale, in deroga alla legge 186/2003, come utile all’assunzione a tempo indeterminato.

 

Per tutto il personale della scuola docente, docente di religione, personale educativo e ATA contestiamo:

–       Irrisori riconoscimenti contrattuali a fronte di proclami. Gli aumenti sembrano essere consistenti a fronte del taglio del cuneo fiscale. Effettivamente gli aumenti si attestano, con la firma definitiva del contratto, a circa 124 euro medi, poco più di 80 euro netti in busta paga. L’inflazione galoppante purtroppo supera di gran lunga il riconoscimento economico contrattuale, tra l’altro scaduto ormai da 2 anni e il nuovo contratto, nonostante gli annunci del Ministro, non ha ancora i fondi necessari e sufficienti per un riconoscimento dignitoso delle professionalità della scuola.

–       Chiediamo a gran voce che il nuovo Contratto rappresenti a pieno le professionalità della scuola; valorizzi il personale docente ed equipari gli stipendi agli standard europei con un aumento mensile medio di duecento euro. Riconosca al personale ATA un aumento proporzionato al profilo e standardizzato alle ore di lavoro, è impensabile che un dipendente con 36 ore settimanali percepisca al netto poco più di 1100 euro mensili. È giusto  che il personale collaboratore scolastico, amministrativo e tecnico, nonché ai DSGA, a fronte anche delle nuove incombenze previste dal CCNL in attesa di firma definitiva, venga riconosciuto un congruo riconoscimento economico al fine di standardizzarlo agli importi europei.

Per tutti questi motivi proclamiamo lo stato immediato di agitazione e lo

SCIOPERO

per l’intera giornata del 17 novembre 2023

 

Percorsi abilitanti: luci e ombre di un iter atteso da anni

Sta per chiudersi la finestra temporale che consente alle Università di accreditarsi per erogare i tanto attesi percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 cfu, ma ci sono alcuni aspetti della riforma che non  convincono.

Innanzitutto i costi. Nonostante si siano promesse quote di partecipazione “calmierate”, è incontrovertibile che, come accade per il TFA sostegno, anche in questo caso gli Atenei faranno cassa sugli abilitandi.

Gli importi di partecipazione, infatti, partiranno da una base di 2000 euro, quota non propriamente popolare. Il governo, che ha varato il lasciapassare a luglio, col decreto Infrazioni, ha poi definito alcuni (ma non tutti) aspetti operativi nell’allegato B del DPCM del 4 agosto . Nel testo viene definito infatti, tra l’altro, che i 30 cfu dovranno essere completati entro il 28 febbraio  e i 60 cfu entro il 31 maggio 2024; ragionando sul  fatto che almeno fino a gennaio i corsi probabilmente non saranno attivati, si paventerebbe davvero una manciata di settimane per l’erogazione dei corsi. Questo ci lascia molte perplessità , perché molti dei partecipanti sono impegnati in cattedra e a gran parte di loro risulterà difficile partecipare in modalità sincrona o al tirocinio (si pensi a chi lavora anche in fascia pomeridiana e serale) e per tutti i giorni della settimana. Ricordiamo infatti che il 15 novembre scadono le domande per le 150 ore per il diritto allo studio e che quindi, se non saranno riaperte le iscrizioni, non sarà possibile fruirne.

Altro aspetto che non paga appieno le linee guida che l’ANVUR, dalle quali si legge “Le istituzioni potranno erogare percorsi formativi da 30 o 36 CFU solo a seguito dell’accreditamento del relativo percorso formativo da 60 CFU.” In tal senso si potrebbe dedurre che saranno attivati prima i percorsi da 60 cfu e solo in seguito quelli da 30 o 36 (riducendo così ulteriormente i tempi per chi parteciperà a questi ultimi).

Il Sindacato Fensir Sadoc, facendosi carico delle richieste dei propri iscritti, ma anche di tutto il corpo docenti interessato, chiede quindi che questi aspetti vengano ulteriormente precisati: il timore è quello di ritrovarsi in un Far West formativo dove ogni Ateneo procederà secondo i propri canoni. La corsa non è ancora iniziata, e già c’è chi scalpita ai nastri di partenza.