CONTRATTO NAZIONALE

CONTRATTO TRASFERIMENTI DOCENTI E ATA: firmata l’ipotesi Triennio 2025/26-2026/27-2027/28

Nella giornata del 29 gennaio l’Amministrazione e le sigle dei sindacati rappresentativi hanno firmato l’Ipotesi di Accordo Contrattuale per il triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 riguardo la Mobilità (trasferimenti) docenti e ATA. (Scarica qui il CCNI)

“Dalla prima lettura del Contratto, le Organizzazioni firmatarie hanno fatto un ennesimo buco nell’acqua: permangono di fatto i vincoli anche se con qualche limatura. Si poteva fare di più? Sicuramente sì ma ad oggi il muro di gomma del ministero continua, nonostante il cambio di governo, ad essere sempre lo stesso” Afferma Giuseppe Favilla Segretario Generale della Fensir.

Le domande a partire dalla metà di febbraio.

Il CCNI 2025/28 nel rispetto delle disposizioni legislative, disciplina l’applicazione di:

  1. vincolo triennale legato alla preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti nel movimento, vincolo di cui all’art. 58/2, lettera f), del DL n. 73/2021;
  2. vincolo triennale per i docenti neoassunti di cui al combinato disposto dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/17, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL n. 36/2022, e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL n. 44/2023;
  3. vincolo triennale per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno di cui all’art. 5/10 del DL n. 44/2023 e all’art. 14/1, lettera c)- bis, del DL n. 19/2024 (che ha prorogato la predetta procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia sostegno, inizialmente prevista per il solo a.s. 23/24 e adesso prorogata sino al 31/12/2025).

A questi si aggiungono il vincolo espresso mediante puntuale precedenza:

Secondo il CCNI 2025-28, il docente, che ottiene il trasferimento volontario o il passaggio di ruolo/cattedra in una delle sedi, ossia scuoleindicate puntualmente (cioè indicando il codice scuola) nella domanda, non potrà presentare istanza di mobilità (trasferimento e/o passaggio) per il triennio successivo. 

Il vincolo si applica in caso di trasferimento o passaggio sia comunale sia provinciale che interprovinciale, cioè in tutte e tre le fasi della mobilità. con il soddisfacimento della richiesta e l’assegnazione in una delle scuole indicate nella domanda, non si potrà presentare nuove istanza per il triennio successivo, indipendentemente se il movimento sia stato ottenuto nell’ambito del comune o della provincia nonché tra province diverse.

vincolo per i neoassunti in ruolo riguarda tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2023/24, i quali devono rimanere nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre annicompreso il predetto anno di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione

QUANDO NON SI APPLICA IL VINCOLO?

  1. in caso si ottenga uno dei movimenti suddetti tramite preferenza sintetica (comune, distretto, provincia. Quest’ultima preferenza si può esprimere solo in caso di movimenti interprovinciali);
  2. ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del medesimo CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza medesima;
  3. ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa

DEROGHE AI VINCOLI

LNel CCNI mobilità 2025/28, vengono recepite le deroghe previste dall’art. 34/8 CCNL 19/21, secondo cui ai docenti soggetti ai vincoli sopra illustrati (vincolo per preferenza, vincolo neoassunti in ruolo, vincolo assunti GPS) è garantita comunque la partecipazione alle procedure di mobilità, ossia possono presentare domanda di trasferimento e/o passaggio, a condizione che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

 docenti vincolati ma rientranti in una delle deroghe sopra riportate, ai fini della fruizione delle medesime:

  • dovranno allegare alla domanda di trasferimento e/o passaggio una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante una delle suddette condizioni;
  • nei casi di cui alle lettere b), c) e d) sopra riportate, oltre alla dichiarazione suddetta, dovranno allegare all’istanza la documentazione e/o certificazione comprovante la specifica situazione (come ad esempio certificazioni relative alla condizione di invalidità e/o alla condizione di disabilità), secondo le indicazioni che saranno fornite nell’OM che disciplinerà la mobilità per l’a.s. 2025/26;
  • dovranno indicare nella domanda come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere.

Riguardo all’ultimo punto si precisa che:

  • è possibile indicare il comune di residenza dei figli o degli assistiti, a condizione che gli stessi, alla data di pubblicazione dell’OM che disciplinerà i movimenti per l’a.s. 2025/26, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza va attestata con dichiarazione personale (ai sensi del DPR 445/2000), in cui indicare la citata decorrenza dell’iscrizione anagrafica;
  • in mancanza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (per mancanza di posti di richiedibili si intende che, ad esempio, nelle scuole presenti non è prevista la classe di concorso dell’interessato ovvero perché si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado) è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore ma che abbia una sede/plesso nel comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non potrà essere accolta;
  • nel caso di docenti con disabilità personale (art. 21 o 33 della legge 104/92), ai fini dell’accoglimento della domanda, gli stessi devono indicare come prima preferenza il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.

CHI POTRA’ DUNQUE PRESENTARE DOMANDA DI TRASFERIMENTO a.s. 2025/26?

Considerato che i vicoli succitati sono vigenti dagli anni scorsi, vediamo di seguito chi potrà o meno presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2025/26.

  • se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell’a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l’a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  • se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  • senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda;
  • senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l’a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l’a.s. 25/26).

Non possono presentare domanda, se non rientranti in nessuna delle suddette deroghe:

  • i neoassunti a.s. 2024/25;
  • i docenti assunti nell’a.s. 2023/24;
  • i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.

NOVITA’ RIGUARDO IL PASSAGGIO DA UN GRADO ALL’ALTRO

Il CCNI presenterà una importante novità. Per richiedere il passaggio su posto di sostegno da un grado all’altro non sarà necessaria l’abilitazione nel grado richiesto, ma solo il titolo di specializzazione. Dunque indipendentemente dell’abilitazione riguardo la propria disciplina (ad esempio Lettere) si può chiedere di passare dalla scuola primaria posto comune alle secondaria di secondo grado purchè in possesso della specializzazione su sostegno nella secondaria di secondo grado. Naturalmente è conditio sine qua non:

  1. superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda;
  2. specializzazione su sostegno per il grado richiesto.

Sintesi by OS

Mobilità personale scuola: firmate le modifiche

In data 21 febbraio è stato firmata la modifica al CCNI sulla mobilità del personale della scuola, molti i delusi.

“Senza una modifica legislativa le modifiche contrattuali non potranno essere significative. Deve essere cambiato l’articolo 399 del Testo Unico, ma per fare ciò è necessaria una forte posizione politica che non tenga conto dei suggerimenti o dei dinieghi esterni” afferma Giuseppe Favilla, segretario generale FeNSIR.

È sufficiente leggere nella sua interezza l’accordo siglato dai sindacati rappresentativi per rendersi conto, seppur apprezzabile lo sforzo, che la stragrande maggioranza del personale neo immesso nei ruoli, che non si trova nelle condizioni ivi previste rimarrà fuori dai trasferimenti.

“Adesso tocca al CCNI sulla mobilità annuale (assegnazioni e utilizzi) recepirà quanto previsto dal contratto 2022/2025 oppure, così come molti sperano, sarà prorogato?

Scuola: arrivano gli arretrati dopo la firma del CCNL del nuovo contratto 2019-21

Dalle prossime rate mensili saranno attribuiti gli ulteriori aumenti ottenuti con la firma definitiva del CCNL 2019-2021 avvenuta lo scorso 18 gennaio 2024.  Precisiamo che si tratta di cifre quasi irrisorie.

Al personale docente viene incrementa la retribuzione professionale docente (RPD), così anche per il personale ATA il compenso individuale accessorio (CIA), mentre per i DSGA viene incrementata l’indennità di direzione (parte fissa).

Gli aumenti decorrono da gennaio 2022, pertanto per il periodo pregresso spettano gli arretrati.
A ciò si aggiunge un compenso una tantum per tutto il personale docente ed ATA in servizio nell’a.s. 2022/2023 (compreso il personale con contratto annuale o fino al termine delle attività).

Nella tabella sotto sono indicati gli aumenti, l’una tantum e gli arretrati spettanti rispettivamente al personale docente e al personale ATA, sia al lordo che al netto presunto.

La RPD è uguale per tutti i docenti dei differenti gradi di scuola (infanzia primaria e secondaria) ed è attribuita in base a tre fasce di anzianità di servizio, invece il CIA al personale ATA viene riconosciuto in base al profilo professionale.

Da fonti sindacali l’adeguamento stimpendiale dovrebbe avvenire entro marzo 2024 sulla base degli importi mensili come di seguito indicati per il mese di gennaio 2024.

Tutte le cifre indicate sono lordo dipendente. Per ottenere gli importi netti occorre sottrarre le ritenute assistenziali e previdenziali e le ritenute Irpef, nell’esempio abbiamo considerato una aliquota media del 24.50% mentre le trattenute prevvidenziali e tfr pari a 11.15%

CCNL 2019-21 FIRMATO CON OLTRE 2 ANNI DI RITARDO

Con la firma definitiva del CCNL 2019-2021 lo scorso 18 gennaio entrano in vigore tutte le novità contenute nel nuovo contratto.

“Con un ritardo solo di due anni si è raggiunto un accordo che tiene conto solo marginalmente le richieste dei lavoratori, ma che, a dire dei sindacati maggiormente rappresentativi del comparto scuola università e ricerca, sembra ciò che di meglio si poteva fare. Noi di Fensir non siamo assolutamente d’accordo: ancora pochi i diritti chiari per il personale di ruolo e precario; alcune norme rimaste nel limbo così come erano nel contratto 2007-2009 e poco chiare soprattutto per chi deve concederle… troppi privilegi, anche dal punto di vista sindacale, per chi è maggiormente rappresentativo” Così conclude il Segretario Generale Fensir Giuseppe Favilla.

Passiamo ad una breve disamina del contratto relativa alla porzione comparto Istruzione cioè la scuola.

Precisiamo che il contratto è per il personale della scuola (docenti, ATA e tra questi i DSGA) il contratto dei Dirigenti Scolastico segue una strada autonoma.

 Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione cioè il 19 gennaio, ad eccezione alcuni istituti contrattuali la cui decorrenza è indicata nell’articolato del contratto, ad esempio gli aumenti del compenso accessorio che hanno decorrenza dal 1 gennaio 2024.

  Le novità introdotte con il nuovo CCNL in materia di compensiindennitàcongedi e mobilità, possono essere riassunte:

  • per i precari il diritto a tre giorni di permesso retribuito
  • per i docenti il riconoscimento della formazione quale attività di servizio
  • per il personale ATA la revisione dell’ordinamento professionale; per l’accesso al ruolo degli assistenti della Certificazione informatica.
  • precisata la tipologia della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale ritenuta utile quale titolo di accesso per le aree degli Operatori e degli Assistenti
  • puntualizzato che per i prossimi bandi per il concorso per l’area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione il titolo necessario per ricoprire l’incarico di DSGA è la laurea magistrale.

Aspetti relativi la retribuzione

Retribuzioni docenti e ATA

La parte prevalente degli aumenti retributivi è stata già attribuita con l’anticipazione contrattuale dello scorso dicembre 2022, che è diverso dall’anticipo, per legge, dello scorso dicembre per il personale a tempo indeterminato.
Con la firma definitiva, viene distribuita la parte residuale delle risorse che, per il personale docente e ATA della scuola: incremento della RPD per i docenti (mediamente 13 euro mensili), del CIA per gli ATA (mediamente 6 euro mensili) nonché dell’indennità dei DSGA (65 euro mensili) con i relativi arretrati da gennaio 2022. Precisiamo che si parla di aumenti lordi, dunque nulla di particolarmente eccezionale.

Una tantum

A tutto il personale in servizio nell’anno scolastico 2022/2023 (compresi i supplenti annuali) è corrisposto un emolumento una tantum per l’anno 2023 pari a 63,84 euro per i docenti e 44,11 euro per il personale ATA.

Attività aggiuntive

Dal 1° gennaio 2024,  sono innalzate del 10% tutte le misure dei compensi orari spettanti al personale docente e ATA per le prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo di scuola (FMOF).
Vengono innalzate anche le misure delle indennità di bilinguismo e trilinguismo, di lavoro notturno e/o festivo spettanti al personale educativo e ATA delle istituzioni educative.
L’indennità di direzione per i DSGA, parte variabile, sarà integrata in sede di contrattazione integrativa nazionale, utilizzando le risorse della legge 160/2019 (valorizzazione personale scolastico).

Posizioni economiche ATA

Vengono innalzati di 100 euro e di 200 euro gli importi annuali rispettivamente della prima e della seconda posizione economica del personale ATA. La decorrenza dei nuovi importi è dal mese di maggio 2024 (ovvero dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione).

Mobilità/Trasferimenti

La contrattazione integrativa nazionale potrà individuare deroghe in caso di blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali e forme di agevolazioni per i neo assunti docenti e DSGA tutelando particolari categorie quali persone con disabilità, genitori di figli fino a 12 anni, caregiver familiari.

I blocchi come sappiamo rappresentano per i lavoratori un grosso ostacolo nel vivere serenamente la propria professionalità.

Personale precario docente e ATA

3 giorni di permesso retribuito

Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ha diritto a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore.

Congedi Paternità

Congedi dei genitori

Il CCNL acquisisce il congedo obbligatorio di paternità (10 giorni retribuiti al 100%) precedentemente non previsto per i dipendenti pubblici. L’intero periodo di congedo parentale, e non solo i primi 30 giorni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio. Il termine di preavviso per inoltrare richiesta di fruizione, anche frazionata, del congedo parentale è portato a 5 giorni (erano 15 in precedenza).
Alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per ricongiungimento al figlio di età fino a 12 anni, partecipazione che viene estesa anche al caregiver di familiare disabile in situazione di gravità e al personale beneficiario di Legge 104/92 art.21. 

Congedi per donne vittime di violenza

È innalzato a 120 giorni (in precedenza 90 giorni) il diritto ad astenersi dal lavoro, nell’arco di tre anni, per la lavoratrice inserita in un percorso di protezione debitamente certificato. Il trattamento economico è quello previsto per il congedo di maternità. La dipendente ha diritto, su richiesta, alla trasformazione da tempo pieno a part-time, nonché ad un successivo rientro a tempo pieno anche in deroga ai tempi di permanenza previsti, a condizione sia presente un posto disponibile.

Transizione di genere

Si tutela il benessere psicofisico dei lavoratori transgender con l’obiettivo di creare un ambiente inclusivo basato sul valore fondante della pari dignità umana delle persone. Le amministrazioni, tramite un accordo di riservatezza confidenziale, riconoscono l’identità alias su richiesta di coloro che intendono modificare nome e identità nell’espressione della propria autodeterminazione di genere. L’identità alias, al posto del nominativo effettivo, sarà attivata per tutto ciò che riguarda l’organizzazione (cartellino di riconoscimento, credenziali di posta elettronica, tabelle turno-orari…) ma non per i provvedimenti di rilevanza strettamente personale (busta paga, matricola, sottoscrizione di atti…).

Aspetti comuni

Comunità educante e democratica

Viene specificato che la scuola è una comunità democratica oltre che educante e su questi valori è improntata, per cui opera nel rispetto delle norme generali sull’istruzione emanate dallo Stato, secondo regole e modalità condivise e partecipate da tutte le sue componenti: dirigente scolastico, docenti, ATA, famiglie e alunni/e.

Contratti a tempo determinato per il personale in servizio (docenti e ATA)

Per il personale docente è stata prevista la possibilità di accettare una supplenza annuale su posto intero anche per altra tipologia di posto (sostegno) oltre che per altre classi di concorso. Per il personale ATA si prevede la possibilità di accettare una nomina annuale su posto intero di area superiore o, a parità di area, per diverso profilo professionale. È confermata la possibilità di ricevere l’incarico anche su posto docente.

Docenti

Formazione

I docenti che partecipano alle attività di formazione sono considerati in servizio a tutti gli effetti. La formazione si svolge in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento. È confermata la fruizione dei cinque giorni/annui con esonero dal servizio e sostituzione. Le ore di formazione sono comprese nelle attività funzionali all’insegnamento e sono remunerate con compensi, anche forfettari da stabilire in contratto d’istituto, a carico del FMOF se ulteriori rispetto al monte ore (40 ore + 40 ore) destinato alle attività funzionali.

GLO e attività funzionali all’insegnamento

Le ore di attività svolte nei gruppi di lavoro operativo per l’inclusione (GLO) sono comprese nel monte ore (40 ore) previste per le attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse.

Attività a distanza

Con regolamento d’Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle attività funzionali all’insegnamento che non abbiano carattere deliberativo, comprese le 2 ore settimanali di programmazione dei docenti della scuola primaria. Ulteriori modalità potranno essere previste in sede di confronto nazionale

Personale ATA

Lavoro a distanza

È stato regolato il lavoro a distanza prevedendo due modalità di effettuazione della prestazione lavorativa: il lavoro agile e il lavoro da remoto. Nel primo caso (lavoro agile) le attività di lavoro vengono svolte, previo specifico accordo tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro ma stabilendo forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi. Nel secondo caso invece la prestazione di lavoro viene effettuata con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza in materia di orario di lavoro. In questo caso l’attività può essere svolta dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l’amministrazione. I lavori che è possibile svolgere da remoto sono individuati dalle stesse amministrazioni previo confronto sindacale.

Nuovo sistema di classificazione del personale ATA

È stato introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato in 4 aree: Area dei collaboratori; Area degli operatori; Area degli assistenti; Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Per ciascuna area sono stati ridefiniti e aggiornati i profili professionali nonché i titoli di accesso. Con apposita dichiarazione a verbale è stata precisata la tipologia della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale ritenuta utile quale titolo di accesso in particolare per le aree degli operatori e degli assistenti.

La nuova Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni

Le aree C e D confluiranno nella nuova area dei Funzionari e delle EQ. L’istituzione di questa nuova Area consente di valorizzare il ruolo dei DSGA e di dare una soluzione al problema degli Assistenti amministrativi facenti funzione.
Presso ciascuna scuola è istituita una posizione organizzativa di lavoro di DSGA, oggetto di un incarico di Elevata qualificazione (EQ) di durata triennale. A coloro che erano già inquadrati nell’area dei DSGA è garantito l’incarico di DSGA fino alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché la continuità per la stessa sede e il diritto di accesso alla mobilità.
È stata incrementata l’indennità di direzione parte fissa mentre la parte variabile potrà essere incrementata in contrattazione integrativa nazionale.
Le EQ potranno accedere, oltre ai compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati, anche alle risorse di fonte MIM, purché diverse da quelle del FMOF.

Risoluzione problema facenti funzioni DSGA

Gli Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA accederanno all’area dei Funzionari e delle EQ, previo concorso selettivo riservato al personale con almeno 3 anni interi di servizio nella funzione. Dopodiché avranno diritto all’incarico a tempo determinato di EQ di durata triennale, in base alla disponibilità delle sedi dove potranno chiedere la conferma con priorità di scelta.

Area degli Operatori

Viene istituita l’Area degli Operatori i quali, oltre ai compiti spettanti ai Collaboratori scolastici, si occuperanno in particolare dell’assistenza non specialistica agli alunni con disabilità e al supporto ai servizi amministrativi e tecnici. In fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, sarà prevista la possibilità di progressioni dall’area dei Collaboratori a quella degli Operatori con apposita procedura valutativa e in deroga al titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno.

Posizioni economiche all’interno delle Aree

Viene ripristinato, semplificandolo, il meccanismo delle posizioni economiche finalizzato a promuovere le competenze e a migliorare la condizione economica del personale.
Restano confermate le posizioni economiche per chi già ne fruisce. Alla nuova procedura potrà partecipare il personale con 5 anni di servizio e dopo aver superato una prova selettiva al termine di un apposito corso di formazione organizzato dall’Amministrazione. Al fine di garantire la continuità del meccanismo è istituito un apposito fondo per le posizioni economiche del personale ATA. Gli importi annuali delle posizioni vengono innalzati di 100 euro le prime e di 200 euro le seconde.

Incarichi specifici al personale ATA

Il sistema degli incarichi specifici viene rafforzato. In aggiunta agli incarichi specifici di natura organizzativa o di responsabilità già previsti (i cui compensi sono definiti in sede di contrattazione di scuola), si prevede che, per compiti di particolare rilevanza (legati all’assistenza agli alunni della scuola dell’infanzia, o con disabilità, o per primo soccorso), svolti dal personale dell’Area dei Collaboratori scolastici e dell’Area degli Operatori, sia riconosciuta un’indennità, il cui compenso viene definito a livello nazionale in sede di CCNI.

Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo

Al fine di riconoscere il disagio degli AT del primo ciclo che vengono utilizzati su più sedi è prevista una specifica indennità il cui importo (compreso tra 350 e 800 euro) verrà definito in sede di contrattazione integrativa nazionale tenendo conto del numero delle scuole affidate e la distanza tra le stesse.

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale personale ATA

Con la dichiarazione a verbale congiunta n. 5, che, in quanto congiunta, ha valore di sanzione contrattuale, si precisa che si intende per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica quella rilasciata da un ente accreditato presso l’apposito ente di accreditamento nazionale. Gli enti accreditati presso l’ente nazionale rispondono infatti a requisiti specifici tali da poter rilasciare la suddetta certificazione.

Confermato il possesso della laurea magistrale per l’accesso alla funzione di DSGA

Con la dichiarazione a verbale congiunta n. 12, viene affermato che per accedere al profilo DSGA è necessaria la laurea magistrale. Si richiama infatti espressamente “quanto previsto dalle parti” nell’allegato D lettera a) dove si precisa che gli Assistenti possono accedere alla funzione di DSGA solo se in possesso di laurea magistrale: a maggior ragione ciò è richiesto per chi proviene dall’esterno che peraltro è privo dell’esperienza che gli interni hanno maturato.

Relazioni sindacali

Sono state implementate le materie delle relazioni sindacali a livello nazionale e di istituzione scolastica. Tra quelle oggetto di contrattazione si evidenziano:

A livello nazionale

  • Mobilità: in sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definite modalità applicative dell’art.58 del DL 73/2021, forme di tutela alla genitorialità e ad altre situazioni soggettive.
  • Incarico specifico personale ATA: per una particolare tipologia di incarico specifico (assistenza alunni infanzia/disabili/pronto soccorso) è prevista una indennità la cui misura è definita a livello nazionale.
  • Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo: in sede di contrattazione integrativa nazionale sarà definito uno specifico compenso finalizzato a riconoscere il disagio degli AT del primo ciclo che operano su più istituzioni scolastiche.
  • Indennità di parte variabile del personale con incarico di DSGA: è possibile incrementare le misure economiche dei parametri di calcolo dell’indennità parte variabile dei DSGA mediante contrattazione integrativa nazionale.

A livello di scuola

Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF): si contrattano i criteri di riparto e di determinazione dei compensi a carico del FMOF (che comprende oltre al fondo d’istituto, anche le risorse per le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ecc). Definitivamente cancellato qualsiasi riferimento alla legge 107/2015 per cui le risorse dapprima riservate al cosiddetto “bonus docenti” ora sono destinate a tutto il personale scolastico (docente e ATA) secondo criteri stabiliti in contrattazione d’istituto (per i DSGA a livello di contrattazione integrativa nazionale) così come disposto dalla legge 169/2019. Vengono ricondotte al FMOF tutte le risorse disposte con specifiche disposizioni di legge destinate a remunerare le attività del personale scolastico.