COMUNICATI STAMPA

RPD anche ai precari: due sentenze confermano il diritto. La Fensir: “Giustizia per chi lavora, senza distinzioni contrattuali”

Due Tribunali. Due sentenze. Un principio comune: nessuna discriminazione salariale tra docenti a tempo determinato e indeterminato. Le recenti pronunce dei Tribunali di Udine (n. 697/2023) e Latina (n. R.G. 319/2024) hanno riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) anche al personale precario, sottolineando l’illegittimità di trattamenti economici differenziati a parità di mansioni svolte.

Una svolta giuridica che segna un passo decisivo nella battaglia per l’equità nel mondo scolastico, portata avanti con determinazione dal sindacato Fensir, da anni in prima linea nella difesa dei diritti del personale docente e ATA con contratti a termine.

Due tribunali, stesso principio: il lavoro ha lo stesso valore, sempre

A Udine, il giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento di € 7.401,05 a favore di un docente precario, affermando che:

“Anche per i supplenti temporanei si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in ragione delle quali il trattamento accessorio è stato istituito.”

A Latina, pochi mesi dopo, un’altra docente precaria ha ottenuto giustizia. Il Tribunale ha accolto il ricorso patrocinato dall’avv. Giovanni Battista Mascheretti, legale del Fensir, condannando il Ministero al pagamento di € 1.580,55. In questa occasione, il giudice ha sottolineato:

“La contrattazione collettiva non fa alcuna differenza tra docenti con supplenze brevi e saltuarie, docenti incaricati fino al 30 giugno o 31 agosto e docenti di ruolo. […] Non appare possibile desumere l’esclusione della corresponsione della RPD al lavoratore che svolga supplenze per brevi periodi.”

Fensir: “Una battaglia di civiltà. E non ci fermeremo qui”

Per il Segretario Generale del Fensir, Giuseppe Favilla, queste decisioni rappresentano una svolta che dà voce a un’ingiustizia annosa:

“La sentenza mette in risalto la profonda ingiustizia ancora una volta perpetrata nei confronti del personale precario effettuando una differenza di trattamento tra persone che svolgono professionalmente lo stesso identico servizio: siamo pronti ad impugnare in ogni tribunale d’Italia e debellare questa ingiustizia”.

Anche l’avv. Giovanni Battista Mascheretti, legale della Fensir e difensore in entrambe le cause, ha dichiarato:

“Una sentenza importante che sottolinea la necessità di trovare una soluzione legislativa, ma finché tale soluzione non sarà trovata è nostro dovere professionale difendere il personale supplente, docente o ATA, nell’ottenimento di un diritto oggettivo qual è la parità di trattamento salariale”.

Un segnale concreto per migliaia di lavoratori precari

Le due sentenze non hanno valore di precedente vincolante, ma rappresentano un forte segnale giurisprudenziale: un invito alla coerenza e al rispetto dei principi europei sul lavoro, che vietano disparità di trattamento non oggettivamente giustificate.

In un sistema scolastico che si regge sempre più spesso sul contributo dei supplenti brevi, è inaccettabile che il contratto diventi lo strumento per giustificare un trattamento economico differente a fronte di identiche responsabilità, impegno e competenze.

Fensir: tutela, supporto, azione

Il sindacato Fensir conferma il proprio impegno concreto accanto a docenti e personale ATA precari. Attraverso un’articolata rete legale e sindacale, il Fensir sostiene ricorsi individuali e collettivi in tutta Italia per affermare un principio semplice ma rivoluzionario: lo stesso lavoro merita lo stesso riconoscimento.

Chi ha prestato supplenze brevi negli ultimi anni può aver diritto alla RPD. Il Fensir invita tutti i lavoratori interessati a contattare le sedi territoriali per una verifica gratuita della propria posizione.

Ferie non godute ai precari: il Ministero si difende, la FENSIR contrattacca

Favilla (FENSIR): “La solita beffa ai danni dei più deboli. Ora basta!”

Con una circolare ministeriale prot. n. 75233 del 27/03/2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito nuove indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali in merito alla liquidazione delle ferie non godute da parte del personale docente assunto con contratto a tempo determinato.

Un intervento che arriva dopo numerose sentenze favorevoli ai lavoratori e orientamenti chiari della Corte di Cassazione, che ha stabilito – con ordinanze come la n. 16715/2024 e la n. 14268/2022 – che i docenti precari hanno diritto all’indennità per le ferie maturate e non fruite, a meno che l’amministrazione non dimostri di averli messi nelle condizioni di goderne realmente.

Il contesto normativo: tra Italia ed Europa

Il riferimento normativo principale rimane l’art. 5, comma 8, del DL 95/2012, che ha introdotto un divieto generale alla monetizzazione delle ferie per tutto il pubblico impiego, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica. Tuttavia, una deroga inserita nella legge 228/2012 consente – solo al personale scolastico precario – la liquidazione delle ferie limitatamente ai giorni non fruibili per cause oggettive, come la breve durata dei contratti.

La Corte di Cassazione, in linea con il diritto europeo (direttiva 2003/88/CE e Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE), ha però ribadito che non si può presumere la fruizione automatica delle ferie durante la sospensione delle lezioni, se il docente non ha ricevuto una comunicazione chiara e tempestiva che lo invitasse a prenderle, con avvertimento espresso della loro possibile perdita.

La circolare del 27 marzo: responsabilità scaricate sui dirigenti

La risposta del Ministero è stata quella di scaricare la responsabilità gestionale sui dirigenti scolastici, invitandoli a notificare formalmente ai supplenti l’invito a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività. In caso contrario – si legge nella circolare – non sarà possibile richiedere l’indennità sostitutiva.

Favilla (FENSIR): “Una beffa burocratica”

Il Segretario Generale della FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, non ci sta:

Si tratta dell’ennesimo escamotage dell’amministrazione per giustificare una profonda ingiustizia. Tutti sappiamo che le ferie dei supplenti venivano spesso caricate nei periodi di sospensione didattica come Natale e Pasqua, e ciò senza un reale margine di scelta per i lavoratori.”
“È una norma figlia della spending review – aggiunge – che penalizza il personale a tempo determinato non solo sul piano contrattuale, ma anche umano: niente contratto fino al 31 agosto, ferie caricate in modo automatico, e nessuna reale parità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo. È una beffa nella beffa.

Un clima di tensione nelle scuole

A complicare ulteriormente il quadro, stanno emergendo segnalazioni gravi da parte dei lavoratori: in alcune scuole, i dirigenti scolastici pretendono la firma obbligatoria di presa visione delle circolari sulle ferie, e in caso di rifiuto minacciano sanzioni disciplinari. “Un atteggiamento che rischia di trasformarsi in abuso, poiché la presa visione non equivale a un’accettazione del contenuto si è messi a conoscenza di quanto comunicato dall’Amministrazione, ma la mancata presa visione non può trasformarsi in sanzione disciplinare: il personale in servizio conosce benissimo quali sono le proprie funzioni e responsabilità!” Conclude Favilla.

La FENSIR: “Basta ipocrisie. Servono tutele vere per i precari”

Per la FENSIR è tempo di interventi strutturali, non di norme tampone o cavilli burocratici. Il diritto alle ferie è un diritto fondamentale, riconosciuto dalla legislazione nazionale, comunitaria e dalla stessa Cassazione. Continuare a ignorare questa realtà significa accettare una scuola costruita sulla discriminazione e sulla precarietà sistemica. Inoltre se queste non sono godute devono tornare ad essere monetizzate in toto.

“Serve una svolta culturale e normativa – conclude Favilla –. Il precario non è un dipendente di serie B. Deve poter lavorare e vivere con dignità, senza dover ogni anno lottare per il riconoscimento di diritti basilari come le ferie retribuite.”

SCARICA QUI LA CIRCOLARE MINISTERIALE

Quel “pasticciaccio brutto” dei percorsi abilitanti

di Roberta Granata*

Era il 4 agosto, quando un DPCM annunciava che dopo 10 anni venivano istituiti percorsi abilitanti per la scuola secondaria (l’abilitazione per primaria e infanzia è un tutt’uno col titolo di accesso) .

Siamo a febbraio 2024 (calcoli alla mano 6 mesi dopo) e sui percorsi continuano ad uscire aggiornamenti, ma nessun dato definitivo, che possa rassicurare i docenti che intendono iscriversi.

Poche settimane fa è arrivato il parere positivo dell’ ANVUR   sulla loro attuazione, mentre proprio di ieri è una circolare del MUR (Ministero Università e Ricerca) che sembra accorgersi solo tardivamente del fatto che per alcune classi di concorso manca l’offerta formativa, cioè nessun ateneo o ente accreditato ha proposto corsi abilitanti per gli insegnamenti delle classi

  • A038 – TECNOLOG. COSTR. AERONAUTICHE;
  • A071 – SLOVENO, STORIA EDUC. CIVICA, GEOGRAFIA SCUOLA SEC. DI I GRADO SLOVENA O BILINGUE;
  • B008 – LAB PRODUZ INDUSTR ARTIG CERAMICA;
  • B009 – LAB SCIENZE E TECNOL AERONAUTICHE;
  • B010 – LAB SCIENZE E TECNOL COSTR AERON;
  • B014 – LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI;
  • B018 – LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA;
  • B019 – LAB SERVIZI RICETTIVITA’ ALBERGHIERA

La data ultima per la presentazione di questi nuovi percorsi è il 20 febbraio.

Ora Fensir-Sadoc si chiede se occorrerà altro tempo per un ulteriore passaggio di Validazione (così come era stato per gli altri) o se, trattandosi di organismi già accreditati questo step possa essere superato.

La mobilità 2024/25 si avvicina però a grandi passi: gli abilitandi potranno proporre istanza con riserva? Oppure dovranno attendere il marzo 2025 (pur avendo sborsato profumatamente per un titolo che avrebbe dovuto essere utile già per i trasferimenti di quest’anno)?

Altra questione: nei giorni scorsi si è tenuta al MIM  la riunione che precede dell’aggiornamento delle GPS, la cui finestra di apertura dovrebbe essere ad aprile.

Faranno in tempo gli abilitandi ad “acciuffare” almeno la prima fascia GPS, in attesa di fare mobilità l’anno prossimo?

Sempre all’interno della presentazione  del rinnovo GPS 2024,  il MIM propone di far iscrivere in seconda fascia anche coloro che non conseguirono a suo tempo i 24 cfu. La platea della seconda fascia si amplierebbe così sensibilmente.

Non vorremmo aggiungere altro a quello che sempre un gran pasticcio e che, temiamo, si concluda come sempre all’italiana, ovvero con ricorsi e ripubblicazione (reiterata) delle graduatorie.  

Segretaria Regionale Fensir SADOC Lombardia

CONCORSO IRC: FUNZIONE PUBBLICA 6428 POSTI

DOCENTI DI RELIGIONE: LA FUNZIONE PUBBLICA ANNUNCIA L’ASSUNZIONE DI 6428 DOCENTI

Con un comunicato stampa pubblicato sul portale della Funzione Pubblica si annuncia, tra le varie iniziative in programma, anche l’assunzione di 6428 Docenti di Religione.

Lo scorso 17 novembre si è svolto, in un clima di polemica generale, uno sciopero in cui chiaramente il Fensir SAIR aveva chiesto che si agisse al più presto per l’assunzione attraverso il concorso straordinario così come modificato lo scorso giugno.

I posti per il concorso straordinario, così come abbiamo anche comunicato, pari a 4500 corrisponde solo ad un terzo di coloro i quali hanno maturato i 36 mesi. Nel triennio della validità delle graduatorie concorsuali verranno assunti 4500, dall’anno 2025/26 le graduatorie concorsuali si trasformeranno in graduatorie ad esaurimento e scorreranno per il 70% dei posti liberi e vacanti regionali su base diocesana, così come avvenuto per il concorso straordinario. Rimangono invece a disposizione per il concorso ordinario 1928 posti. Rimane l’incognita della prova orale metodologico didattico, ma siamo fiduciosi che questa possa essere senza il punteggio minimo, così come abbiamo e continueremo a sostenere.

Dell’attiva partecipazione al tavolo tra Ministero e CEI, a cui non partecipa alcuna sigla sindacale, abbiamo più richiamato e risposto a domande specifiche nell’Assemblea Sindacale dello scorso 17 novembre che, seppur fuori orario di servizio, ha riscosso una buona partecipazione.

I docenti con meno di 36 mesi di servizio sono circa 3000 è avranno la sola possibilità di partecipare al concorso ordinario. Allo stesso concorso potrà partecipare anche il personale con più di 36 mesi di servizio, ma con le stesse regole previste per i concorsi ordinari (prova scritta selettiva, prova orale selettiva).

I tempi non sembrano essere immediati ma abbiamo ragione di sperare che l’annuncio possa rassicurare il personale docente che la procedura è finalmente attiva, seppur con innumerevoli ritardi.

Il comunicato arriva pochi giorni dopo lo sciopero. Dal nostro sondaggio abbiamo raccolto oltre un migliaio di dichiarazione di adesione allo stesso. Certo ci saremmo aspettati più partecipanti ma soffocati dalla presenza di altre sigle e di temi trasversali nonché polemiche, possiamo dire che l’obiettivo comunque è stato raggiunto e il Governo ha dato, seppur ancora da concretizzare, una prima risposta alla categoria.

La redazione

ASSEMBLEE DEL 10 NOVEMBRE ANNULLATE E RINVIATE AL 17 NOVEMBRE IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO

SIAMO STATI OBBLIGATI DALLA COMMISSIONE GARANZIA A CONCENTRARE LO SCIOPERO DEL 10 CON QUELLO DEL 17 PLURISETTORIALE.

SI SCIOPERA IL 17 NOVEMBRE 2023

ASSEMBLEE SINDACALI FUORI ORARIO DI SERVIZIO E PER GLI SCIOPERANTI 17 NOVEMBRE

L’Organizzazione Sindacale Fe.N.S.I.R., Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, e le sue associazioni sindacali autonome federate: SADOC, Sindacato Autonomo Docenti; SAIR, Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione; SAATA, Sindacato Autonomo ATA, DOVENDO DAR SEGUITO AI DINIEGHI RICEVUTI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE, (per i quali ci riserviamo di adire le vie legali), non potendo garantire fuori orario di servizio le assemblee SI COMUNICA LA REVOCA DI TUTTE LE ASSEMBLEE INDETTE NELLA GIORNATA DEL 10 NOVEMBRE 2023

Contestualmente

INDICE PER VENERDI 17 NOVEMBRE 2023

IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO

PER IL PERSONALE SCIOPERANTE E FUORI ORARIO DI SERVIZIO

LE ASSEMBLEE SINDACALI

Docenti di religione: dalle 9:00 alle 11:00

Collegamento YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=iji8XwQ8mu0

 

Docenti di ogni ordine e grado e ATA dalle 11:30 alle 14:00

Collegamento YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EHUAdf-3oHc

RINVIO SCIOPERO NAZIONALE : DOCENTI, IRC, ATA, PERSONALE EDUCATIVO

OGGETTO: MODIFICA SCIOPERO NAZIONALE PERSONALE DOCENTE, INSEGNANTI DI RELIGIONE (IRC), ATA E DSGA A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO 17 NOVEMBRE IN CONCENTRAZIONE CON LO SCIOPERO PROCLAMATO

La sottoscritta Organizzazione Sindacale Fe.N.S.I.R., Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, con sede legale in Bergamo alla via Divisione Tridentina al n. 5 CF 95253070163 legalmente rappresentata dal dott. Giuseppe Favilla C.F. FVLGPP76B16C286B, 

VISTA la nota della Commissione di Garanzia dello Sciopero n. 12846 del 02/11/2023, con la quale si chiede a “di  revocare e/o riformulare la proclamazione dello sciopero, anche in concentrazione con la data già prescelta per l’effettuazione dello sciopero plurisettoriale”

Visto il verbale n. 530 della seduta del 15 e 16 gennaio 2004 della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali che ha stabilito come “l’obbligatorietà dell’esperimento, in via preventiva, del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 2 comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, non ricorra nell’ipotesi in cui l’oggetto della vertenza riguardi provvedimenti e iniziative legislative”

INDICE e PROCLAMA

 Lo sciopero del personale docente, docente di Religione, Ata, DSGA e DSGA facente funzione, ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, per l’intera giornata del 17 novembre 2023 in concentrazione con sciopero plurisettoriale già proclamato

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO

Per il personale docente precario di posto normale:

Il DPCM del 4 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre relativo ai percorsi abilitanti per il personale precario, questa organizzazione sindacale contesta:

–       La mancata gratuità dei percorsi abilitanti

–       Gli eccessivi oneri insostenibili per i corsisti a fronte di un percorso di studio e lavorativo che dovrebbe garantire la gratuità dell’accesso alla professione docente;

–       Percorsi tortuosi e non finalizzati all’assunzione diretta del personale con 36 mesi di servizio, ma il prolungamento dello stato di precarietà;

–       Disparità dei percorsi abilitanti tra i docenti a fronte di professionalità acquisite;

–       Per il personale docente a tempo indeterminato in possesso di titoli idonei ingabbiati in gradi di scuola per cui i percorsi diventano onerosi a fronte di un bando di concorso riservato mai espletato nonostante la partecipazione del personale interessato.

Per i docenti di religione cattolica, questa organizzazione sindacale contesta:

–       Mancata attuazione dell’art. 20 comma 4 della legge 112/2023, che modifica l’art. 1bis della legge 159/2019 e successive modificazioni, cioè a dire: ad oggi nessun concorso straordinario né ordinario a quasi 20 anni dell’unico concorso del 2004. Il personale docente incaricato annuale di religione cattolica si attesta a 17795, di cui oltre 14500 con oltre 36 mesi di servizio. La norma prevede che solo il 70% dei posti liberi e vacanti nell’organico stabilito dalla legge 186/2003, cioè 4480 saranno destinati ad essere ricoperti da docenti di ruolo mentre 10000 docenti con oltre 36 mesi di servizio dovranno attendere ancora molti anni per ottenere un contratto a tempo indeterminato.

–       La legge 79/2022 che prevede il concorso straordinario seppur chiaro nella modalità di esame (metodologico-didattico) e sulla graduatoria ad esaurimento successiva, non prevede con la stessa chiarezza se sia previsto un punteggio minimo. Questa organizzazione sindacale chiede con risolutezza e in modo chiaro che il Decreto previsto dalla stessa norma preveda espressamente una prova orale senza punteggio  minimo al fine di garantire l’effettivo debellamento del precariato, considerato comunque l’elevato numero della platea del personale avente diritto a partecipare (14500 IdRC).

–       La poca certezza dei posti messi a concorso e per quali regioni. L’organico risulta in alcune regioni scoperto per oltre il 75%, chiediamo che venga previsto un concorso per tutte le regioni anche per quelle regioni in cui oggi non sono presenti posti in organico.

–       La legge 159/2019 all’art. 1bis comma 3 prevede lo scorrimento delle graduatorie del concorso del 2004. Chiediamo che il personale di religione idoneo concorsuale possa vedersi riconosciuto il proprio posto occupato in qualità di incaricato annuale, in deroga alla legge 186/2003, come utile all’assunzione a tempo indeterminato.

 

Per tutto il personale della scuola docente, docente di religione, personale educativo e ATA contestiamo:

–       Irrisori riconoscimenti contrattuali a fronte di proclami. Gli aumenti sembrano essere consistenti a fronte del taglio del cuneo fiscale. Effettivamente gli aumenti si attestano, con la firma definitiva del contratto, a circa 124 euro medi, poco più di 80 euro netti in busta paga. L’inflazione galoppante purtroppo supera di gran lunga il riconoscimento economico contrattuale, tra l’altro scaduto ormai da 2 anni e il nuovo contratto, nonostante gli annunci del Ministro, non ha ancora i fondi necessari e sufficienti per un riconoscimento dignitoso delle professionalità della scuola.

–       Chiediamo a gran voce che il nuovo Contratto rappresenti a pieno le professionalità della scuola; valorizzi il personale docente ed equipari gli stipendi agli standard europei con un aumento mensile medio di duecento euro. Riconosca al personale ATA un aumento proporzionato al profilo e standardizzato alle ore di lavoro, è impensabile che un dipendente con 36 ore settimanali percepisca al netto poco più di 1100 euro mensili. È giusto  che il personale collaboratore scolastico, amministrativo e tecnico, nonché ai DSGA, a fronte anche delle nuove incombenze previste dal CCNL in attesa di firma definitiva, venga riconosciuto un congruo riconoscimento economico al fine di standardizzarlo agli importi europei.

Per tutti questi motivi proclamiamo lo stato immediato di agitazione e lo

SCIOPERO

per l’intera giornata del 17 novembre 2023

 

DPCM 60 CFU The Day After

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’atteso DPCM “60 CFU”, naturalmente.

di G. Zichittella, segretaria Fensir SADOC

Un decreto che doveva uscire dalle mani dell’allora Ministro Patrizio Bianchi (era luglio 2022) e che invece ci viene consegnato dal successore, Ministro Valditara, a settembre 2023. Quattordici mesi di gestazione. Che poi, se ne fosse valsa la pena, l’attesa gliel’avremmo pure perdonata.

Riassumiamo i punti salienti (commentandoli, ove non si commentassero da soli):

  • Art 6, comma 4: “Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi (…).” In sostanza, nonostante tanti proclami sull’abbattimento del numero chiuso, verba volant, scripta manent: “L’offerta formativa complessiva delle università e delle istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di Istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali” (Ibidem).

Prima riflessione: se il Ministero ha inteso slegare concorsi ed abilitazione (ricordate l’adagio delle scorse settimane, per cui “da ora in poi i concorsi non saranno più abilitanti…”) perché ora si invoca la selettività delle procedure concorsuali per giustificare l’accesso programmabile (se non già programmato) ai corsi abilitanti? Inoltre: la stima del fabbisogno, che – art. 6, comma 1 del DPCM – il Ministero dell’istruzione e del merito individua per i tre anni scolastici successivi, sarà fatta come a Medicina (saremo costretti a importare i docenti da Cuba su alcune cdc), o come alla scuola primaria, specialmente in merito al TFA sostegno primaria, ancora tenuto a numero chiuso mentre centinaia di docenti non specializzati vengono chiamati da MAD proprio su quei posti resi inaccessibili da una selezione durissima e spesso non adeguata ad intercettare le potenzialità di molti aspiranti docenti di sostegno?

  • Art. 8, comma 1: “Ai fini del conseguimento dei (60) CFU o CFA (…), sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto”. 

Ora, ammiriamo come sempre la chiarezza espositiva del Legislatore giacché, essendo i 24 cfu del precedente ordinamento desunti da esami teorici di carattere psico-pedagogico, antropologico etc. e non prevedendo affatto tirocinio, rendono la chiusura di frase sui 10 cfu di tirocinio diretto quantomeno ambigua. Si vuol forse intendere che, pur riconoscendo i 24 cfu, almeno 10 cfu di tirocinio diretto agli abilitandi non li toglie nessuno? È questo che si voleva dire? Se sì, proponiamo a chi partorisce tali Decreti di ricordare che il lettore – per quanto possa essere un docente plurilaureato, con corsi singoli integrativi, master, 24 cfu e una collezione di certificazioni da far invidia ai formatori delle multinazionali statunitensi (del resto, si sa, in GPS se no, non si lavora) – NON è nella mente del Legislatore, quindi un po’ di chiarezza e disambiguazione espositiva non guasterebbe. Affatto.

  • Art. 9: “La prova finale del percorso universitario ed accademico consiste in una prova scritta ed in una lezione simulata (…). La prova scritta consiste in una sintetica analisi di episodi, casi, problematiche verificatesi durante il tirocinio diretto svolto. (…) La lezione simulata, su tema proposto dalla Commissione con un anticipo di 48h, ha una durata massima di 45min, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso. (…) La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta e 7/10 nella lezione simulata.”
  • Art. 12: Costi. Qui viene “il bello”.

Innanzitutto leggiamo che “I costi (…) sono posti a carico dei partecipanti, ivi compresi coloro che vincono il concorso (…)”. Chissà perché non ne avevamo alcun dubbio. 

Scopriamoli, dunque questi costi “massimi”:

2650 euro: 60 cfu (percorso intero) + prova finale; 

2150 euro: 60 cfu (percorso intero) + prova finale, per gli studenti delle lauree magistrali; 

2150 euro: 36 cfu (percorso abbreviato) + prova finale per i possessori dei 24 cfu del previgente ordinamento, ivi compresi i vincitori dello straordinario-ter; 

2150 euro (compresa prova finale) anche per tutti i restanti percorsi da 30 cfu (triennalisti con un anno specifico su cdc, abilitati su altra cdc, specializzati su sostegno).

Accettasi scommesse su quali Università non punteranno al “massimo”. Qui una riflessione, come sindacato nato a tutela dei diritti dei docenti, non si può non farla. Che la formazione costi è indubbio, nessuno pretende la gratuità totale. Tuttavia, stiamo parlando di persone che hanno già sborsato (iniziamo giusto dalla formazione accademica):

  • Retta laurea triennale + materiale di studio;
  • Retta laurea specialistica/magistrale + materiale di studio;
  • 24 cfu;
  • In molti casi, corsi singoli aggiuntivi (pagati profumatamente, circa 40 euro a cfu escluse tasse di immatricolazione) per colmare i crediti mancanti delle classi di concorso (crediti che, beninteso, Ministero e Atenei avrebbero tranquillamente potuto fare in modo di includere direttamente nei piani di studio, anziché mettere “scienze del giglio e del gelsomino” per poi presentare al laureato la famigerata tabella con i codici dei settori scientifico-disciplinari e dirgli/le: “Ti servono questi altri”.
  • Certificazioni per punteggio GPS ormai vendute “a peso”, in un mercato le cui logiche sono dolorosamente note agli addetti ai lavori, ma che la maggior parte dell’opinione pubblica (italiana ed anche estera) inorridirebbe al conoscere nei dettagli. 
  • Alcuni di questi docenti hanno infine passato tre dure prove selettive per l’ammissione al TFA sostegno, sborsando dai 3000 ai 3700 euro per la frequenza del corso (senza contare le spese di trasferta, spesso ingenti).

Il Fensir Sadoc ricorda in questa sede l’art.34 della Costituzione:

“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”

Ora, è vero che la Carta Costituzionale si riferiva in quell’articolo all’istruzione inferiore e non a quella accademica, ma qui – Signori e Signore – forse stiamo scordando che si parla di coloro che quell’istruzione inferiore sono chiamati ad impartirla. Davvero vogliamo che la professione docente divenga appannaggio di una élite facoltosa? Perché di questo si tratta: già un supplente breve viene pagato dopo tre mesi e può accettare l’incarico solo se ha alle spalle una famiglia benestante che lo sostenga fino all’agognato, primo stipendio. Vogliamo adesso rendere con questo DPCM l’accesso all’abilitazione ostativo per i “capaci e i meritevoli” che non hanno 2650 euro, che devono lavorare per poter vivere e che possibilmente faranno fatica a conciliare lezioni sincrone, tirocinio in presenza e lavoro senza adeguate misure di garanzia da parte del Ministero (sì, ci sono i permessi studio, ma solo per i contratti annuali e a volte, anche per quelli, le tempistiche di erogazione dei permessi ed il numero di ore concesse dagli USR non sono propriamente così efficienti nel garantire in pienezza il diritto allo studio).

E ancora… è così difficile pensare a costi commisurati all’ISEE? Occorre rileggere la storia di Robin Hood o ci possiamo arrivare ancora da soli che si può chiedere un po’ di più a chi può, e meno a chi non può, in modo che il primo aiuti il secondo ad arrivare allo stesso traguardo? Ah no, certo, dobbiamo alimentare la competizione. Solo tra docenti, però, che invece agli alunni dobbiamo insegnare l’empatia.

  • Art. 13, comma 1: “Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o altro grado di istruzione, nonché coloro che sono in possesso della specializzazione su sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di trenta CFU o CFA”. 

La buona notizia è che questi percorsi potranno essere erogati in modalità online sincrona (non prevedono tirocinio in presenza) e, come recita il comma 6 “sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi”. In altre parole non sono soggetti a numero chiuso, ma garantiti a tutti gli aventi diritto.

  • Art. 14: un po’ di date. Il primo “ciclo” dei 30 cfu (sostanzialmente, la metà dei 60 cfu) dovrebbe concludersi entro il 28 febbraio 2024. Il primo ciclo degli altri percorsi (tranne i 36 cfu destinati ai vincitori dello stra-ter, che verranno svolti in anno di prova), invece, entro il 31 maggio 2024.

 Peccato che siamo quasi ad ottobre e ancora non sappiamo neppure quali saranno gli Atenei accreditati.

  • Infine, al comma 6 (art.14), leggiamo che “coloro che, nell’anno scolastico precedente all’avvio dei percorsi, erano titolari di contratti di docenza a tempo determinato, presso una istituzione scolastica statale o scuola paritaria ovvero nell’ambito di percorsi IeFP delle regioni, possono accedere per i primi tre cicli, ai percorsi (…) relativi alla classe di concorso riferita al contratto di docenza. La riserva sarà pari al:

45% – I ciclo, di cui 5% riservati docenti IeFP

35% – II e III ciclo, di cui 5% (per ogni ciclo) riservati docenti IeFP

“Se il numero delle domande (…) eccede i limiti della riserva…” avete indovinato? Selezione tra gli aventi diritto.

Un appunto, come sindacato: e se un docente l’avesse durante l’anno in corso, e non l’anno precedente, tale contratto di docenza, perché non dovrebbe poter accedere alla riserva? Altra cosa che forse al Ministero sfugge: moltissimi precari italiani sono impiegati su altre cdc, su sostegno, su altro grado. Si trovano ad avere anche cinque anni di carriera da Mad senza alcun anno specifico e sono già a 0 punteggio in GPS, non avevano diritto ad una “fetta” di questa torta (peraltro, con oneri a proprio carico e non certo del Ministero) in ragione del servizio pluriennale comunque svolto, e vergognosamente mai riconosciuto?

Concludiamo con le tabelle riassuntive degli allegati:

ALLEGATO 1- 60 CFU (percorso intero)

10 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

15 CFU/CFA di tirocinio diretto per la specifica classe di concorso. Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore.

5 CFU/CFA di tirocinio indiretto.

3 CFU/CFA sulla Formazione inclusiva delle persone con BES (disabilità, disturbi evolutivi specifici/DSA e svantaggio economico, sociale e culturale).

3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale.

4 CFU/CFA in Discipline psico-socio-antropologiche.

2 CFU/CFA Metodologie didattiche per la secondaria.

16 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. 

2 CFU/CFA in Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.

ALLEGATI 2, 3 e 4: 30 CFU/CFA.

Premessa: questa è la parte più complessa da comprendere, in quanto vi sono ben tre diversi allegati, tutti relativi a percorsi da 30 cfu, con destinatari diversi e articolazione diversa degli insegnamenti.

ALLEGATO 2: 30 CFU/CFA – Percorsi formativi da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso o specializzati in sostegno

4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

3 CFU/CFA Formazione inclusiva delle persone con BES.

3 CFU/CFA  in Discipline di area linguistico-digitale.

3 CFU/CFA  in  Discipline psico-socio-antropologiche.

6 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.

2 CFU/CFA Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.

9 CFU/CFA di Tirocinio indiretto.

ALLEGATO 3: 30 CFU/CFA – Percorsi formativi da 30 CFU destinati ai docenti con tre anni di esperienza o che hanno sostenuto la prova del concorso “straordinario bis”.

4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

15 CFU/CFA di Tirocinio diretto.

2 CFU/CFA in Metodologie didattiche

7 in Didattiche delle discipline

2 in Legislazione scolastica

ALLEGATO 4: 30 CFU/CFA – Percorsi formativi transitori da 30 CFU per neo-laureati o chi non ha acquisito 24 CFU entro ottobre 2022.

6 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

5 CFU/CFA di Tirocinio indiretto.

3 CFU/CFA in Formazione inclusiva delle persone BES

3 CFU/CFA in discipline di area linguistico/digitale

4 CFU/CFA in discipline psico-socio-antropologiche

2 CFU/CFA in Metodologie didattiche

7  CFU/CFA in Didattiche delle discipline di riferimento

ALLEGATO 5: 36 CFU/CFA per i vincitori dello Straordinario Ter 

3 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

13 CFU/CFA di tirocinio diretto e indiretto per la specifica classe di concorso. 

3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale.

2 CFU/CFA Metodologie didattiche per la secondaria.

13 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. 

2 CFU/CFA in Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.

Convalide

Per i percorsi da 60 cfu, è previsto il riconoscimento di:

  • 24 CFU/CFA conseguiti in base al previgente ordinamento;
  • CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, purché siano coerenti con il Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi di cui all’allegato A al DPCM. Il riconoscimento avviene sulla base delle Linee guida (Allegato B).

Il riconoscimento dei crediti di cui al punto 2, ossia dei crediti conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, avviene dunque nel rispetto di alcuni criteri e principi ben precisi, tra cui:

A) È possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi CFU/CFA acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’Allegato A (Profilo del docente abilitato). L’individuazione dei CFU/CFA da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell’attestazione e dell’eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti.

B) Nel caso dei percorsi da 60 CFU/CFA, il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 12, nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative riguardanti le competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso.

C) Nel caso dei percorsi da 60 CFU/CFA, il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.

Questi limiti massimi decrescono proporzionalmente nel caso di percorsi ridotti da 36 o 30 CFU/CFA.

In conclusione, “la Scuola è aperta a tutti” (art. 34, Costituzione). Sì, a tutti gli insegnanti facoltosi e di famiglia benestante che anche quando il docente sia ormai sulla quarantina, possano permettersi di finanziare la propria formazione professionale.

“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.” Lo insegniamo ai nostri studenti, salvo poi lasciare a casa centinaia di docenti capaci e meritevoli che non hanno più i mezzi per star dietro alle continue, cangianti e – a volte – francamente irrazionali richieste del sistema di reclutamento italiano.

Fensir Sadoc si batterà per difendere i docenti, ma ricordiamolo a chi in questi giorni critica e accusa “i sindacati inesistenti o conniventi”: un sindacato è la testa, ma la testa senza braccia, senza gambe, senza energie non può muoversi. Il nostro corpo sono i docenti, e i docenti tesserati, non solo i “simpatizzanti”: chi si unisce a noi per dare forza, visibilità, potenza ai princìpi che difendiamo, per proporre strade, idee, per alimentare la manifestazione di piazza. 

È arrivato il momento per ciascuno di dire il proprio “NO”. Sei dei nostri?

#IoNonValgo60Cfu

IL NUOVO CONTRATTO: c’è ma non si vede

Lo scorso 14 luglio è stata firmata l’ipotesi del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca, firmato da cinque delle sei sigle maggiormente rappresentative.

“Un contratto che prevede nuove articolazioni riguardo il personale ATA e dei leggeri ritocchi agli aspetti professionali dei docenti, ma di certo un passo un avanti nel rendere un po’ più in linea con la parità giuridica” afferma Giuseppe Favilla, segretario generale della Fensir – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca.

L’anno iniziato da qualche giorno si presenta carico di aspettative soprattutto per il personale della scuola in attesa del nuovo concorso straordinario Ter che, secondo  quanto previsto dal decreto autorizzativo pubblicato in gazzetta, prevede circa 35000 docenti tra posto normale e sostegno. I bandi attesi già a fine agosto ad oggi si rimane in attesa.

Si rimane anche in attesa della firma definitiva del contratto nazionale, un contratto che c’è, che dovrebbe già regolamentare il presente anno scolastico, ma che invece non si vede ancora. Si presume che entro la fine dell’anno possa essere firmato definitivamente, nel frattempo rimane pienamente in vigore il “vecchio” contratto. Possiamo però già definire “vecchio” anche il nuovo in quanto è già scaduto da quasi due anni. Non è una novità il contratto 2006-2008 è stato rinnovato dopo 10 anni e ha sortito pochissimi effetti dal punto di vista economico, così come l’ultimo contratto con un aumento complessivo lordo di poco più di 100 euro medi mensili.

La scuola continua comunque ad andare avanti in attesa sempre che l’Istruzione possa essere messa al centro con serietà e rispetto di tutte le categorie della scuola. Ancora oggi fanno rabbia gli stipendi del personale ATA, che si aggirano intono 1100 euro mensili netti; ma fa ancor più rabbia pensare che si possa andare ancora avanti con stipendi differenziati tra i gradi di scuola, come se il lavoro fosse meno gravoso tra un docente della scuola dell’infanzia con un docente della scuola secondaria di secondo grado, con l’aggravante che maggior lavoro corrisponde a minor retribuzione mensile (25 ore nell’infanzia e 18 ore nella secondaria).

Sappiamo bene che per risolvere il gap stipendiale occorrerebbero milioni e milioni di euro, ma prima o poi sarà necessario almeno intervenire sul carico di lavoro e perché no uguagliando l’orario di servizio della scuola infanzia e primaria a quello della secondaria, cioè a dire a 18 ore settimanali, si risolverebbero almeno le classi pollaio nella scuola dell’infanzia e primaria, sarebbe un primo passo. Sappiamo già quanto il lavoro nella scuola dell’infanzia e primaria sia usurante soprattutto per il carico di responsabilità nei confronti di bambine e bambini, sperare che si possa andare verso un alleggerimento dell’orario eguagliando alla scuola secondaria non è impossibile.

La Fensir aprirà una nuova stagione di rivendicazioni e di lotte, sia nei tribunali che nei confronti dell’Amministrazione che spesso risulta essere sorda alle legittime aspettative dei lavoratori.

La redazione