MINISTERO

Concorsi docenti: in totale quasi 45.000 posti a bando.

di Roberta Granata*

Con la pubblicazione del DPCM del 15 dicembre si è completato il quadro dei posti messi a bando per le procedure concorsuali rivolte ai docenti di  tutti i gradi di istruzione . Saranno in totale quasi 45.000 (44.654 per la precisione) le cattedre per le quali concorrere attraverso le  selezioni che si andranno a svolgere nei primi mesi del 2024.

Il MIM, che inizialmente non aveva messo a disposizione i ruoli non assegnati per l’anno scolastico 2023/24, ha avuto l’autorizzazione da parte del Ministero della Funzione Pubblica per ampliare la rosa dei vincitori dei nuovi concorsi.

Una buona notizia per coloro che attendono la nomina a tempo indeterminato dopo anni di precariato, ma c’è solo da festeggiare? Entrando nel dettaglio il sindacato FENSIR-SADOC ipotizza che sarà difficile che tutte le regioni riescano a pubblicare le graduatorie entro luglio (negli ultimi anni le nomine sono avvenute proprio alla fine di questo mese) dando luogo a nuovi quesiti sulla gestione delle tante cattedre libere.

I bandi (sia quello di infanzia e primaria, sia quello per la secondaria), infatti, dopo mesi di attesa sono stati pubblicati solo a dicembre innescando una serie di slittamenti delle tempistiche. È presumibile che, nella migliore delle ipotesi, le prove scritte abbiano inizio solo a metà febbraio, posticipando inevitabilmente tutte le fasi successive, prima tra tutte quella della prova orale.  

Inoltre, rileviamo sempre noi del FENSIR-SADOC, che non è ancora chiaro se si procederà, quantomeno per il sostegno, alle nomine da prima fascia GPS, visto che è risaputo, che in alcune regioni  non ci sono neppure più candidati idonei ai concorsi precedenti.

Attendono ancora invece, coloro che intendono abilitarsi con i percorsi  da 30, 36 e 60 CFU di cui si parla da mesi e di cui il governo ha lungamente sponsorizzato la realizzazione. Su questo fronte  si aspetta il parere dell’ANVUR rispetto agli accreditamenti degli atenei.     L’impressione è che il MIM sia arrivato “lungo” rispetto a tutte queste procedure e che ora si tenderà di avviare il tutto “all’ italiana”, salvando la faccia, ma non la valorizzazione del personale docente, che manifesta la propria frustrazione verso un sistema che sembra tutelarli solo  a parole.

Vice Segretaria Nazionale Fensir SADOC

CONCORSO DIRIGENTI: ECCO IL BANDO

Articolo 2
(Requisiti generali di ammissione)

  1. Alla procedura selettiva di cui al presente bando è ammesso a partecipare il personale
    docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo
    indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, che abbia effettivamente reso,
    nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, un servizio di almeno cinque anni e che sia in
    possesso, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione,
    di uno tra i seguenti titoli di studio:
    a) laurea magistrale;
    b) laurea specialistica;
    c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del
    Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione
    artistica, musicale e coreutica;
    e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto
    secondario superiore.
  2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all’estero sono considerati validi per
    l’ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo
    la normativa vigente entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
    ammissione.
  3. Il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a
    tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno
    centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle
    operazioni di scrutinio finale. Ai fini del computo del requisito temporale, non è utile in ogni caso il
    servizio prestato nell’anno scolastico non ancora concluso ricadente nell’anno di indizione del
    bando.
  4. Ai fini dell’ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo
    effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto
    previsto al comma 3 circa la validità del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a
    tempo indeterminato.
  5. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle
    pubbliche amministrazioni previsti dall’articolo 2 del DPR. I requisiti prescritti devono essere
    posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
  6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
    ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone
    l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

POSTI A CONCORSO

Abruzzo 12
Calabria 11
Campania 34
Emilia-Romagna 28
Friuli-Venezia Giulia 11
Lazio 50
Liguria 6
Lombardia 156
Marche 14
Piemonte 65
Puglia 32

Sardegna 11
Sicilia 26
Toscana 54
Umbria 5
Veneto 72
TOTALE 587


CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA: DOMANDE DALL’11/12 AL 09/01

Articolo 4
(Requisiti di ammissione al concorso)

  1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di
    docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria i candidati in possesso, alla data di
    scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
    a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea
    in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito
    all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
    b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a
    indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo
    titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi
    della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico
    2001/2002 e, in particolare:
    b.1. per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in
    possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-
    2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali
    dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi
    valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione
    ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio
    1991, n. 27;
    b.2. per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in
    possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-
    2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della
    scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali
    sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-
    1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di
    sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale
  2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di
    sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la scuola dell’infanzia o per la scuola
    primaria, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
    domanda, siano i possesso – congiuntamente a uno dei titoli di cui al comma 1 – dello
    specifico titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
    disabilità conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione
    sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
  3. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul riconoscimento
    dei titoli, coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi precedenti,
    abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della
    normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione
    alla procedura concorsuale.
  4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
    di ammissione. In caso di carenza deglistessi, l’USR responsabile della procedura dispone,
    con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della
    procedura concorsuale.

Articolo 10
(Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande)

  1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 possono presentare istanza di
    partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione per tutte le tipologie di posto cui
    hanno titolo. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la
    presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda
    partecipare.
  2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore
    14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e
    fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
  3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità
    telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico
    del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla
    compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico
    di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre,
    occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente
    raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure
    selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e
    Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.
    Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
  4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell’articolo 1, comma
    111 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad
    euro dieci (10/00) per ogni tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza. Il pagamento
    deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. Una
    volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino
    tramite il link che sarà reso disponibile all’interno dell’istanza di presentazione domanda.
    La causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base degli insegnamenti
    richiesti nell’istanza; sarà onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere
    al pagamento. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata –
    a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

BANDO CONCORSO STRAORDINARIO TER SCUOLA SECONDARIA: DOMANDE DALL’11 DICEMBRE AL 9 GENNAIO

Da oggi è possibile presentare la propria domanda per partecipare al concorso, c’è tempo fino alle 23.59 del 9 gennaio 2024. Si invita alla lettura degli articoli 4 e 10 in modo particolare.

Per inserire la propria candidatura vai al portale www.inpa.gov.it

Articolo 10

(Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande)

  • 1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
  1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
  2. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
  3. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell’articolo 1, comma 111 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. Una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il link che sarà reso disponibile all’interno dell’istanza di presentazione domanda. La causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base delle classi di concorso o delle tipologie di posto richieste nell’istanza; sarà onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

BANDO DEL CONCORSO PER LA SECONDARIA

CONCORSI POSTI NORMALI E DI SOSTEGNO: PUBBLICATI I DECRETI

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto ministeriale relativo alla procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli nella scuola dell’infanzia e primaria, secondaria di primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno

Sono altresì pubblicati:

 1) il programma  

2) tabella di valutazione titoli.Nei prossimi giorni approfondiremo.In allegato i file.Un cordiale saluto.

DECRETO INFANZIA/PRIMARIA E TABELLE

DECRETO SECONDARIA E TABELLE

CONCORSO IRC: FUNZIONE PUBBLICA 6428 POSTI

DOCENTI DI RELIGIONE: LA FUNZIONE PUBBLICA ANNUNCIA L’ASSUNZIONE DI 6428 DOCENTI

Con un comunicato stampa pubblicato sul portale della Funzione Pubblica si annuncia, tra le varie iniziative in programma, anche l’assunzione di 6428 Docenti di Religione.

Lo scorso 17 novembre si è svolto, in un clima di polemica generale, uno sciopero in cui chiaramente il Fensir SAIR aveva chiesto che si agisse al più presto per l’assunzione attraverso il concorso straordinario così come modificato lo scorso giugno.

I posti per il concorso straordinario, così come abbiamo anche comunicato, pari a 4500 corrisponde solo ad un terzo di coloro i quali hanno maturato i 36 mesi. Nel triennio della validità delle graduatorie concorsuali verranno assunti 4500, dall’anno 2025/26 le graduatorie concorsuali si trasformeranno in graduatorie ad esaurimento e scorreranno per il 70% dei posti liberi e vacanti regionali su base diocesana, così come avvenuto per il concorso straordinario. Rimangono invece a disposizione per il concorso ordinario 1928 posti. Rimane l’incognita della prova orale metodologico didattico, ma siamo fiduciosi che questa possa essere senza il punteggio minimo, così come abbiamo e continueremo a sostenere.

Dell’attiva partecipazione al tavolo tra Ministero e CEI, a cui non partecipa alcuna sigla sindacale, abbiamo più richiamato e risposto a domande specifiche nell’Assemblea Sindacale dello scorso 17 novembre che, seppur fuori orario di servizio, ha riscosso una buona partecipazione.

I docenti con meno di 36 mesi di servizio sono circa 3000 è avranno la sola possibilità di partecipare al concorso ordinario. Allo stesso concorso potrà partecipare anche il personale con più di 36 mesi di servizio, ma con le stesse regole previste per i concorsi ordinari (prova scritta selettiva, prova orale selettiva).

I tempi non sembrano essere immediati ma abbiamo ragione di sperare che l’annuncio possa rassicurare il personale docente che la procedura è finalmente attiva, seppur con innumerevoli ritardi.

Il comunicato arriva pochi giorni dopo lo sciopero. Dal nostro sondaggio abbiamo raccolto oltre un migliaio di dichiarazione di adesione allo stesso. Certo ci saremmo aspettati più partecipanti ma soffocati dalla presenza di altre sigle e di temi trasversali nonché polemiche, possiamo dire che l’obiettivo comunque è stato raggiunto e il Governo ha dato, seppur ancora da concretizzare, una prima risposta alla categoria.

La redazione

Concorso Motoria Primaria: calendario prove scritte

Si rende noto che la prova scritta della procedura ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria si svolgerà il giorno 15 dicembre 2023 dalle ore 9.00 alle ore 10.40. Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 08.00.

IL NUOVO PEI: luci e ombre, c’era bisogno dell’ennesimo decreto?

di Myriam Ricciardo Calderaro, docente di sostegno specializzata

Il D.M. 153 del 1/08/2023, facciamo un po’ di chiarezza, o meglio proviamo a farla, dato che davvero le vicende che riguardano il sostegno e la sua “burocrazia” farebbero uscire di senno anche il più attento degli osservatori.

Chi ha a che fare con questo argomento sa bene quanto sia faticoso cercare di capirci qualcosa e soprattutto stare al passo con tutte le modifiche e variazioni che ormai annualmente, se non più volte in un anno, colpiscono come una mannaia i docenti che per un motivo o per un altro hanno la fortuna d’incapparci.

Innanzitutto, chiariamo, qualora non lo sapeste, che ogni anno il consiglio di classe è chiamato a formulare il PEI per tutti quegli studenti disabili che ne hanno diritto. Qui cominciano i problemi, direte come mai? Beh, perché se le cose fossero chiare e tutto funzionasse bene questo documento dovrebbe servire ad aiutare i docenti tutti per capire meglio come porsi nei riguardi di uno studente che ha semplicemente dei bisogni diversi rispetto a quelli dei compagni, con diversi non intendo unici, ma comunque personalizzati. Bene, la prima difficoltà inizia quando si vanno a controllare le documentazioni mediche depositate, spesso sono parziali, in altri casi formulate in linguaggi standard e poco chiari e comprensibili, a volte “copia e incolla” di altri format. Superato questo step si passa al secondo, il modello PEI in uso, quale si deve utilizzare? Eh, bella domanda, in questi ultimi anni il modello è stato rivisto diverse volte, portando lo sconcerto e il dubbio tra i docenti che, impreparati, dovevano all’ultimo minuto passarsi le informazioni gli uni con gli altri sperando di far bene, stessa cosa per i referenti bes che anch’essi in balia di nessuno brancolavano alla ricerca di comunicazioni chiare da parte del Ministero che non si sbilanciava o se lo faceva sempre a ridosso dell’approvazione dei documenti da parte dei cdc. Senza star qui a fare la cronistoria di tutti i passaggi burocratici/legislativi, spostiamoci sul focus dell’ultima “risoluzione ministeriale”, mi riferisco al D.M. 153 del 1/08/2023 su cui si è vociferato molto circa le novità che avrebbe dovuto apportare e invece come spesso accade le cose sono andate diversamente. Leggendo le Linee Guida, guardando il nuovo modello PEI, ho trovato con difficoltà notevoli differenze rispetto alla precedente modulistica, ma prima di trascinarvi in dissertazioni inutili e poco semplici da seguire, forse è meglio schematizzare le “novità” rispetto al passato.

Novità rispetto alla modulistica: potrei dire quasi nessuna ad eccezione della sezione 8 in cui scompare il punto 8.3 che diventa 8.2, scompare cioè la voce separata circa le “modalità di verifica” che vengono inglobate nelle singole discipline.

Ricompaiono gli allegati C e C 1 per le risorse da richiedere a fine anno

Questo è quanto. Per ciò che concerne le altre modifiche di sostanza posso affermare che ci sono ma non si riferiscono alla modulistica quanto ad altro che indico di seguito.

Le ore dei GLO sono da considerare come CDC e come tali rientrano nelle 40 ore, se qualcuno ancora non l’avesse compreso. Non possono tenersi in orario antimeridiano.

Non esiste la possibilità di orario ridotto salvo eccezioni da indicare nella sezione 9 dopo la voce Orario. Le eccezioni sono o di tipo sanitario, non obbligatoriamente giustificabili con un certificato, o di tipo didattico, attività di gruppo- peer too peer- attività individualizzate, da specificare molto bene!

Si prevede, a mio avviso finalmente, la possibilità per il consiglio d’introdurre un esame integrativo per tutti quegli studenti che desiderano ritornare su un percorso curricolare dopo essere “migrati” su uno differenziato. Ho parlato di possibilità non di obbligo.

Non è possibile nessun ESONERO dalle discipline e quindi abbattimento di ore, per cui anche se l’alunno non riesce a raggiungere gli obiettivi previsti per una programmazione differenziata si deve comunque prevedere una programmazione con obiettivi riconducibili a quelli dell’area di appartenenza.

Ecco questo sinteticamente il quadro come risulta alla luce delle ultime modifiche. Che dire di più? Il Ministero non ha ancora reso disponibile il nuovo modello di PEI per cui chi non vuole prendersi la briga di apportare manualmente modifiche al “vecchio” modello può scaricarne uno editabile e aggiornato dal sito normativainclusione .it

DPCM 60 CFU The Day After

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’atteso DPCM “60 CFU”, naturalmente.

di G. Zichittella, segretaria Fensir SADOC

Un decreto che doveva uscire dalle mani dell’allora Ministro Patrizio Bianchi (era luglio 2022) e che invece ci viene consegnato dal successore, Ministro Valditara, a settembre 2023. Quattordici mesi di gestazione. Che poi, se ne fosse valsa la pena, l’attesa gliel’avremmo pure perdonata.

Riassumiamo i punti salienti (commentandoli, ove non si commentassero da soli):

  • Art 6, comma 4: “Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi (…).” In sostanza, nonostante tanti proclami sull’abbattimento del numero chiuso, verba volant, scripta manent: “L’offerta formativa complessiva delle università e delle istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di Istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali” (Ibidem).

Prima riflessione: se il Ministero ha inteso slegare concorsi ed abilitazione (ricordate l’adagio delle scorse settimane, per cui “da ora in poi i concorsi non saranno più abilitanti…”) perché ora si invoca la selettività delle procedure concorsuali per giustificare l’accesso programmabile (se non già programmato) ai corsi abilitanti? Inoltre: la stima del fabbisogno, che – art. 6, comma 1 del DPCM – il Ministero dell’istruzione e del merito individua per i tre anni scolastici successivi, sarà fatta come a Medicina (saremo costretti a importare i docenti da Cuba su alcune cdc), o come alla scuola primaria, specialmente in merito al TFA sostegno primaria, ancora tenuto a numero chiuso mentre centinaia di docenti non specializzati vengono chiamati da MAD proprio su quei posti resi inaccessibili da una selezione durissima e spesso non adeguata ad intercettare le potenzialità di molti aspiranti docenti di sostegno?

  • Art. 8, comma 1: “Ai fini del conseguimento dei (60) CFU o CFA (…), sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto”. 

Ora, ammiriamo come sempre la chiarezza espositiva del Legislatore giacché, essendo i 24 cfu del precedente ordinamento desunti da esami teorici di carattere psico-pedagogico, antropologico etc. e non prevedendo affatto tirocinio, rendono la chiusura di frase sui 10 cfu di tirocinio diretto quantomeno ambigua. Si vuol forse intendere che, pur riconoscendo i 24 cfu, almeno 10 cfu di tirocinio diretto agli abilitandi non li toglie nessuno? È questo che si voleva dire? Se sì, proponiamo a chi partorisce tali Decreti di ricordare che il lettore – per quanto possa essere un docente plurilaureato, con corsi singoli integrativi, master, 24 cfu e una collezione di certificazioni da far invidia ai formatori delle multinazionali statunitensi (del resto, si sa, in GPS se no, non si lavora) – NON è nella mente del Legislatore, quindi un po’ di chiarezza e disambiguazione espositiva non guasterebbe. Affatto.

  • Art. 9: “La prova finale del percorso universitario ed accademico consiste in una prova scritta ed in una lezione simulata (…). La prova scritta consiste in una sintetica analisi di episodi, casi, problematiche verificatesi durante il tirocinio diretto svolto. (…) La lezione simulata, su tema proposto dalla Commissione con un anticipo di 48h, ha una durata massima di 45min, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso. (…) La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta e 7/10 nella lezione simulata.”
  • Art. 12: Costi. Qui viene “il bello”.

Innanzitutto leggiamo che “I costi (…) sono posti a carico dei partecipanti, ivi compresi coloro che vincono il concorso (…)”. Chissà perché non ne avevamo alcun dubbio. 

Scopriamoli, dunque questi costi “massimi”:

2650 euro: 60 cfu (percorso intero) + prova finale; 

2150 euro: 60 cfu (percorso intero) + prova finale, per gli studenti delle lauree magistrali; 

2150 euro: 36 cfu (percorso abbreviato) + prova finale per i possessori dei 24 cfu del previgente ordinamento, ivi compresi i vincitori dello straordinario-ter; 

2150 euro (compresa prova finale) anche per tutti i restanti percorsi da 30 cfu (triennalisti con un anno specifico su cdc, abilitati su altra cdc, specializzati su sostegno).

Accettasi scommesse su quali Università non punteranno al “massimo”. Qui una riflessione, come sindacato nato a tutela dei diritti dei docenti, non si può non farla. Che la formazione costi è indubbio, nessuno pretende la gratuità totale. Tuttavia, stiamo parlando di persone che hanno già sborsato (iniziamo giusto dalla formazione accademica):

  • Retta laurea triennale + materiale di studio;
  • Retta laurea specialistica/magistrale + materiale di studio;
  • 24 cfu;
  • In molti casi, corsi singoli aggiuntivi (pagati profumatamente, circa 40 euro a cfu escluse tasse di immatricolazione) per colmare i crediti mancanti delle classi di concorso (crediti che, beninteso, Ministero e Atenei avrebbero tranquillamente potuto fare in modo di includere direttamente nei piani di studio, anziché mettere “scienze del giglio e del gelsomino” per poi presentare al laureato la famigerata tabella con i codici dei settori scientifico-disciplinari e dirgli/le: “Ti servono questi altri”.
  • Certificazioni per punteggio GPS ormai vendute “a peso”, in un mercato le cui logiche sono dolorosamente note agli addetti ai lavori, ma che la maggior parte dell’opinione pubblica (italiana ed anche estera) inorridirebbe al conoscere nei dettagli. 
  • Alcuni di questi docenti hanno infine passato tre dure prove selettive per l’ammissione al TFA sostegno, sborsando dai 3000 ai 3700 euro per la frequenza del corso (senza contare le spese di trasferta, spesso ingenti).

Il Fensir Sadoc ricorda in questa sede l’art.34 della Costituzione:

“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”

Ora, è vero che la Carta Costituzionale si riferiva in quell’articolo all’istruzione inferiore e non a quella accademica, ma qui – Signori e Signore – forse stiamo scordando che si parla di coloro che quell’istruzione inferiore sono chiamati ad impartirla. Davvero vogliamo che la professione docente divenga appannaggio di una élite facoltosa? Perché di questo si tratta: già un supplente breve viene pagato dopo tre mesi e può accettare l’incarico solo se ha alle spalle una famiglia benestante che lo sostenga fino all’agognato, primo stipendio. Vogliamo adesso rendere con questo DPCM l’accesso all’abilitazione ostativo per i “capaci e i meritevoli” che non hanno 2650 euro, che devono lavorare per poter vivere e che possibilmente faranno fatica a conciliare lezioni sincrone, tirocinio in presenza e lavoro senza adeguate misure di garanzia da parte del Ministero (sì, ci sono i permessi studio, ma solo per i contratti annuali e a volte, anche per quelli, le tempistiche di erogazione dei permessi ed il numero di ore concesse dagli USR non sono propriamente così efficienti nel garantire in pienezza il diritto allo studio).

E ancora… è così difficile pensare a costi commisurati all’ISEE? Occorre rileggere la storia di Robin Hood o ci possiamo arrivare ancora da soli che si può chiedere un po’ di più a chi può, e meno a chi non può, in modo che il primo aiuti il secondo ad arrivare allo stesso traguardo? Ah no, certo, dobbiamo alimentare la competizione. Solo tra docenti, però, che invece agli alunni dobbiamo insegnare l’empatia.

  • Art. 13, comma 1: “Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o altro grado di istruzione, nonché coloro che sono in possesso della specializzazione su sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di trenta CFU o CFA”. 

La buona notizia è che questi percorsi potranno essere erogati in modalità online sincrona (non prevedono tirocinio in presenza) e, come recita il comma 6 “sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi”. In altre parole non sono soggetti a numero chiuso, ma garantiti a tutti gli aventi diritto.

  • Art. 14: un po’ di date. Il primo “ciclo” dei 30 cfu (sostanzialmente, la metà dei 60 cfu) dovrebbe concludersi entro il 28 febbraio 2024. Il primo ciclo degli altri percorsi (tranne i 36 cfu destinati ai vincitori dello stra-ter, che verranno svolti in anno di prova), invece, entro il 31 maggio 2024.

 Peccato che siamo quasi ad ottobre e ancora non sappiamo neppure quali saranno gli Atenei accreditati.

  • Infine, al comma 6 (art.14), leggiamo che “coloro che, nell’anno scolastico precedente all’avvio dei percorsi, erano titolari di contratti di docenza a tempo determinato, presso una istituzione scolastica statale o scuola paritaria ovvero nell’ambito di percorsi IeFP delle regioni, possono accedere per i primi tre cicli, ai percorsi (…) relativi alla classe di concorso riferita al contratto di docenza. La riserva sarà pari al:

45% – I ciclo, di cui 5% riservati docenti IeFP

35% – II e III ciclo, di cui 5% (per ogni ciclo) riservati docenti IeFP

“Se il numero delle domande (…) eccede i limiti della riserva…” avete indovinato? Selezione tra gli aventi diritto.

Un appunto, come sindacato: e se un docente l’avesse durante l’anno in corso, e non l’anno precedente, tale contratto di docenza, perché non dovrebbe poter accedere alla riserva? Altra cosa che forse al Ministero sfugge: moltissimi precari italiani sono impiegati su altre cdc, su sostegno, su altro grado. Si trovano ad avere anche cinque anni di carriera da Mad senza alcun anno specifico e sono già a 0 punteggio in GPS, non avevano diritto ad una “fetta” di questa torta (peraltro, con oneri a proprio carico e non certo del Ministero) in ragione del servizio pluriennale comunque svolto, e vergognosamente mai riconosciuto?

Concludiamo con le tabelle riassuntive degli allegati:

ALLEGATO 1- 60 CFU (percorso intero)

10 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

15 CFU/CFA di tirocinio diretto per la specifica classe di concorso. Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore.

5 CFU/CFA di tirocinio indiretto.

3 CFU/CFA sulla Formazione inclusiva delle persone con BES (disabilità, disturbi evolutivi specifici/DSA e svantaggio economico, sociale e culturale).

3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale.

4 CFU/CFA in Discipline psico-socio-antropologiche.

2 CFU/CFA Metodologie didattiche per la secondaria.

16 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. 

2 CFU/CFA in Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.

ALLEGATI 2, 3 e 4: 30 CFU/CFA.

Premessa: questa è la parte più complessa da comprendere, in quanto vi sono ben tre diversi allegati, tutti relativi a percorsi da 30 cfu, con destinatari diversi e articolazione diversa degli insegnamenti.

ALLEGATO 2: 30 CFU/CFA – Percorsi formativi da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso o specializzati in sostegno

4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

3 CFU/CFA Formazione inclusiva delle persone con BES.

3 CFU/CFA  in Discipline di area linguistico-digitale.

3 CFU/CFA  in  Discipline psico-socio-antropologiche.

6 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.

2 CFU/CFA Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.

9 CFU/CFA di Tirocinio indiretto.

ALLEGATO 3: 30 CFU/CFA – Percorsi formativi da 30 CFU destinati ai docenti con tre anni di esperienza o che hanno sostenuto la prova del concorso “straordinario bis”.

4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

15 CFU/CFA di Tirocinio diretto.

2 CFU/CFA in Metodologie didattiche

7 in Didattiche delle discipline

2 in Legislazione scolastica

ALLEGATO 4: 30 CFU/CFA – Percorsi formativi transitori da 30 CFU per neo-laureati o chi non ha acquisito 24 CFU entro ottobre 2022.

6 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

5 CFU/CFA di Tirocinio indiretto.

3 CFU/CFA in Formazione inclusiva delle persone BES

3 CFU/CFA in discipline di area linguistico/digitale

4 CFU/CFA in discipline psico-socio-antropologiche

2 CFU/CFA in Metodologie didattiche

7  CFU/CFA in Didattiche delle discipline di riferimento

ALLEGATO 5: 36 CFU/CFA per i vincitori dello Straordinario Ter 

3 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

13 CFU/CFA di tirocinio diretto e indiretto per la specifica classe di concorso. 

3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale.

2 CFU/CFA Metodologie didattiche per la secondaria.

13 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. 

2 CFU/CFA in Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.

Convalide

Per i percorsi da 60 cfu, è previsto il riconoscimento di:

  • 24 CFU/CFA conseguiti in base al previgente ordinamento;
  • CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, purché siano coerenti con il Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi di cui all’allegato A al DPCM. Il riconoscimento avviene sulla base delle Linee guida (Allegato B).

Il riconoscimento dei crediti di cui al punto 2, ossia dei crediti conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, avviene dunque nel rispetto di alcuni criteri e principi ben precisi, tra cui:

A) È possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi CFU/CFA acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’Allegato A (Profilo del docente abilitato). L’individuazione dei CFU/CFA da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell’attestazione e dell’eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti.

B) Nel caso dei percorsi da 60 CFU/CFA, il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 12, nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative riguardanti le competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso.

C) Nel caso dei percorsi da 60 CFU/CFA, il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.

Questi limiti massimi decrescono proporzionalmente nel caso di percorsi ridotti da 36 o 30 CFU/CFA.

In conclusione, “la Scuola è aperta a tutti” (art. 34, Costituzione). Sì, a tutti gli insegnanti facoltosi e di famiglia benestante che anche quando il docente sia ormai sulla quarantina, possano permettersi di finanziare la propria formazione professionale.

“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.” Lo insegniamo ai nostri studenti, salvo poi lasciare a casa centinaia di docenti capaci e meritevoli che non hanno più i mezzi per star dietro alle continue, cangianti e – a volte – francamente irrazionali richieste del sistema di reclutamento italiano.

Fensir Sadoc si batterà per difendere i docenti, ma ricordiamolo a chi in questi giorni critica e accusa “i sindacati inesistenti o conniventi”: un sindacato è la testa, ma la testa senza braccia, senza gambe, senza energie non può muoversi. Il nostro corpo sono i docenti, e i docenti tesserati, non solo i “simpatizzanti”: chi si unisce a noi per dare forza, visibilità, potenza ai princìpi che difendiamo, per proporre strade, idee, per alimentare la manifestazione di piazza. 

È arrivato il momento per ciascuno di dire il proprio “NO”. Sei dei nostri?

#IoNonValgo60Cfu

Domanda di pensione: entro il 23 ottobre le domande

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il 18 settembre 2023 la Circolare prot.0054257 con la quale ha trasmesso il Decreto Ministeriale n.185 del 15  settembre 2023 , relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2024.

Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2024, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 23 ottobre 2023

Per i dirigenti scolastici il termine di presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2024.

Il termine del 23 ottobre 2023 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 65° anno di età, desiderano trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.

I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.

Le domande di cessazione dal servizio ( saranno attive tre istanze Polis contemporaneamente: la prima conterrà la tipologie con le domande di cessazioni consuete, la seconda e la terza conterranno esclusivamente le istanze per la maturazione del requisito alla pensione quota 100, quota 102, quota 103, opzione donna con requisito al 31/12/2022) e le revoche delle stesse devono essere presentate con la procedura web Polis “Istanze on line” disponibile nel sito internet del Ministero (https://www.miur.gov.it/web/guest/home ). 

I docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, invece devono presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate. Si ricorda che per i docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali, i requisiti per il trattamento in quiescenza a domanda devono essere maturati entro il 31 agosto 2024 (Inpdap Nota operativa n.56 del 22/12/2010).

Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. Il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvede ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 23 ottobre 2023.

Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

  • presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione. (utilizzando lo SPID – CIE – CNS)
  • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
  • presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 

Per l’anno 2024 le regole da applicarsi sono le seguenti.



Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 67 anni compiuti entro il 31 agosto 2024 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2024 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 24, commi 6 e 7 , della legge 214 del 2011, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2024.

L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungeranno i 65 anni di età entro il 31/08/2024.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2024 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.

Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma da 147 a 153 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, l’accesso, d’ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma ( lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni), e che abbia i requisiti previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età purché l’anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto 2024. (circolare Inps n. 126 del 2018)

Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 94 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. “Opzione donna”

Possono presentare la domanda le lavoratrici che entro il 31/12/2021 hanno almeno 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi.

Trattenimento oltre i limiti di età
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2023 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Ape sociale

Coloro che sono interessati all’accesso all’Ape sociale potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’ Inps, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o formale entro il 31 agosto 2024.

QUOTA 100

Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 100 è necessario che entro il 31/12/2021 abbiano almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.

QUOTA 102

Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 102 è necessario che entro il 31/12/2022 abbiano almeno 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.

QUOTA 103

Coloro che siano interessati all’accesso alla pensione con Quota 103 è necessario che entro il 31/12/2023 abbiano almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi.

OPZIONI DONNA- articolo 1, comma 292, della Legge 29 Dicembre 2022, N.197

E’ necessario entro il 31/12/2022 avere almeno 60 anni di età (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) e un’anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31/12/2022.