NORMATIVA

Ferie non godute ai precari: il Ministero si difende, la FENSIR contrattacca

Favilla (FENSIR): “La solita beffa ai danni dei più deboli. Ora basta!”

Con una circolare ministeriale prot. n. 75233 del 27/03/2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito nuove indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali in merito alla liquidazione delle ferie non godute da parte del personale docente assunto con contratto a tempo determinato.

Un intervento che arriva dopo numerose sentenze favorevoli ai lavoratori e orientamenti chiari della Corte di Cassazione, che ha stabilito – con ordinanze come la n. 16715/2024 e la n. 14268/2022 – che i docenti precari hanno diritto all’indennità per le ferie maturate e non fruite, a meno che l’amministrazione non dimostri di averli messi nelle condizioni di goderne realmente.

Il contesto normativo: tra Italia ed Europa

Il riferimento normativo principale rimane l’art. 5, comma 8, del DL 95/2012, che ha introdotto un divieto generale alla monetizzazione delle ferie per tutto il pubblico impiego, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica. Tuttavia, una deroga inserita nella legge 228/2012 consente – solo al personale scolastico precario – la liquidazione delle ferie limitatamente ai giorni non fruibili per cause oggettive, come la breve durata dei contratti.

La Corte di Cassazione, in linea con il diritto europeo (direttiva 2003/88/CE e Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE), ha però ribadito che non si può presumere la fruizione automatica delle ferie durante la sospensione delle lezioni, se il docente non ha ricevuto una comunicazione chiara e tempestiva che lo invitasse a prenderle, con avvertimento espresso della loro possibile perdita.

La circolare del 27 marzo: responsabilità scaricate sui dirigenti

La risposta del Ministero è stata quella di scaricare la responsabilità gestionale sui dirigenti scolastici, invitandoli a notificare formalmente ai supplenti l’invito a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività. In caso contrario – si legge nella circolare – non sarà possibile richiedere l’indennità sostitutiva.

Favilla (FENSIR): “Una beffa burocratica”

Il Segretario Generale della FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, non ci sta:

Si tratta dell’ennesimo escamotage dell’amministrazione per giustificare una profonda ingiustizia. Tutti sappiamo che le ferie dei supplenti venivano spesso caricate nei periodi di sospensione didattica come Natale e Pasqua, e ciò senza un reale margine di scelta per i lavoratori.”
“È una norma figlia della spending review – aggiunge – che penalizza il personale a tempo determinato non solo sul piano contrattuale, ma anche umano: niente contratto fino al 31 agosto, ferie caricate in modo automatico, e nessuna reale parità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo. È una beffa nella beffa.

Un clima di tensione nelle scuole

A complicare ulteriormente il quadro, stanno emergendo segnalazioni gravi da parte dei lavoratori: in alcune scuole, i dirigenti scolastici pretendono la firma obbligatoria di presa visione delle circolari sulle ferie, e in caso di rifiuto minacciano sanzioni disciplinari. “Un atteggiamento che rischia di trasformarsi in abuso, poiché la presa visione non equivale a un’accettazione del contenuto si è messi a conoscenza di quanto comunicato dall’Amministrazione, ma la mancata presa visione non può trasformarsi in sanzione disciplinare: il personale in servizio conosce benissimo quali sono le proprie funzioni e responsabilità!” Conclude Favilla.

La FENSIR: “Basta ipocrisie. Servono tutele vere per i precari”

Per la FENSIR è tempo di interventi strutturali, non di norme tampone o cavilli burocratici. Il diritto alle ferie è un diritto fondamentale, riconosciuto dalla legislazione nazionale, comunitaria e dalla stessa Cassazione. Continuare a ignorare questa realtà significa accettare una scuola costruita sulla discriminazione e sulla precarietà sistemica. Inoltre se queste non sono godute devono tornare ad essere monetizzate in toto.

“Serve una svolta culturale e normativa – conclude Favilla –. Il precario non è un dipendente di serie B. Deve poter lavorare e vivere con dignità, senza dover ogni anno lottare per il riconoscimento di diritti basilari come le ferie retribuite.”

SCARICA QUI LA CIRCOLARE MINISTERIALE

Fensir denuncia ritardi nell’erogazione della Carta del Docente: “Inaccettabile l’inadempienza del Ministero”

Il Sindacato Fensir lancia l’allarme sui ritardi nell’erogazione della Carta del Docente, nonostante centinaia di sentenze favorevoli ottenute. Molti insegnanti attendono da oltre un anno l’accredito del bonus spettante, nonostante la notifica delle decisioni all’Amministrazione, in particolare agli Uffici Scolastici Regionali (USR) e al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Sentenze favorevoli, ma liquidazioni ferme

La Carta del Docente, istituita dalla legge 107/2015, garantisce un bonus annuale di 500 euro per la formazione e l’aggiornamento dei docenti di ruolo. Tuttavia, varie pronunce giudiziarie, tra cui quella del Consiglio di Stato n. 1842/2022, hanno stabilito che anche i docenti precari hanno diritto a questo beneficio. Nonostante ciò, le richieste continuano a rimanere inevase, generando una situazione di stallo che penalizza centinaia di lavoratori della scuola.

Il Ministero non adempie, aumentano i costi per l’Amministrazione

Secondo la Fensir, i ritardi nell’erogazione sarebbero legati a difficoltà burocratiche e all’assenza di un’efficace programmazione da parte del Ministero. In alcune realtà si sta già procedendo con ricorsi di ottemperanza per obbligare l’Amministrazione a rispettare le sentenze. Questi procedimenti, oltre a prolungare i tempi, stanno facendo lievitare i costi per lo Stato, che si trova costretto a risarcire anche le spese legali per l’inadempienza.

Favilla (Fensir): “Serve rispetto per la giustizia e i docenti”

Il Segretario Generale del Fensir, Giuseppe Favilla, esprime forte preoccupazione per la situazione:
“Siamo di fronte all’ennesima mancanza di attenzione verso la giustizia e verso chi ha ottenuto un diritto. È impensabile che, dopo 12 o 18 mesi dalla sentenza, il Ministero non abbia ancora adempiuto a quanto stabilito dal giudice.”

Il sindacato ribadisce la necessità di un intervento immediato affinché i docenti possano ricevere quanto loro spetta, evitando ulteriori contenziosi che appesantiscono il sistema giudiziario e i bilanci pubblici.

Fensir: “Serve una riforma strutturale e per tutti i docenti: la formazione è per tutti, senza limite temporale dei contratti”

Oltre alla richiesta di immediata esecuzione delle sentenze, il Fensir sottolinea la necessità di una riforma che garantisca l’accesso alla Carta del Docente a tutti gli insegnanti, senza discriminazioni tra personale di ruolo e precario, al 31 agosto, 30 giugno o supplenti. Solo così si potrà assicurare pari opportunità di formazione per l’intero corpo docente e la possibilità, per alcuni di potersi maggiormente specializzarsi a beneficio delle future generazioni.

Il sindacato invita il Ministero a rispettare le decisioni giudiziarie e a trovare una soluzione tempestiva per evitare un’escalation di ricorsi, che comporterebbe un’ulteriore perdita di tempo e di risorse pubbliche.

ASSEMBLEE DEL 10 NOVEMBRE ANNULLATE E RINVIATE AL 17 NOVEMBRE IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO

SIAMO STATI OBBLIGATI DALLA COMMISSIONE GARANZIA A CONCENTRARE LO SCIOPERO DEL 10 CON QUELLO DEL 17 PLURISETTORIALE.

SI SCIOPERA IL 17 NOVEMBRE 2023

ASSEMBLEE SINDACALI FUORI ORARIO DI SERVIZIO E PER GLI SCIOPERANTI 17 NOVEMBRE

L’Organizzazione Sindacale Fe.N.S.I.R., Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, e le sue associazioni sindacali autonome federate: SADOC, Sindacato Autonomo Docenti; SAIR, Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione; SAATA, Sindacato Autonomo ATA, DOVENDO DAR SEGUITO AI DINIEGHI RICEVUTI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE, (per i quali ci riserviamo di adire le vie legali), non potendo garantire fuori orario di servizio le assemblee SI COMUNICA LA REVOCA DI TUTTE LE ASSEMBLEE INDETTE NELLA GIORNATA DEL 10 NOVEMBRE 2023

Contestualmente

INDICE PER VENERDI 17 NOVEMBRE 2023

IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO

PER IL PERSONALE SCIOPERANTE E FUORI ORARIO DI SERVIZIO

LE ASSEMBLEE SINDACALI

Docenti di religione: dalle 9:00 alle 11:00

Collegamento YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=iji8XwQ8mu0

 

Docenti di ogni ordine e grado e ATA dalle 11:30 alle 14:00

Collegamento YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EHUAdf-3oHc

Permessi Studio 150 ore: domanda entro il 15 novembre

Entro il 15 novembre , i docenti e personale ata interessati potranno presentare domanda valida per l’anno solare 2024, (da gennaio a dicembre), permessi retribuiti per consentire la frequenza ai corsi di studio formalizzati nelle 150 ore individuali.
Come stabilito dal CCNL 2016/2018 all’articolo 22, comma 4 b4), sono i Contratti Integrativi Regionali (CIR) a definire le tipologie dei corsi, la ripartizione delle ore tra frequenza, esami, studio libero e l’ordine di priorità in base al quale vengono graduate le domande, al fine di formulare una possibile quota-massima assegnabile in relazione alla tipologia stessa del percorso e soddisfare quindi un maggior numero di richieste.

Chi usufruisce dei permessi?
L’elenco dei docenti ammessi a fruire delle ore per il diritto allo studio è pubblicato dai singoli Uffici Scolastici (ai quali si rimanda). Per ciascuno è indicato il monte ore massimo concesso nell’anno solare.
Per quali corsi per i quali è possibile fruire?
I corsi che hanno accesso alla concessione delle 150 ore di studio sono i seguenti:
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondari
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario
Per i Corsi on line il permesso può essere concesso solo a condizione che sia possibile:
presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
produrre l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.
Non è possibile usufruire di permessi per attività di studio preparatorie agli esami. Infatti la circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica lo esclude, affermando: “Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell’ARAN”.

Sarà possibile utilizzare i permessi per la preparazione al concorso straordinario o ordinario?
La preparazione per i concorsi straordinari o ordinari non rientrano tra le tipologie per cui è possibile concedere permessi studio, infatti non si trattano di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo o di una qualifica, per il quale sia prevista la frequenza.

Articolazione dei permessi
La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:

a. permessi orari – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;
b. permessi giornalieri utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;
c. cumulo dei permessi di cui al punto b).

L’esercizio del diritto deve essere garantito mediante la riorganizzazione dell’orario e/o del servizio e/o con sostituzione ai sensi delle disposizioni vigenti.
Ricordiamo che i permessi per motivi di studio devono essere fruiti solo per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente sia impegnato nella sua ordinaria prestazione lavorativa.
Tutti i permessi di cui si fruisce vanno certificati. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell’esame va alla scuola di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l’anno solare; per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione.
Piano annuale di fruizione dei permessi
Il docente dovrà comunicare alla scuola di servizio il piano annuale (anche plurisettimanale) di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, il piano se risulta necessario può essere variato a seconda delle necessità di svolgimento delle lezioni. Il piano dovrà essere concordato nel caso in cui il dipendente svolga servzio su più istituzioni.
Normativa di riferimento per il diritto allo studio
IL CCNL del comparto Scuola non ha definito una apposita disciplina del diritto allo studio, ma all’ art. 146, comma 1, lett. g), del CCNL del 29.11.2007, richiama la precedente regolamentazione pubblicistica dell’istituto contenuta nell’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, che così continua a trovare applicazione nel comparto scuola nella sua originaria formulazione.
L’ art. 3 comma 1 e 2 del DPR 23 agosto 1988, n. 395 a prevede quanto segue:
“Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali. I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico”.
In riferimento alla modalità di fruizione il citato articolo al comma 3, stabilisce che:
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità’ superiore;
b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione.