MINISTERO

Concorso Motoria Primaria: il bando

Domande dal 7 agosto al 6 settembre. Il bando di concorso è stato appena pubblicato sul portale INPA.

I candidati devono possedere unitamente una laurea magistrale, ottenuta in una delle seguenti classi: LM-67 “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate”, LM-68 “Scienze e tecniche dello sport”, LM-47 “Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie”, o titoli equivalenti, anche 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

L’accesso è consentito anche a coloro che possiedono titoli equiparati alle suddette lauree, grazie all’equiparazione, incluso le lauree specialistiche 53/S, 75/S e 76/S. L’equiparazione si basa sul Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009.https://d1629e179f9c07dcbcd1a395b6835985.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html?n=0

Coloro che possiedono il diploma ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica) sono esclusi perché ai sensi della legge 18 giugno 2002, n.136 il diploma ISEF equivale a laurea triennale e non già quadriennale, magistrale o equivalente. Sembra giustificabile tale scelta in virtù del fatto che Educazione Motoria alla primaria, come disciplina specialistica a sé con docenti specializzati sia di nuova istituzione.

Rimaniamo però convinti che l’esclusione dei docenti della scuola primaria in possesso del titolo previgente poteva essere sanato con una semplice possibilità quella di inserire il servizio svolto. Siamo però anche consapevoli che certificare il servizio specifico nella scuola primaria sia pressoché difficile vista l’abilitazione trasversale per tutte le discipline, ivi compreso ad oggi l’insegnamento di educazione motoria.

Circolare sulle supplenze.

Con qualche giorno di anticipo rispetto agli anni precedenti  è stata pubblicata ieri la circolare ministeriale che disciplina l’assegnazione dei contratti a tempo determinato del prossimo anno scolastico. Queste le principali indicazioni:

-le priorità di scelta sede restano per i docenti beneficiari degli art. 21, 33 comma 6 e 33 comma 5 e 7 della legge 104/92 solo in relazione agli aspiranti individuati nello stesso turno di nomina;

-confermata la mini call veloce per gli iscritti in gps sostegno 1 fascia per i posti residuati dalla fase ordinaria; non potranno partecipare a questa procedura coloro che, nelle nomine provinciali hanno omesso preferenze e non stati quindi assegnatari di alcun incarico;

-i docenti di ruolo (solo se con anno di prova superato) potranno partecipare alle procedure GPS per l’individuazione su altra cdc/ordine avvalendosi dell’ex art 36 ccnl 2006/09;

-per i docenti vincitori dello straordinario bis ogni UST provvederà alle convocazioni per cdc utilizzando il sistema INR (anche in questo caso si tratta di nomine a td finalizzate al ruolo);

-in attesa del nuovo concorso, le cattedre di ed. motoria alla primaria saranno assegnate ai docenti presenti in GPS nelle cdc A048-A049 ;

L’avvio dell’iter  di assegnazione delle supplenze seguirà la fase di immissione in ruolo del personale individuato con procedura ordinaria e della call veloce per gli idonei GM e iscritti in GAE.

Il Ministero ha pubblicato nella giornata del 19 luglio la circolare con cui si danno indicazioni relativamente il conferimento delle supplenze, sia finalizzate al ruolo per il sostegno, che per gli altri posti e classi di concorso.

Decreto Assunzioni in ruolo

dal decreto

Le operazioni di individuazione dei destinatari dell’assunzione a tempo indeterminato sono effettuate
ordinariamente tramite procedure informatizzate, con il supporto del sistema informativo del Ministero
dell’istruzione e del merito.

Gli esiti dell’individuazione sono comunicati a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale ai docenti e alle
scuole interessate; degli esiti dell’individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli Uffici
all’albo on line, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata, nel rispetto dei principi vigenti in
materia di protezione dei dati personali.

L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento
del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il
docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo
determinato.

AVVISO MINISTERO ISTRUZIONE: DOMANDA PER LE SUPPLENZE DA GAE E GPS

ASSISTENZA SINDACALE DOMANDE

Si comunica che, nel periodo compreso tra il 17 luglio 2023 (h. 9,00) ed il 31 luglio 2023 (h. 14.00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze

SUPPORTO E-MAIL E APPUNTAMENTI: docenti@sadoc.it oppure segreteria@sadoc.it

SUPPORTO TEL. 3272858974 – 3292296336 – 3513838351 – 3519598730

L’ASSISTENZA AVVIENE TRAMITE PIATTAFORMA MEET O ZOOM

TESTO DELLA NOTA DEL MINISTERO

Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell’articolo 12 dell’O.M. 06 maggio 2022, n. 112.

Si comunica che, nel periodo compreso tra il 17 luglio 2023 (h. 9,00) ed il 31 luglio 2023 (h. 14.00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate:

  1. aisensieperglieffettidiquantoprevistodagliarticoli4e5delDecretoministeriale15giugno 2023, n. 119, all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. sopra citato. Il conferimento dell’incarico a tempo determinato è finalizzato – previo superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova e positiva valutazione relativamente alla lezione simulata di cui all’articolo 6, comma 2, del D.M. n. 119 del 2023 – all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio a tempo determinato;
  2. all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di:
    1. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre 2023 e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
    2. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre 2023 e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per accedere all’istanza occorrono in alternativa:
• credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
• CIE (Carta di Identità Elettronica);
• eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services);
• credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità;

• CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’assegnazione delle sedi all’interno del comune o del distretto è effettuata sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico delle istituzioni scolastiche.

Decreto Legge PA bis, un passo avanti a favore della risoluzione del precariato.

Reso noto il DL PA bis il nostro sindacato esprime cauta soddisfazione riguardo le scelte fatte dal Governo. “Non possiamo disconoscere l’impegno che il Ministero dell’Istruzione e del Merito stia mettendo nel cercare delle soluzioni, in modo particolare per il precariato. Certo ci troviamo però di fronte a delle stratificazioni normative, modificazioni ed evoluzioni delle stesse, seppur nell’ottica del miglioramento ma difficili da comprendere per molti colleghe e colleghi in attesa di percorsi chiari e definitivi, comunque rappresenta un buon passo avanti a favore della risoluzione del precariato dei docenti – afferma Giuseppe Favilla, Segretario Generale della Fensir”

“Continuiamo a nutrire delle perplessità riguardo le stesse procedure che sembrano ancora tutte da confermare e il personale precario rimane disorientato dalle troppe notizie circolanti che si accavallano a sempre nuove dichiarazioni. Il sistema concorso, o meglio, reclutamento deve trovare una sua collocazione definitiva. Solo negli ultimi 8 anni abbiamo assistito ad innumerevoli procedure molte delle quali non hanno sortito alcun effetto positivo” Conclude Giada Zichittella segretaria nazionale del Fensir SADOC, sindacato autonomo docenti.

Possiamo riassumere in  otto punti quanto previsto dal DL PAbis

  1. È stato soppresso il limite numerico prima imposto sul numero di abilitati previsti per specifiche classi di concorso;
  2. I docenti già abilitati su una determinata classe di concorso (o specializzati sul sostegno ma privi di abilitazione su materia) che vogliano conseguire una ulteriore abilitazione, potranno farlo svolgendo una formazione online corrispondente a 30 cfu;
  3. Le graduatorie degli idonei al concorso ordinario 2020 e al concorso STEM divengono graduatorie ad esaurimento; dall’anno scolastico 2024/2025 vincitori e idonei del concorso ordinario verranno perciò assunti dopo le immissioni in ruolo dei nuovi concorsi organizzati in attuazione del PNRR.
  4. Coloro che parteciperanno al prossimo concorso straordinario ter con 24 cfu conseguiti entro ottobre 2022 (o 3 anni di servizio negli ultimi 5, di cui uno specifico sulla classe per cui si concorre) e dovranno poi – se vincitori – colmare i restanti cfu fino ad arrivare a 60 durante l’anno di prova, potranno ripetere la prova finale una volta (ossia, potranno sostenerla max 2 volte);
  5. Per gli anni accademici 2023/24 e 2024/25 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti potranno essere svolti, in misura non superiore al 50% del totale, in modalità online sincrona (in diretta). Rimangono obbligatoriamente in presenza laboratori e tirocinio (20 cfu dei 60 totali).
  6. Fino al 31 dicembre 2024, gli ITP possono partecipare ai concorsi per le classi del tipo “B” con il solo diploma e 24 cfu (ossia, non è ancora richiesta la laurea triennale).
  7. La prova scritta dei concorsi consterà di quesiti a risposta multipla sulle competenze psico-pedagogiche, didattico-metodologiche, informatiche e di lingua inglese; la prova orale dovrà accertare le conoscenze e competenze sulla disciplina della classe per la quale si concorre (nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento). Si tratta di modifiche pensate per il periodo di attuazione del PNRR. Successivamente, i concorsi potranno tornare anche a una prova scritta con domande a risposta aperta.
  8. Infine, il testo del Decreto PA bis prevede specifiche misure per il rafforzamento delle funzioni ispettive e di controllo del MIM sulle istituzioni scolastiche.

Lo stesso decreto contiene una norma a favore dei docenti di religione cattolica. “Notizia positiva, commenta Attilio Piacente segretario del Fensir SAIR, sindacato autonomo insegnanti di religione l’aver aumentato la quota del concorso straordinario dal 50 al 70%, seppur ancora insufficiente nel dare una risposta ad oltre 13mila docenti a tempo determinato con più di 3 anni si servizio, rappresenta un buon segnale; una richiesta, quello dell’aumento dei posti, che da sempre abbiamo sostenuto e rivendicato. Ci aspettiamo però ancora un altro passo avanti che la prova metodologico-didattica sia senza punteggio minimo così come il concorso straordinario bis”

Il concorso dei docenti di religione è ormai diventato un caso nazionale così anche la situazione di precarietà. Sono oltre 13mila i docenti titolati che insegnano oltre i tre anni e per loro saranno riservati poco più di 4500 posti dell’organico del 70%. Numeri che dovranno essere comunque confermati da una DPCM e dalla Corte dei Conti.

La Fensir e i suoi sindacati federati SADOC e SAIR rimarrà vigile affinché le rivendicazioni del personale docente e docente di religione possono trovare finalmente diritto di cittadinanza.

LA REDAZIONE

BOZZA DEL Decreto Legge

ASSEGNAZIONI E UTILIZZI 15 GIUGNO – 5 LUGLIO docenti; ATA 21 GIUGNO – 7 LUGLIO

In data 13 giugno è stata firmata l’intesa riguardo le assegnazioni e utilizzi. I docenti e il personale ATA interessato a produrre domanda può prenotare uno slot ed essere assistito/a a distanza.

PRENOTA LA CONSULENZA A DISTANZA (link attivo a breve)

La richiesta di assegnazione provvisoria è vincolata a precise motivazioni e può essere indicata solo una provincia e nel caso dei docenti di religione di una sola diocesi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate nelle stesse date e utilizzeranno dei modelli di domanda pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella sezione Mobilità e devono essere presentateall’Ufficio scolastico territorialmente competente mediante PEC.

I docenti assunti da GPS e in base al comma 9 bis devono presentare la domanda cartace, in quanto non sono ancora non profilati come docenti di ruolo sul sistema POLIS.

Il modulo per la domanda sono pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Anche i docenti di religione cattolica e il personale educativo devono presentare le domande su carta, usando il modulo specifico. La stessa procedura vale anche per il personale ATA

Tutte le domande inviate in formato cartaceo devono essere spedite seguendo le modalità stabilite tramite PEC.

Non sono previsti vincoli dunque, tutti gli insegnanti assunti in  ruolo – compresi assunti GPS sostegno e concorso straordinario bis – potranno produrre domanda, a patto che siano soddisfatti i requisiti sopra descritti.

Ecco la modulistica UFFICIALE:

  1. Modulo U1 2023
  2. Modulo U2 2023
  3. Modulo U3 2023
  4. Modulo U4 2023
  5. Modulo AP1 2023
  6. Modulo AP2 2023
  7. Modulo AP3 2023
  8. Modulo AP4 2023
  9. Modulo UE – utilizzazione e assegnazione provvisoria personale educativo
  10. Modulo UR1 2023
  11. Modulo UR2 2023
  12. Autodichiarazione percorso specializzazione su sostegno
  13. Autodichiarazione servizio su sostegno
  14. Domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
  15. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola dell’infanzia
  16. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola primaria
  17. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di primo grado
  18. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di secondo grado

LE POLITICHE EUROPEE: CARTA DEL DOCENTE AI PRECARI. Ma sarà la stessa dei docenti a T.I.?

L’ultimo Consiglio dei Ministri ha previsto di dare corso ad un Decreto “Salva – Infrazioni” al riconoscimento della Carta docente al personale a tempo determinato su posto libero e vacante.

“Siamo di fronte ad un’ennesima presa in giro del personale docente, di tutto il personale docente, creando ancora una volta disparità di trattamento e disconoscimento della professione docente tra il personale che svolge lo stesso e medesimo servizio” così afferma il Segretario Generale della Fensir Giuseppe Favilla.

La Carta Docente voluta dalla legge 107/2015 è stata riconosciuta, in virtù della decisione del Consiglio di Stato di annullarne i decreti attuativi in quanto contro la normativa europea nel mese di marzo 2022 e trovando conferma dalla stessa Corte di Giustizia Europea nel mese di maggio dello stesso anno, anche al personale precario, indistintamente che questi fosse al 31 agosto o al 30 giugno e per l’intero importo. Il Decreto Legge (così come si legge nella bozza) all’art. 14 invece spiana la strada a futuri e nuovi ricorsi, in quanto è sulla medesima linea del decreti attuati e della legge 107/2015: disparità di trattamento tra personale che svolge la medesima funzione. La Carta sarà riconosciuta al personale che ha un contratto fino al 31 agosto e come importo massimo, dunque verosimilmente non sarà riconosciuta l’intera somma (€500,00 annui) ma una cifra inferiore e probabilmente legata anche alla tipologia dell’incarico annuale o del personale beneficiario.

“Si apre una nuova stagione di ricorsi – afferma Favilla – che nel frattempo rallenterà, se non addirittura bloccherà presso i tribunali i migliaia di ricorsi presentati nei mesi scorsi e che sono in attesa di udienza e sentenza. Ricordiamo anche di contro che chi ha già ottenuto il beneficio della carta docente nulla cambierà in quanto il diritto riconosciuto, passato in giudicato, non può essere modificato” conclude Favilla.

Rimaniamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge ufficiale, il quale dovrà seguire l’iter di conversione in legge entro 60 gg dalla sua emanazione.

La redazione

https://www.politicheeuropee.gov.it/it/ministro/comunicati-stampa/8-giu-2023-infrazioni/

TFA SOSTEGNO VIII CICLO, LE POSSIBILITA’ DI ACCESSO

di Daniela Giambarresi

Con il Decreto n.694 del 30 maggio 2023 il Ministero ha reso noto chi potrà iscriversi all’ VIII ciclo di specializzazione dei docenti per il sostegno didattico. I tempi saranno davvero molto stretti.

I posti disponibili saranno oltre 29.000, tremila in più rispetto al precedente anno accademico, offerta che non soddisferà comunque il fabbisogno nazionale, e saranno così suddivisi: 1.972 per la scuola dell’Infanzia, 4.748 per la scuola Primaria, 7.946 per la scuola secondaria di I grado e 13.011 per la scuola Secondaria di II grado.

Ogni anno 90.000 posti circa vengono assegnati a supplenza e una buona parte di essi assegnata a personale non specializzato, nonostante il numero degli studenti con disabilità grave aumenti di anno in anno.

L’accesso interesserà i docenti che si trovano nella condizione indicata dall’art.18-bis del D.L.13 Aprile 2017 n. 59, comma 2.

Requisiti d’ accesso ordinari ai percorsi di specializzazione nella scuola dell’Infanzia e Primaria sono: titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure Diploma Magistrale, compreso il Diploma Sperimentale a indirizzo Psicopedagogico con valore di abilitazione e Diploma Sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli Istituti Magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia, ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’A.S.2001/2002.

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola Secondaria di I e II grado i requisiti sono: abilitazione specifica sulla classe di concorso, ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure Laurea Magistrale o a Ciclo Unico( oppure Diploma di II livello dell’ alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione (attenzione alla data ultima per il conseguimento dei 24CFU). Se i 24 CFU potranno esser conseguiti dopo il 31 ottobre verrà reso noto (?).

A luglio si svolgeranno le prove preselettive, e specificatamente il 4 luglio avranno luogo le prove per la scuola dell’Infanzia, il 5 per la scuola Primaria, il 6 per la scuola Secondaria di I grado e il 7 per la scuola Secondaria di II grado. In seguito i singoli Atenei stabiliranno le date delle prove scritte e orali.

L’informativa con le organizzazioni sindacali finora manca: come lavoreranno le Università, riusciranno a portare a termine la prova scritta e orale entro fine luglio o slitterà tutto a settembre? 

Per i docenti con 3 anni di servizio negli ultimi 5, individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del D.L. 13 aprile 2017. N.59, concernente “ Norme transitorie per l’ accesso al concorso e per l’ immissione in ruolo” su posto di sostegno con contratto a tempo indeterminato o determinato, nelle scuole statali, paritarie o nei percorsi di istruzione e formazione professionali delle Regioni e che siano in possesso del titolo valido per l’insegnamento, il Ministero ha pubblicato un ulteriore Decreto n. 691 del 29 Maggio 2023, con il quale si stabilisce che il 35% dei 29.061 sia ad essi riservato, esonerandoli dalla prova preselettiva. Cosa significa in concreto? Che qualora superino le prove con un punteggio di 21/30, hanno diritto ad una riserva di posti pari al 35% della graduatoria finale, quindi su 100 posti, 35 saranno a loro riservati. Se su 100, 20 triennalisti supereranno le prove, entreranno in 20 e gli altri 80 posti verranno distribuiti agli altri candidati. Se saranno 50 a superare le prove con un punteggio più alto rispetto agli altri, entreranno questi 50; se su 100, in 20 avranno punteggi migliori degli altri e altri 40 inferiore, scatterà la “riserva”: entreranno dopo i 20 già inseriti per merito, i migliori 15 fino ad occupare i posti destinati alla “riserva”.

 Questa è la novità, sulla quale la FeNSIR vigilerà affinché la trasparenza sia garantita.  

Inoltre i candidati che hanno superato la prova preselettiva del VII ciclo e che a causa del Covid non hanno potuto sostenere le ulteriori prove, verranno ammessi direttamente alla prova scritta.  

Decreto legge 44-2023. Buono per alcuni, cattivo per altri.

Nel pomeriggio del 22 aprile è stato pubblicato il Decreto Legge n. 44 dal titolo “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle amministrazioni pubbliche”. Un Decreto Legge atteso da diverse migliaia di docenti, in modo particolare neo assunti in ruolo nel corrente anno scolastico. Infatti il suddetto decreto, così come di fatto è avvenuto, prevede lo slittamento del vincolo di permanenza nella sede di immissione in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023-24. Dunque i docenti neo assunti nei ruoli nel corrente anno scolastico partecipano alla mobilità con le modalità previste per tutti gli altri docenti e personale ata così come previsto dall’OM n. 36.

“Accogliamo con favore le disposizioni previste per i docenti neo assunti e anche per i docenti inseriti nelle GPS di 1^ fascia sostegno, elenchi aggiuntivi e abilitati all’estero. Ma permetteteci di fare delle critiche e delle riflessioni utili anche in vista della discussione sul decreto stesso che avverrà nelle prossime settimane, infatti allo stato attuale è buono per alcuni e cattivo per altri” così afferma Giuseppe Favilla, segretario generale della FeNSIR.

Rimane comunque invariata la questione dei vincoli sulla mobilità in quanto lo sblocco interessa SOLO i docenti neoassunti in ruolo, rinviando il problema. Di fatto, e nella sostanza, i vincoli si applicheranno a partire dal prossimo anno scolastico. Continuano ad applicarsi i vincoli a chi ha ottenuto il trasferimento in una provincia o sede e che risulta poco gradita. Tale problema rimane anche per le mobilità future. Altra questione non di poco conto che riguarda i docenti l’assunzione a tempo determinato finalizzata al ruolo da GPS 1^ fascia sostegno con decorrenza 1/9/2023 è la possibilità di deroga derivante dalla Legge104/92; nel DL 44 rimane solo la possibilità remota dell’esubero. La deroga della legge 104/92 resta confermata per tutti gli assunti in ruolo dalle GAE e dai concorsi dal 1/9/2023. 

Pur essendosi temporaneamente risolta la questione dei neo assunti del corrente anno scolastico, di fatto il problema si è semplicemente spostato in avanti, come abbiamo immediatamente sottolineato.

“Consideriamo un passaggio importante quello previsto dal Decreto 44, ma certamente non risolutivo delle problematiche dei neo assunti, né tantomeno rispettoso delle scelte del docente, che deve sottostare a delle logiche di sottomissione a norme che possono risultare limitanti della libertà personale” afferma Giada Zichittella, segretaria nazionale del Fensir SADOC, sindacato autonomo docenti federato della Fensir. “L’attenzione del legislatore deve essere indubbiamente rivolta verso gli studenti, ai quali va garantita il più possibile la continuità didattica, ma al contempo deve essere tutelato il diritto dei lavoratori della Scuola di poter rispondere ad esigenze di carattere personale e familiare, quali la vicinanza del luogo di lavoro, la cura della propria famiglia e dei propri affetti, nonché l’attenzione all’investimento economico. Conosciamo bene cosa significa svolgere questo lavoro, pur sempre meraviglioso, lontano dalla propria famiglia; e la sofferenza si accentua per chi ha figli ancora in età scolare o prescolare, talvolta persino con situazioni di handicap, che necessitano di una vicinanza e di una cura particolare. Riteniamo che questi vincoli di assoluta esclusione di deroghe debbano essere debellati permanentemente” conclude Zichittella.

Nelle prossime settimane il nostro sindacato si adopererà, attraverso un coinvolgimento sinergico del mondo politico, a prevedere per via legislativa l’abolizione di tutti i vincoli, e ciò può avvenire portando sul tavolo delle istituzioni il disagio di chi è costretto a lasciare casa e affetti per poter realizzare la propria scelta di vita. Siamo convinti che la serenità e la progettualità di ciascun lavoratore della Scuola debbano essere accompagnate e promosse dal rispetto delle scelte anche relativamente al luogo di lavoro, così come prevede la stessa Costituzione all’art. 4: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. I vincoli rappresentano una vera e propria limitazione costituzionale in quanto, seppur contribuendo al progresso materiale e spirituale della società attraverso l’educazione delle future generazioni, di fatto risultano del tutto fuori luogo per la serenità lavorativa di ciascun docente.

Non dimentichiamoci inoltre dell’assunzione del personale da Graduatorie di Merito concorsuali. Migliaia di docenti hanno superato i concorsi ordinari, ma allo stato attuale la loro assunzione è vincolata al triennio di vigenza. Siamo convinti che, prima di ogni altra questione, è bene prevedere anche per il futuro – e dunque modificando quanto previsto dall’art. 400 del dlgs 297/1994 – lo scorrimento delle graduatorie di merito, fino ad esaurimento delle stesse.

Investire anche due anni per un concorso ordinario composto da più prove per una procedura assunzionale determinata è, a nostro parere non solo ingiusto, ma anche insensato; si deve invece prevedere una norma che consenta lo svuotamento di tutte le graduatorie concorsuali ordinarie e straordinarie.

Riguardo alla possibilità di assunzione dalle GPS di 1^fascia, di qualsiasi insegnamento e grado, riteniamo che sia arrivato il momento di utilizzarle per le assunzioni indipendentemente dal servizio specifico svolto, in quanto formate da personale docente abilitato. La loro trasformazione in graduatorie a scorrimento per le assunzioni potrebbe essere una risoluzione anche per semplificare al massimo le procedure di assunzione e far fronte ai disagi che annualmente affrontano le istituzioni scolastiche. 

Si potrebbe integrare quanto previsto dalla legge 79/2022 con un nuovo dispositivo di legge che permetta permanentemente lo scorrimento per l’assunzione a tempo indeterminato dalle suddette graduatorie, facendole diventare nel tempo “doppio canale” insieme ai concorsi ordinari.

La Redazione

Elenchi aggiuntivi GPS 2023/24

L’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS e conseguentemente nelle GI dalle ore 9 del 12 aprile alle ore 14 del 27 aprile in modalità telematica.

Gli insegnanti che non si trovano in prima fascia GPS per la classe di concorso considerata o per il sostegno con titolo ma che entro il 30 giugno 2023 saranno in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno potranno inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS costituite per il biennio 2022/24.

Gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS sono valide solo per l’anno scolastico 2023/24

Potranno inserirsi:

  • docenti abilitati con concorso ordinario secondaria non ancora inseriti in prima fascia GPS 
  • laureati in Scienze della formazione primaria
  • diplomati magistrale entro anno scolastico 2001/02
  • abilitati all’estero
  • specializzati sostegno TFA VII ciclo

Hai bisogno di supporto alla compilazione delle domande on-line invia email a docenti@fensir.it oppure docenti@sadoc.it per fissare un appuntamento con un nostro sindacalista.