MINISTERO

DPCM 60 CFU The Day After

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’atteso DPCM “60 CFU”, naturalmente.

di G. Zichittella, segretaria Fensir SADOC

Un decreto che doveva uscire dalle mani dell’allora Ministro Patrizio Bianchi (era luglio 2022) e che invece ci viene consegnato dal successore, Ministro Valditara, a settembre 2023. Quattordici mesi di gestazione. Che poi, se ne fosse valsa la pena, l’attesa gliel’avremmo pure perdonata.

Riassumiamo i punti salienti (commentandoli, ove non si commentassero da soli):

  • Art 6, comma 4: “Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi (…).” In sostanza, nonostante tanti proclami sull’abbattimento del numero chiuso, verba volant, scripta manent: “L’offerta formativa complessiva delle università e delle istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di Istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali” (Ibidem).

Prima riflessione: se il Ministero ha inteso slegare concorsi ed abilitazione (ricordate l’adagio delle scorse settimane, per cui “da ora in poi i concorsi non saranno più abilitanti…”) perché ora si invoca la selettività delle procedure concorsuali per giustificare l’accesso programmabile (se non già programmato) ai corsi abilitanti? Inoltre: la stima del fabbisogno, che – art. 6, comma 1 del DPCM – il Ministero dell’istruzione e del merito individua per i tre anni scolastici successivi, sarà fatta come a Medicina (saremo costretti a importare i docenti da Cuba su alcune cdc), o come alla scuola primaria, specialmente in merito al TFA sostegno primaria, ancora tenuto a numero chiuso mentre centinaia di docenti non specializzati vengono chiamati da MAD proprio su quei posti resi inaccessibili da una selezione durissima e spesso non adeguata ad intercettare le potenzialità di molti aspiranti docenti di sostegno?

  • Art. 8, comma 1: “Ai fini del conseguimento dei (60) CFU o CFA (…), sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto”. 

Ora, ammiriamo come sempre la chiarezza espositiva del Legislatore giacché, essendo i 24 cfu del precedente ordinamento desunti da esami teorici di carattere psico-pedagogico, antropologico etc. e non prevedendo affatto tirocinio, rendono la chiusura di frase sui 10 cfu di tirocinio diretto quantomeno ambigua. Si vuol forse intendere che, pur riconoscendo i 24 cfu, almeno 10 cfu di tirocinio diretto agli abilitandi non li toglie nessuno? È questo che si voleva dire? Se sì, proponiamo a chi partorisce tali Decreti di ricordare che il lettore – per quanto possa essere un docente plurilaureato, con corsi singoli integrativi, master, 24 cfu e una collezione di certificazioni da far invidia ai formatori delle multinazionali statunitensi (del resto, si sa, in GPS se no, non si lavora) – NON è nella mente del Legislatore, quindi un po’ di chiarezza e disambiguazione espositiva non guasterebbe. Affatto.

  • Art. 9: “La prova finale del percorso universitario ed accademico consiste in una prova scritta ed in una lezione simulata (…). La prova scritta consiste in una sintetica analisi di episodi, casi, problematiche verificatesi durante il tirocinio diretto svolto. (…) La lezione simulata, su tema proposto dalla Commissione con un anticipo di 48h, ha una durata massima di 45min, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso. (…) La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta e 7/10 nella lezione simulata.”
  • Art. 12: Costi. Qui viene “il bello”.

Innanzitutto leggiamo che “I costi (…) sono posti a carico dei partecipanti, ivi compresi coloro che vincono il concorso (…)”. Chissà perché non ne avevamo alcun dubbio. 

Scopriamoli, dunque questi costi “massimi”:

2650 euro: 60 cfu (percorso intero) + prova finale; 

2150 euro: 60 cfu (percorso intero) + prova finale, per gli studenti delle lauree magistrali; 

2150 euro: 36 cfu (percorso abbreviato) + prova finale per i possessori dei 24 cfu del previgente ordinamento, ivi compresi i vincitori dello straordinario-ter; 

2150 euro (compresa prova finale) anche per tutti i restanti percorsi da 30 cfu (triennalisti con un anno specifico su cdc, abilitati su altra cdc, specializzati su sostegno).

Accettasi scommesse su quali Università non punteranno al “massimo”. Qui una riflessione, come sindacato nato a tutela dei diritti dei docenti, non si può non farla. Che la formazione costi è indubbio, nessuno pretende la gratuità totale. Tuttavia, stiamo parlando di persone che hanno già sborsato (iniziamo giusto dalla formazione accademica):

  • Retta laurea triennale + materiale di studio;
  • Retta laurea specialistica/magistrale + materiale di studio;
  • 24 cfu;
  • In molti casi, corsi singoli aggiuntivi (pagati profumatamente, circa 40 euro a cfu escluse tasse di immatricolazione) per colmare i crediti mancanti delle classi di concorso (crediti che, beninteso, Ministero e Atenei avrebbero tranquillamente potuto fare in modo di includere direttamente nei piani di studio, anziché mettere “scienze del giglio e del gelsomino” per poi presentare al laureato la famigerata tabella con i codici dei settori scientifico-disciplinari e dirgli/le: “Ti servono questi altri”.
  • Certificazioni per punteggio GPS ormai vendute “a peso”, in un mercato le cui logiche sono dolorosamente note agli addetti ai lavori, ma che la maggior parte dell’opinione pubblica (italiana ed anche estera) inorridirebbe al conoscere nei dettagli. 
  • Alcuni di questi docenti hanno infine passato tre dure prove selettive per l’ammissione al TFA sostegno, sborsando dai 3000 ai 3700 euro per la frequenza del corso (senza contare le spese di trasferta, spesso ingenti).

Il Fensir Sadoc ricorda in questa sede l’art.34 della Costituzione:

“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”

Ora, è vero che la Carta Costituzionale si riferiva in quell’articolo all’istruzione inferiore e non a quella accademica, ma qui – Signori e Signore – forse stiamo scordando che si parla di coloro che quell’istruzione inferiore sono chiamati ad impartirla. Davvero vogliamo che la professione docente divenga appannaggio di una élite facoltosa? Perché di questo si tratta: già un supplente breve viene pagato dopo tre mesi e può accettare l’incarico solo se ha alle spalle una famiglia benestante che lo sostenga fino all’agognato, primo stipendio. Vogliamo adesso rendere con questo DPCM l’accesso all’abilitazione ostativo per i “capaci e i meritevoli” che non hanno 2650 euro, che devono lavorare per poter vivere e che possibilmente faranno fatica a conciliare lezioni sincrone, tirocinio in presenza e lavoro senza adeguate misure di garanzia da parte del Ministero (sì, ci sono i permessi studio, ma solo per i contratti annuali e a volte, anche per quelli, le tempistiche di erogazione dei permessi ed il numero di ore concesse dagli USR non sono propriamente così efficienti nel garantire in pienezza il diritto allo studio).

E ancora… è così difficile pensare a costi commisurati all’ISEE? Occorre rileggere la storia di Robin Hood o ci possiamo arrivare ancora da soli che si può chiedere un po’ di più a chi può, e meno a chi non può, in modo che il primo aiuti il secondo ad arrivare allo stesso traguardo? Ah no, certo, dobbiamo alimentare la competizione. Solo tra docenti, però, che invece agli alunni dobbiamo insegnare l’empatia.

  • Art. 13, comma 1: “Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o altro grado di istruzione, nonché coloro che sono in possesso della specializzazione su sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di trenta CFU o CFA”. 

La buona notizia è che questi percorsi potranno essere erogati in modalità online sincrona (non prevedono tirocinio in presenza) e, come recita il comma 6 “sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi”. In altre parole non sono soggetti a numero chiuso, ma garantiti a tutti gli aventi diritto.

  • Art. 14: un po’ di date. Il primo “ciclo” dei 30 cfu (sostanzialmente, la metà dei 60 cfu) dovrebbe concludersi entro il 28 febbraio 2024. Il primo ciclo degli altri percorsi (tranne i 36 cfu destinati ai vincitori dello stra-ter, che verranno svolti in anno di prova), invece, entro il 31 maggio 2024.

 Peccato che siamo quasi ad ottobre e ancora non sappiamo neppure quali saranno gli Atenei accreditati.

  • Infine, al comma 6 (art.14), leggiamo che “coloro che, nell’anno scolastico precedente all’avvio dei percorsi, erano titolari di contratti di docenza a tempo determinato, presso una istituzione scolastica statale o scuola paritaria ovvero nell’ambito di percorsi IeFP delle regioni, possono accedere per i primi tre cicli, ai percorsi (…) relativi alla classe di concorso riferita al contratto di docenza. La riserva sarà pari al:

45% – I ciclo, di cui 5% riservati docenti IeFP

35% – II e III ciclo, di cui 5% (per ogni ciclo) riservati docenti IeFP

“Se il numero delle domande (…) eccede i limiti della riserva…” avete indovinato? Selezione tra gli aventi diritto.

Un appunto, come sindacato: e se un docente l’avesse durante l’anno in corso, e non l’anno precedente, tale contratto di docenza, perché non dovrebbe poter accedere alla riserva? Altra cosa che forse al Ministero sfugge: moltissimi precari italiani sono impiegati su altre cdc, su sostegno, su altro grado. Si trovano ad avere anche cinque anni di carriera da Mad senza alcun anno specifico e sono già a 0 punteggio in GPS, non avevano diritto ad una “fetta” di questa torta (peraltro, con oneri a proprio carico e non certo del Ministero) in ragione del servizio pluriennale comunque svolto, e vergognosamente mai riconosciuto?

Concludiamo con le tabelle riassuntive degli allegati:

ALLEGATO 1- 60 CFU (percorso intero)

10 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

15 CFU/CFA di tirocinio diretto per la specifica classe di concorso. Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore.

5 CFU/CFA di tirocinio indiretto.

3 CFU/CFA sulla Formazione inclusiva delle persone con BES (disabilità, disturbi evolutivi specifici/DSA e svantaggio economico, sociale e culturale).

3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale.

4 CFU/CFA in Discipline psico-socio-antropologiche.

2 CFU/CFA Metodologie didattiche per la secondaria.

16 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. 

2 CFU/CFA in Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.

ALLEGATI 2, 3 e 4: 30 CFU/CFA.

Premessa: questa è la parte più complessa da comprendere, in quanto vi sono ben tre diversi allegati, tutti relativi a percorsi da 30 cfu, con destinatari diversi e articolazione diversa degli insegnamenti.

ALLEGATO 2: 30 CFU/CFA – Percorsi formativi da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso o specializzati in sostegno

4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

3 CFU/CFA Formazione inclusiva delle persone con BES.

3 CFU/CFA  in Discipline di area linguistico-digitale.

3 CFU/CFA  in  Discipline psico-socio-antropologiche.

6 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.

2 CFU/CFA Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.

9 CFU/CFA di Tirocinio indiretto.

ALLEGATO 3: 30 CFU/CFA – Percorsi formativi da 30 CFU destinati ai docenti con tre anni di esperienza o che hanno sostenuto la prova del concorso “straordinario bis”.

4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

15 CFU/CFA di Tirocinio diretto.

2 CFU/CFA in Metodologie didattiche

7 in Didattiche delle discipline

2 in Legislazione scolastica

ALLEGATO 4: 30 CFU/CFA – Percorsi formativi transitori da 30 CFU per neo-laureati o chi non ha acquisito 24 CFU entro ottobre 2022.

6 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

5 CFU/CFA di Tirocinio indiretto.

3 CFU/CFA in Formazione inclusiva delle persone BES

3 CFU/CFA in discipline di area linguistico/digitale

4 CFU/CFA in discipline psico-socio-antropologiche

2 CFU/CFA in Metodologie didattiche

7  CFU/CFA in Didattiche delle discipline di riferimento

ALLEGATO 5: 36 CFU/CFA per i vincitori dello Straordinario Ter 

3 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

13 CFU/CFA di tirocinio diretto e indiretto per la specifica classe di concorso. 

3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale.

2 CFU/CFA Metodologie didattiche per la secondaria.

13 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. 

2 CFU/CFA in Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.

Convalide

Per i percorsi da 60 cfu, è previsto il riconoscimento di:

  • 24 CFU/CFA conseguiti in base al previgente ordinamento;
  • CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, purché siano coerenti con il Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi di cui all’allegato A al DPCM. Il riconoscimento avviene sulla base delle Linee guida (Allegato B).

Il riconoscimento dei crediti di cui al punto 2, ossia dei crediti conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, avviene dunque nel rispetto di alcuni criteri e principi ben precisi, tra cui:

A) È possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi CFU/CFA acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’Allegato A (Profilo del docente abilitato). L’individuazione dei CFU/CFA da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell’attestazione e dell’eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti.

B) Nel caso dei percorsi da 60 CFU/CFA, il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 12, nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative riguardanti le competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso.

C) Nel caso dei percorsi da 60 CFU/CFA, il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.

Questi limiti massimi decrescono proporzionalmente nel caso di percorsi ridotti da 36 o 30 CFU/CFA.

In conclusione, “la Scuola è aperta a tutti” (art. 34, Costituzione). Sì, a tutti gli insegnanti facoltosi e di famiglia benestante che anche quando il docente sia ormai sulla quarantina, possano permettersi di finanziare la propria formazione professionale.

“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.” Lo insegniamo ai nostri studenti, salvo poi lasciare a casa centinaia di docenti capaci e meritevoli che non hanno più i mezzi per star dietro alle continue, cangianti e – a volte – francamente irrazionali richieste del sistema di reclutamento italiano.

Fensir Sadoc si batterà per difendere i docenti, ma ricordiamolo a chi in questi giorni critica e accusa “i sindacati inesistenti o conniventi”: un sindacato è la testa, ma la testa senza braccia, senza gambe, senza energie non può muoversi. Il nostro corpo sono i docenti, e i docenti tesserati, non solo i “simpatizzanti”: chi si unisce a noi per dare forza, visibilità, potenza ai princìpi che difendiamo, per proporre strade, idee, per alimentare la manifestazione di piazza. 

È arrivato il momento per ciascuno di dire il proprio “NO”. Sei dei nostri?

#IoNonValgo60Cfu

Domanda di pensione: entro il 23 ottobre le domande

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il 18 settembre 2023 la Circolare prot.0054257 con la quale ha trasmesso il Decreto Ministeriale n.185 del 15  settembre 2023 , relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2024.

Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2024, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 23 ottobre 2023

Per i dirigenti scolastici il termine di presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2024.

Il termine del 23 ottobre 2023 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 65° anno di età, desiderano trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.

I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.

Le domande di cessazione dal servizio ( saranno attive tre istanze Polis contemporaneamente: la prima conterrà la tipologie con le domande di cessazioni consuete, la seconda e la terza conterranno esclusivamente le istanze per la maturazione del requisito alla pensione quota 100, quota 102, quota 103, opzione donna con requisito al 31/12/2022) e le revoche delle stesse devono essere presentate con la procedura web Polis “Istanze on line” disponibile nel sito internet del Ministero (https://www.miur.gov.it/web/guest/home ). 

I docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, invece devono presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate. Si ricorda che per i docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali, i requisiti per il trattamento in quiescenza a domanda devono essere maturati entro il 31 agosto 2024 (Inpdap Nota operativa n.56 del 22/12/2010).

Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. Il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvede ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 23 ottobre 2023.

Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

  • presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione. (utilizzando lo SPID – CIE – CNS)
  • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
  • presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 

Per l’anno 2024 le regole da applicarsi sono le seguenti.



Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 67 anni compiuti entro il 31 agosto 2024 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2024 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 24, commi 6 e 7 , della legge 214 del 2011, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2024.

L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungeranno i 65 anni di età entro il 31/08/2024.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2024 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.

Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma da 147 a 153 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, l’accesso, d’ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma ( lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni), e che abbia i requisiti previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età purché l’anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto 2024. (circolare Inps n. 126 del 2018)

Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 94 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. “Opzione donna”

Possono presentare la domanda le lavoratrici che entro il 31/12/2021 hanno almeno 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi.

Trattenimento oltre i limiti di età
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2023 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Ape sociale

Coloro che sono interessati all’accesso all’Ape sociale potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’ Inps, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o formale entro il 31 agosto 2024.

QUOTA 100

Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 100 è necessario che entro il 31/12/2021 abbiano almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.

QUOTA 102

Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 102 è necessario che entro il 31/12/2022 abbiano almeno 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.

QUOTA 103

Coloro che siano interessati all’accesso alla pensione con Quota 103 è necessario che entro il 31/12/2023 abbiano almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi.

OPZIONI DONNA- articolo 1, comma 292, della Legge 29 Dicembre 2022, N.197

E’ necessario entro il 31/12/2022 avere almeno 60 anni di età (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) e un’anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31/12/2022.

Concorso Motoria Primaria: il bando

Domande dal 7 agosto al 6 settembre. Il bando di concorso è stato appena pubblicato sul portale INPA.

I candidati devono possedere unitamente una laurea magistrale, ottenuta in una delle seguenti classi: LM-67 “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate”, LM-68 “Scienze e tecniche dello sport”, LM-47 “Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie”, o titoli equivalenti, anche 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

L’accesso è consentito anche a coloro che possiedono titoli equiparati alle suddette lauree, grazie all’equiparazione, incluso le lauree specialistiche 53/S, 75/S e 76/S. L’equiparazione si basa sul Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009.https://d1629e179f9c07dcbcd1a395b6835985.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html?n=0

Coloro che possiedono il diploma ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica) sono esclusi perché ai sensi della legge 18 giugno 2002, n.136 il diploma ISEF equivale a laurea triennale e non già quadriennale, magistrale o equivalente. Sembra giustificabile tale scelta in virtù del fatto che Educazione Motoria alla primaria, come disciplina specialistica a sé con docenti specializzati sia di nuova istituzione.

Rimaniamo però convinti che l’esclusione dei docenti della scuola primaria in possesso del titolo previgente poteva essere sanato con una semplice possibilità quella di inserire il servizio svolto. Siamo però anche consapevoli che certificare il servizio specifico nella scuola primaria sia pressoché difficile vista l’abilitazione trasversale per tutte le discipline, ivi compreso ad oggi l’insegnamento di educazione motoria.

Circolare sulle supplenze.

Con qualche giorno di anticipo rispetto agli anni precedenti  è stata pubblicata ieri la circolare ministeriale che disciplina l’assegnazione dei contratti a tempo determinato del prossimo anno scolastico. Queste le principali indicazioni:

-le priorità di scelta sede restano per i docenti beneficiari degli art. 21, 33 comma 6 e 33 comma 5 e 7 della legge 104/92 solo in relazione agli aspiranti individuati nello stesso turno di nomina;

-confermata la mini call veloce per gli iscritti in gps sostegno 1 fascia per i posti residuati dalla fase ordinaria; non potranno partecipare a questa procedura coloro che, nelle nomine provinciali hanno omesso preferenze e non stati quindi assegnatari di alcun incarico;

-i docenti di ruolo (solo se con anno di prova superato) potranno partecipare alle procedure GPS per l’individuazione su altra cdc/ordine avvalendosi dell’ex art 36 ccnl 2006/09;

-per i docenti vincitori dello straordinario bis ogni UST provvederà alle convocazioni per cdc utilizzando il sistema INR (anche in questo caso si tratta di nomine a td finalizzate al ruolo);

-in attesa del nuovo concorso, le cattedre di ed. motoria alla primaria saranno assegnate ai docenti presenti in GPS nelle cdc A048-A049 ;

L’avvio dell’iter  di assegnazione delle supplenze seguirà la fase di immissione in ruolo del personale individuato con procedura ordinaria e della call veloce per gli idonei GM e iscritti in GAE.

Il Ministero ha pubblicato nella giornata del 19 luglio la circolare con cui si danno indicazioni relativamente il conferimento delle supplenze, sia finalizzate al ruolo per il sostegno, che per gli altri posti e classi di concorso.

Decreto Assunzioni in ruolo

dal decreto

Le operazioni di individuazione dei destinatari dell’assunzione a tempo indeterminato sono effettuate
ordinariamente tramite procedure informatizzate, con il supporto del sistema informativo del Ministero
dell’istruzione e del merito.

Gli esiti dell’individuazione sono comunicati a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale ai docenti e alle
scuole interessate; degli esiti dell’individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli Uffici
all’albo on line, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata, nel rispetto dei principi vigenti in
materia di protezione dei dati personali.

L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento
del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il
docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo
determinato.

AVVISO MINISTERO ISTRUZIONE: DOMANDA PER LE SUPPLENZE DA GAE E GPS

ASSISTENZA SINDACALE DOMANDE

Si comunica che, nel periodo compreso tra il 17 luglio 2023 (h. 9,00) ed il 31 luglio 2023 (h. 14.00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze

SUPPORTO E-MAIL E APPUNTAMENTI: docenti@sadoc.it oppure segreteria@sadoc.it

SUPPORTO TEL. 3272858974 – 3292296336 – 3513838351 – 3519598730

L’ASSISTENZA AVVIENE TRAMITE PIATTAFORMA MEET O ZOOM

TESTO DELLA NOTA DEL MINISTERO

Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell’articolo 12 dell’O.M. 06 maggio 2022, n. 112.

Si comunica che, nel periodo compreso tra il 17 luglio 2023 (h. 9,00) ed il 31 luglio 2023 (h. 14.00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate:

  1. aisensieperglieffettidiquantoprevistodagliarticoli4e5delDecretoministeriale15giugno 2023, n. 119, all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. sopra citato. Il conferimento dell’incarico a tempo determinato è finalizzato – previo superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova e positiva valutazione relativamente alla lezione simulata di cui all’articolo 6, comma 2, del D.M. n. 119 del 2023 – all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio a tempo determinato;
  2. all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di:
    1. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre 2023 e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
    2. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre 2023 e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per accedere all’istanza occorrono in alternativa:
• credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
• CIE (Carta di Identità Elettronica);
• eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services);
• credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità;

• CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’assegnazione delle sedi all’interno del comune o del distretto è effettuata sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico delle istituzioni scolastiche.

Decreto Legge PA bis, un passo avanti a favore della risoluzione del precariato.

Reso noto il DL PA bis il nostro sindacato esprime cauta soddisfazione riguardo le scelte fatte dal Governo. “Non possiamo disconoscere l’impegno che il Ministero dell’Istruzione e del Merito stia mettendo nel cercare delle soluzioni, in modo particolare per il precariato. Certo ci troviamo però di fronte a delle stratificazioni normative, modificazioni ed evoluzioni delle stesse, seppur nell’ottica del miglioramento ma difficili da comprendere per molti colleghe e colleghi in attesa di percorsi chiari e definitivi, comunque rappresenta un buon passo avanti a favore della risoluzione del precariato dei docenti – afferma Giuseppe Favilla, Segretario Generale della Fensir”

“Continuiamo a nutrire delle perplessità riguardo le stesse procedure che sembrano ancora tutte da confermare e il personale precario rimane disorientato dalle troppe notizie circolanti che si accavallano a sempre nuove dichiarazioni. Il sistema concorso, o meglio, reclutamento deve trovare una sua collocazione definitiva. Solo negli ultimi 8 anni abbiamo assistito ad innumerevoli procedure molte delle quali non hanno sortito alcun effetto positivo” Conclude Giada Zichittella segretaria nazionale del Fensir SADOC, sindacato autonomo docenti.

Possiamo riassumere in  otto punti quanto previsto dal DL PAbis

  1. È stato soppresso il limite numerico prima imposto sul numero di abilitati previsti per specifiche classi di concorso;
  2. I docenti già abilitati su una determinata classe di concorso (o specializzati sul sostegno ma privi di abilitazione su materia) che vogliano conseguire una ulteriore abilitazione, potranno farlo svolgendo una formazione online corrispondente a 30 cfu;
  3. Le graduatorie degli idonei al concorso ordinario 2020 e al concorso STEM divengono graduatorie ad esaurimento; dall’anno scolastico 2024/2025 vincitori e idonei del concorso ordinario verranno perciò assunti dopo le immissioni in ruolo dei nuovi concorsi organizzati in attuazione del PNRR.
  4. Coloro che parteciperanno al prossimo concorso straordinario ter con 24 cfu conseguiti entro ottobre 2022 (o 3 anni di servizio negli ultimi 5, di cui uno specifico sulla classe per cui si concorre) e dovranno poi – se vincitori – colmare i restanti cfu fino ad arrivare a 60 durante l’anno di prova, potranno ripetere la prova finale una volta (ossia, potranno sostenerla max 2 volte);
  5. Per gli anni accademici 2023/24 e 2024/25 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti potranno essere svolti, in misura non superiore al 50% del totale, in modalità online sincrona (in diretta). Rimangono obbligatoriamente in presenza laboratori e tirocinio (20 cfu dei 60 totali).
  6. Fino al 31 dicembre 2024, gli ITP possono partecipare ai concorsi per le classi del tipo “B” con il solo diploma e 24 cfu (ossia, non è ancora richiesta la laurea triennale).
  7. La prova scritta dei concorsi consterà di quesiti a risposta multipla sulle competenze psico-pedagogiche, didattico-metodologiche, informatiche e di lingua inglese; la prova orale dovrà accertare le conoscenze e competenze sulla disciplina della classe per la quale si concorre (nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento). Si tratta di modifiche pensate per il periodo di attuazione del PNRR. Successivamente, i concorsi potranno tornare anche a una prova scritta con domande a risposta aperta.
  8. Infine, il testo del Decreto PA bis prevede specifiche misure per il rafforzamento delle funzioni ispettive e di controllo del MIM sulle istituzioni scolastiche.

Lo stesso decreto contiene una norma a favore dei docenti di religione cattolica. “Notizia positiva, commenta Attilio Piacente segretario del Fensir SAIR, sindacato autonomo insegnanti di religione l’aver aumentato la quota del concorso straordinario dal 50 al 70%, seppur ancora insufficiente nel dare una risposta ad oltre 13mila docenti a tempo determinato con più di 3 anni si servizio, rappresenta un buon segnale; una richiesta, quello dell’aumento dei posti, che da sempre abbiamo sostenuto e rivendicato. Ci aspettiamo però ancora un altro passo avanti che la prova metodologico-didattica sia senza punteggio minimo così come il concorso straordinario bis”

Il concorso dei docenti di religione è ormai diventato un caso nazionale così anche la situazione di precarietà. Sono oltre 13mila i docenti titolati che insegnano oltre i tre anni e per loro saranno riservati poco più di 4500 posti dell’organico del 70%. Numeri che dovranno essere comunque confermati da una DPCM e dalla Corte dei Conti.

La Fensir e i suoi sindacati federati SADOC e SAIR rimarrà vigile affinché le rivendicazioni del personale docente e docente di religione possono trovare finalmente diritto di cittadinanza.

LA REDAZIONE

BOZZA DEL Decreto Legge

ASSEGNAZIONI E UTILIZZI 15 GIUGNO – 5 LUGLIO docenti; ATA 21 GIUGNO – 7 LUGLIO

In data 13 giugno è stata firmata l’intesa riguardo le assegnazioni e utilizzi. I docenti e il personale ATA interessato a produrre domanda può prenotare uno slot ed essere assistito/a a distanza.

PRENOTA LA CONSULENZA A DISTANZA (link attivo a breve)

La richiesta di assegnazione provvisoria è vincolata a precise motivazioni e può essere indicata solo una provincia e nel caso dei docenti di religione di una sola diocesi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate nelle stesse date e utilizzeranno dei modelli di domanda pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella sezione Mobilità e devono essere presentateall’Ufficio scolastico territorialmente competente mediante PEC.

I docenti assunti da GPS e in base al comma 9 bis devono presentare la domanda cartace, in quanto non sono ancora non profilati come docenti di ruolo sul sistema POLIS.

Il modulo per la domanda sono pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Anche i docenti di religione cattolica e il personale educativo devono presentare le domande su carta, usando il modulo specifico. La stessa procedura vale anche per il personale ATA

Tutte le domande inviate in formato cartaceo devono essere spedite seguendo le modalità stabilite tramite PEC.

Non sono previsti vincoli dunque, tutti gli insegnanti assunti in  ruolo – compresi assunti GPS sostegno e concorso straordinario bis – potranno produrre domanda, a patto che siano soddisfatti i requisiti sopra descritti.

Ecco la modulistica UFFICIALE:

  1. Modulo U1 2023
  2. Modulo U2 2023
  3. Modulo U3 2023
  4. Modulo U4 2023
  5. Modulo AP1 2023
  6. Modulo AP2 2023
  7. Modulo AP3 2023
  8. Modulo AP4 2023
  9. Modulo UE – utilizzazione e assegnazione provvisoria personale educativo
  10. Modulo UR1 2023
  11. Modulo UR2 2023
  12. Autodichiarazione percorso specializzazione su sostegno
  13. Autodichiarazione servizio su sostegno
  14. Domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
  15. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola dell’infanzia
  16. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola primaria
  17. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di primo grado
  18. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di secondo grado

LE POLITICHE EUROPEE: CARTA DEL DOCENTE AI PRECARI. Ma sarà la stessa dei docenti a T.I.?

L’ultimo Consiglio dei Ministri ha previsto di dare corso ad un Decreto “Salva – Infrazioni” al riconoscimento della Carta docente al personale a tempo determinato su posto libero e vacante.

“Siamo di fronte ad un’ennesima presa in giro del personale docente, di tutto il personale docente, creando ancora una volta disparità di trattamento e disconoscimento della professione docente tra il personale che svolge lo stesso e medesimo servizio” così afferma il Segretario Generale della Fensir Giuseppe Favilla.

La Carta Docente voluta dalla legge 107/2015 è stata riconosciuta, in virtù della decisione del Consiglio di Stato di annullarne i decreti attuativi in quanto contro la normativa europea nel mese di marzo 2022 e trovando conferma dalla stessa Corte di Giustizia Europea nel mese di maggio dello stesso anno, anche al personale precario, indistintamente che questi fosse al 31 agosto o al 30 giugno e per l’intero importo. Il Decreto Legge (così come si legge nella bozza) all’art. 14 invece spiana la strada a futuri e nuovi ricorsi, in quanto è sulla medesima linea del decreti attuati e della legge 107/2015: disparità di trattamento tra personale che svolge la medesima funzione. La Carta sarà riconosciuta al personale che ha un contratto fino al 31 agosto e come importo massimo, dunque verosimilmente non sarà riconosciuta l’intera somma (€500,00 annui) ma una cifra inferiore e probabilmente legata anche alla tipologia dell’incarico annuale o del personale beneficiario.

“Si apre una nuova stagione di ricorsi – afferma Favilla – che nel frattempo rallenterà, se non addirittura bloccherà presso i tribunali i migliaia di ricorsi presentati nei mesi scorsi e che sono in attesa di udienza e sentenza. Ricordiamo anche di contro che chi ha già ottenuto il beneficio della carta docente nulla cambierà in quanto il diritto riconosciuto, passato in giudicato, non può essere modificato” conclude Favilla.

Rimaniamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge ufficiale, il quale dovrà seguire l’iter di conversione in legge entro 60 gg dalla sua emanazione.

La redazione

https://www.politicheeuropee.gov.it/it/ministro/comunicati-stampa/8-giu-2023-infrazioni/

TFA SOSTEGNO VIII CICLO, LE POSSIBILITA’ DI ACCESSO

di Daniela Giambarresi

Con il Decreto n.694 del 30 maggio 2023 il Ministero ha reso noto chi potrà iscriversi all’ VIII ciclo di specializzazione dei docenti per il sostegno didattico. I tempi saranno davvero molto stretti.

I posti disponibili saranno oltre 29.000, tremila in più rispetto al precedente anno accademico, offerta che non soddisferà comunque il fabbisogno nazionale, e saranno così suddivisi: 1.972 per la scuola dell’Infanzia, 4.748 per la scuola Primaria, 7.946 per la scuola secondaria di I grado e 13.011 per la scuola Secondaria di II grado.

Ogni anno 90.000 posti circa vengono assegnati a supplenza e una buona parte di essi assegnata a personale non specializzato, nonostante il numero degli studenti con disabilità grave aumenti di anno in anno.

L’accesso interesserà i docenti che si trovano nella condizione indicata dall’art.18-bis del D.L.13 Aprile 2017 n. 59, comma 2.

Requisiti d’ accesso ordinari ai percorsi di specializzazione nella scuola dell’Infanzia e Primaria sono: titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure Diploma Magistrale, compreso il Diploma Sperimentale a indirizzo Psicopedagogico con valore di abilitazione e Diploma Sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli Istituti Magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia, ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’A.S.2001/2002.

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola Secondaria di I e II grado i requisiti sono: abilitazione specifica sulla classe di concorso, ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure Laurea Magistrale o a Ciclo Unico( oppure Diploma di II livello dell’ alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione (attenzione alla data ultima per il conseguimento dei 24CFU). Se i 24 CFU potranno esser conseguiti dopo il 31 ottobre verrà reso noto (?).

A luglio si svolgeranno le prove preselettive, e specificatamente il 4 luglio avranno luogo le prove per la scuola dell’Infanzia, il 5 per la scuola Primaria, il 6 per la scuola Secondaria di I grado e il 7 per la scuola Secondaria di II grado. In seguito i singoli Atenei stabiliranno le date delle prove scritte e orali.

L’informativa con le organizzazioni sindacali finora manca: come lavoreranno le Università, riusciranno a portare a termine la prova scritta e orale entro fine luglio o slitterà tutto a settembre? 

Per i docenti con 3 anni di servizio negli ultimi 5, individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del D.L. 13 aprile 2017. N.59, concernente “ Norme transitorie per l’ accesso al concorso e per l’ immissione in ruolo” su posto di sostegno con contratto a tempo indeterminato o determinato, nelle scuole statali, paritarie o nei percorsi di istruzione e formazione professionali delle Regioni e che siano in possesso del titolo valido per l’insegnamento, il Ministero ha pubblicato un ulteriore Decreto n. 691 del 29 Maggio 2023, con il quale si stabilisce che il 35% dei 29.061 sia ad essi riservato, esonerandoli dalla prova preselettiva. Cosa significa in concreto? Che qualora superino le prove con un punteggio di 21/30, hanno diritto ad una riserva di posti pari al 35% della graduatoria finale, quindi su 100 posti, 35 saranno a loro riservati. Se su 100, 20 triennalisti supereranno le prove, entreranno in 20 e gli altri 80 posti verranno distribuiti agli altri candidati. Se saranno 50 a superare le prove con un punteggio più alto rispetto agli altri, entreranno questi 50; se su 100, in 20 avranno punteggi migliori degli altri e altri 40 inferiore, scatterà la “riserva”: entreranno dopo i 20 già inseriti per merito, i migliori 15 fino ad occupare i posti destinati alla “riserva”.

 Questa è la novità, sulla quale la FeNSIR vigilerà affinché la trasparenza sia garantita.  

Inoltre i candidati che hanno superato la prova preselettiva del VII ciclo e che a causa del Covid non hanno potuto sostenere le ulteriori prove, verranno ammessi direttamente alla prova scritta.