SAATA

RPD anche ai precari: due sentenze confermano il diritto. La Fensir: “Giustizia per chi lavora, senza distinzioni contrattuali”

Due Tribunali. Due sentenze. Un principio comune: nessuna discriminazione salariale tra docenti a tempo determinato e indeterminato. Le recenti pronunce dei Tribunali di Udine (n. 697/2023) e Latina (n. R.G. 319/2024) hanno riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) anche al personale precario, sottolineando l’illegittimità di trattamenti economici differenziati a parità di mansioni svolte.

Una svolta giuridica che segna un passo decisivo nella battaglia per l’equità nel mondo scolastico, portata avanti con determinazione dal sindacato Fensir, da anni in prima linea nella difesa dei diritti del personale docente e ATA con contratti a termine.

Due tribunali, stesso principio: il lavoro ha lo stesso valore, sempre

A Udine, il giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento di € 7.401,05 a favore di un docente precario, affermando che:

“Anche per i supplenti temporanei si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in ragione delle quali il trattamento accessorio è stato istituito.”

A Latina, pochi mesi dopo, un’altra docente precaria ha ottenuto giustizia. Il Tribunale ha accolto il ricorso patrocinato dall’avv. Giovanni Battista Mascheretti, legale del Fensir, condannando il Ministero al pagamento di € 1.580,55. In questa occasione, il giudice ha sottolineato:

“La contrattazione collettiva non fa alcuna differenza tra docenti con supplenze brevi e saltuarie, docenti incaricati fino al 30 giugno o 31 agosto e docenti di ruolo. […] Non appare possibile desumere l’esclusione della corresponsione della RPD al lavoratore che svolga supplenze per brevi periodi.”

Fensir: “Una battaglia di civiltà. E non ci fermeremo qui”

Per il Segretario Generale del Fensir, Giuseppe Favilla, queste decisioni rappresentano una svolta che dà voce a un’ingiustizia annosa:

“La sentenza mette in risalto la profonda ingiustizia ancora una volta perpetrata nei confronti del personale precario effettuando una differenza di trattamento tra persone che svolgono professionalmente lo stesso identico servizio: siamo pronti ad impugnare in ogni tribunale d’Italia e debellare questa ingiustizia”.

Anche l’avv. Giovanni Battista Mascheretti, legale della Fensir e difensore in entrambe le cause, ha dichiarato:

“Una sentenza importante che sottolinea la necessità di trovare una soluzione legislativa, ma finché tale soluzione non sarà trovata è nostro dovere professionale difendere il personale supplente, docente o ATA, nell’ottenimento di un diritto oggettivo qual è la parità di trattamento salariale”.

Un segnale concreto per migliaia di lavoratori precari

Le due sentenze non hanno valore di precedente vincolante, ma rappresentano un forte segnale giurisprudenziale: un invito alla coerenza e al rispetto dei principi europei sul lavoro, che vietano disparità di trattamento non oggettivamente giustificate.

In un sistema scolastico che si regge sempre più spesso sul contributo dei supplenti brevi, è inaccettabile che il contratto diventi lo strumento per giustificare un trattamento economico differente a fronte di identiche responsabilità, impegno e competenze.

Fensir: tutela, supporto, azione

Il sindacato Fensir conferma il proprio impegno concreto accanto a docenti e personale ATA precari. Attraverso un’articolata rete legale e sindacale, il Fensir sostiene ricorsi individuali e collettivi in tutta Italia per affermare un principio semplice ma rivoluzionario: lo stesso lavoro merita lo stesso riconoscimento.

Chi ha prestato supplenze brevi negli ultimi anni può aver diritto alla RPD. Il Fensir invita tutti i lavoratori interessati a contattare le sedi territoriali per una verifica gratuita della propria posizione.

Ferie non godute ai precari: il Ministero si difende, la FENSIR contrattacca

Favilla (FENSIR): “La solita beffa ai danni dei più deboli. Ora basta!”

Con una circolare ministeriale prot. n. 75233 del 27/03/2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito nuove indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali in merito alla liquidazione delle ferie non godute da parte del personale docente assunto con contratto a tempo determinato.

Un intervento che arriva dopo numerose sentenze favorevoli ai lavoratori e orientamenti chiari della Corte di Cassazione, che ha stabilito – con ordinanze come la n. 16715/2024 e la n. 14268/2022 – che i docenti precari hanno diritto all’indennità per le ferie maturate e non fruite, a meno che l’amministrazione non dimostri di averli messi nelle condizioni di goderne realmente.

Il contesto normativo: tra Italia ed Europa

Il riferimento normativo principale rimane l’art. 5, comma 8, del DL 95/2012, che ha introdotto un divieto generale alla monetizzazione delle ferie per tutto il pubblico impiego, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica. Tuttavia, una deroga inserita nella legge 228/2012 consente – solo al personale scolastico precario – la liquidazione delle ferie limitatamente ai giorni non fruibili per cause oggettive, come la breve durata dei contratti.

La Corte di Cassazione, in linea con il diritto europeo (direttiva 2003/88/CE e Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE), ha però ribadito che non si può presumere la fruizione automatica delle ferie durante la sospensione delle lezioni, se il docente non ha ricevuto una comunicazione chiara e tempestiva che lo invitasse a prenderle, con avvertimento espresso della loro possibile perdita.

La circolare del 27 marzo: responsabilità scaricate sui dirigenti

La risposta del Ministero è stata quella di scaricare la responsabilità gestionale sui dirigenti scolastici, invitandoli a notificare formalmente ai supplenti l’invito a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività. In caso contrario – si legge nella circolare – non sarà possibile richiedere l’indennità sostitutiva.

Favilla (FENSIR): “Una beffa burocratica”

Il Segretario Generale della FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, non ci sta:

Si tratta dell’ennesimo escamotage dell’amministrazione per giustificare una profonda ingiustizia. Tutti sappiamo che le ferie dei supplenti venivano spesso caricate nei periodi di sospensione didattica come Natale e Pasqua, e ciò senza un reale margine di scelta per i lavoratori.”
“È una norma figlia della spending review – aggiunge – che penalizza il personale a tempo determinato non solo sul piano contrattuale, ma anche umano: niente contratto fino al 31 agosto, ferie caricate in modo automatico, e nessuna reale parità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo. È una beffa nella beffa.

Un clima di tensione nelle scuole

A complicare ulteriormente il quadro, stanno emergendo segnalazioni gravi da parte dei lavoratori: in alcune scuole, i dirigenti scolastici pretendono la firma obbligatoria di presa visione delle circolari sulle ferie, e in caso di rifiuto minacciano sanzioni disciplinari. “Un atteggiamento che rischia di trasformarsi in abuso, poiché la presa visione non equivale a un’accettazione del contenuto si è messi a conoscenza di quanto comunicato dall’Amministrazione, ma la mancata presa visione non può trasformarsi in sanzione disciplinare: il personale in servizio conosce benissimo quali sono le proprie funzioni e responsabilità!” Conclude Favilla.

La FENSIR: “Basta ipocrisie. Servono tutele vere per i precari”

Per la FENSIR è tempo di interventi strutturali, non di norme tampone o cavilli burocratici. Il diritto alle ferie è un diritto fondamentale, riconosciuto dalla legislazione nazionale, comunitaria e dalla stessa Cassazione. Continuare a ignorare questa realtà significa accettare una scuola costruita sulla discriminazione e sulla precarietà sistemica. Inoltre se queste non sono godute devono tornare ad essere monetizzate in toto.

“Serve una svolta culturale e normativa – conclude Favilla –. Il precario non è un dipendente di serie B. Deve poter lavorare e vivere con dignità, senza dover ogni anno lottare per il riconoscimento di diritti basilari come le ferie retribuite.”

SCARICA QUI LA CIRCOLARE MINISTERIALE

Graduatorie ATA 2024/2027: in arrivo le indicazioni per sciogliere la riserva entro il 30 aprile

Per chi è stato inserito nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA senza la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD), il tempo stringe: il 30 aprile 2025 è il termine ultimo per regolarizzare la propria posizione. La CIAD è un requisito obbligatorio per tutti i profili, ad eccezione del collaboratore scolastico.

A breve il Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblicherà una circolare con le istruzioni operative per sciogliere la riserva. Le indicazioni riguarderanno anche chi avrà sostenuto gli esami per la certificazione entro la scadenza, ma sarà ancora in attesa dell’attestato ufficiale.

Per chi deve ancora ottenere la certificazione, una valida opportunità è rappresentata da Fensir, che offre la possibilità di conseguire la CIAD DigComp 2.2. riconosciuta da ACCREDIA, con un contributo economico agevolato pensato proprio per chi intende aggiornare la propria posizione nelle graduatorie.

Per conseguire la Certificazione scarica il modulo, iscriviti al sindacato e con soli €130,00 otterrai la CIAD IdCert ACCREDIA. L’iscrizione al sindacato è condizione inderogabile.

INVIA I SEGUENTI DOCUMENTI a segreteria@formazione.fensir.it :

  1. Modulo iscrizione Sindacato;
  2. Copia versamento di €130,00 IBAN IT33G0845311102000000235086 (quota associativa e integrazione). ATTENZIONE se NON sei ancora in servizio nella scuola il versamento è di €165,00 (€130,00+€35,00 iscrizione annuale). Per coloro che sono in servizio la condizione minima è la delega con trattenuta sullo stipendio. La permanenza minima nel sindacato è in questo caso di 5 mesi effettivi dalla trattenuta, qualora dovesse avvenire revoca prima di tale data sarà emessa fattura compensativa fino al raggiungimento di €249,00 (prezzo pieno).
  3. Documento di riconoscimento.
  4. È sempre possibile l’acquisto al costo di €249,00 senza alcun vincolo (in tal caso bisogna contattare segreteria@formazione.fensir.it per le modalità di versamento.
  5. PER GLI ISCRITTI AL SINDACATO Copia versamento di €130,00 IBAN IT33G0845311102000000235086 causale: “integrazione quota associativa”.

Personale ATA: a marzo emergono criticità sulle retribuzioni. Favilla (FeNSIR): “Vittime dei calcoli ragionieristici dello Stato”

Apprendiamo dal sito Tuttolavoro24 che, a partire dal mese di marzo 2025, emergono nuove e rilevanti criticità che riguardano il personale ATA delle scuole italiane. Nonostante le promesse legate al rinnovo contrattuale e alla riforma dell’ordinamento professionale, i benefici economici per questa categoria rimangono deboli, se non addirittura inesistenti.

La riforma del sistema ATA: più struttura, meno sostanza

Con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento ATA dal 1° maggio 2024, il personale è stato suddiviso in quattro aree professionali (Collaboratori, Operatori, Assistenti e Funzionari), con l’obiettivo dichiarato di valorizzare le competenze e differenziare meglio i ruoli. Tuttavia, come riportato da Tuttolavoro24, i compensi annuali lordi risultano praticamente invariati rispetto al precedente sistema, rendendo evidente che non si è trattato di una vera riforma retributiva, ma piuttosto di una riorganizzazione formale senza impatti concreti sugli stipendi.

Una perdita reale di potere d’acquisto

Il sito sottolinea inoltre che, tra il 2022 e il 2024, l’inflazione ha eroso pesantemente il potere d’acquisto del personale scolastico. Gli aumenti previsti nel triennio sono stimati attorno al 6%, a fronte di un’inflazione complessiva che ha superato il 17% nel medesimo arco di tempo. Anche l’anticipo contrattuale in busta paga da gennaio 2025 si dimostra insufficiente a colmare questo divario.

Errori nei cedolini e complicazioni burocratiche

Sempre a marzo, molti dipendenti ATA hanno segnalato errori nei cedolini NoiPA, che hanno generato situazioni paradossali: in alcuni casi, i lavoratori si sono ritrovati con un debito da restituire di oltre 700 euro e, contemporaneamente, un credito simile, con le operazioni di recupero e accredito concentrate nel mese di marzo. Una gestione che ha aumentato il senso di incertezza e disorganizzazione tra il personale.

Favilla (FeNSIR): “Colpiti i più deboli del sistema scolastico”

A intervenire con forza è Giuseppe Favilla, Segretario Generale della FeNSIR, che denuncia una situazione ormai insostenibile:

“Non è la prima volta che il personale della scuola risulta essere vittima dei calcoli ragionieristici della Ragioneria dello Stato. Questa volta ad essere colpito è il personale ATA e la loro retribuzione, la più bassa di tutta la pubblica amministrazione.”

Favilla sottolinea come la politica economica continui a sacrificare proprio i lavoratori più fragili, quelli che ogni giorno garantiscono il funzionamento delle scuole, spesso in silenzio e con grande professionalità.

Serve un cambio di rotta Alla luce di queste criticità, diventa urgente un intervento strutturale che non si limiti a meri giochi di bilancio, ma che riconosca davvero il valore del personale ATA. È necessario un impegno concreto per garantire aumenti salariali reali, certezze contrattuali e una riforma che non sia solo sulla carta, ma nella vita quotidiana dei lavoratori della scuola.

CONTRATTO TRASFERIMENTI DOCENTI E ATA: firmata l’ipotesi Triennio 2025/26-2026/27-2027/28

Nella giornata del 29 gennaio l’Amministrazione e le sigle dei sindacati rappresentativi hanno firmato l’Ipotesi di Accordo Contrattuale per il triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 riguardo la Mobilità (trasferimenti) docenti e ATA. (Scarica qui il CCNI)

“Dalla prima lettura del Contratto, le Organizzazioni firmatarie hanno fatto un ennesimo buco nell’acqua: permangono di fatto i vincoli anche se con qualche limatura. Si poteva fare di più? Sicuramente sì ma ad oggi il muro di gomma del ministero continua, nonostante il cambio di governo, ad essere sempre lo stesso” Afferma Giuseppe Favilla Segretario Generale della Fensir.

Le domande a partire dalla metà di febbraio.

Il CCNI 2025/28 nel rispetto delle disposizioni legislative, disciplina l’applicazione di:

  1. vincolo triennale legato alla preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti nel movimento, vincolo di cui all’art. 58/2, lettera f), del DL n. 73/2021;
  2. vincolo triennale per i docenti neoassunti di cui al combinato disposto dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/17, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL n. 36/2022, e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL n. 44/2023;
  3. vincolo triennale per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno di cui all’art. 5/10 del DL n. 44/2023 e all’art. 14/1, lettera c)- bis, del DL n. 19/2024 (che ha prorogato la predetta procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia sostegno, inizialmente prevista per il solo a.s. 23/24 e adesso prorogata sino al 31/12/2025).

A questi si aggiungono il vincolo espresso mediante puntuale precedenza:

Secondo il CCNI 2025-28, il docente, che ottiene il trasferimento volontario o il passaggio di ruolo/cattedra in una delle sedi, ossia scuoleindicate puntualmente (cioè indicando il codice scuola) nella domanda, non potrà presentare istanza di mobilità (trasferimento e/o passaggio) per il triennio successivo. 

Il vincolo si applica in caso di trasferimento o passaggio sia comunale sia provinciale che interprovinciale, cioè in tutte e tre le fasi della mobilità. con il soddisfacimento della richiesta e l’assegnazione in una delle scuole indicate nella domanda, non si potrà presentare nuove istanza per il triennio successivo, indipendentemente se il movimento sia stato ottenuto nell’ambito del comune o della provincia nonché tra province diverse.

vincolo per i neoassunti in ruolo riguarda tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2023/24, i quali devono rimanere nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre annicompreso il predetto anno di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione

QUANDO NON SI APPLICA IL VINCOLO?

  1. in caso si ottenga uno dei movimenti suddetti tramite preferenza sintetica (comune, distretto, provincia. Quest’ultima preferenza si può esprimere solo in caso di movimenti interprovinciali);
  2. ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del medesimo CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza medesima;
  3. ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa

DEROGHE AI VINCOLI

LNel CCNI mobilità 2025/28, vengono recepite le deroghe previste dall’art. 34/8 CCNL 19/21, secondo cui ai docenti soggetti ai vincoli sopra illustrati (vincolo per preferenza, vincolo neoassunti in ruolo, vincolo assunti GPS) è garantita comunque la partecipazione alle procedure di mobilità, ossia possono presentare domanda di trasferimento e/o passaggio, a condizione che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

 docenti vincolati ma rientranti in una delle deroghe sopra riportate, ai fini della fruizione delle medesime:

  • dovranno allegare alla domanda di trasferimento e/o passaggio una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante una delle suddette condizioni;
  • nei casi di cui alle lettere b), c) e d) sopra riportate, oltre alla dichiarazione suddetta, dovranno allegare all’istanza la documentazione e/o certificazione comprovante la specifica situazione (come ad esempio certificazioni relative alla condizione di invalidità e/o alla condizione di disabilità), secondo le indicazioni che saranno fornite nell’OM che disciplinerà la mobilità per l’a.s. 2025/26;
  • dovranno indicare nella domanda come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere.

Riguardo all’ultimo punto si precisa che:

  • è possibile indicare il comune di residenza dei figli o degli assistiti, a condizione che gli stessi, alla data di pubblicazione dell’OM che disciplinerà i movimenti per l’a.s. 2025/26, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza va attestata con dichiarazione personale (ai sensi del DPR 445/2000), in cui indicare la citata decorrenza dell’iscrizione anagrafica;
  • in mancanza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (per mancanza di posti di richiedibili si intende che, ad esempio, nelle scuole presenti non è prevista la classe di concorso dell’interessato ovvero perché si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado) è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore ma che abbia una sede/plesso nel comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non potrà essere accolta;
  • nel caso di docenti con disabilità personale (art. 21 o 33 della legge 104/92), ai fini dell’accoglimento della domanda, gli stessi devono indicare come prima preferenza il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.

CHI POTRA’ DUNQUE PRESENTARE DOMANDA DI TRASFERIMENTO a.s. 2025/26?

Considerato che i vicoli succitati sono vigenti dagli anni scorsi, vediamo di seguito chi potrà o meno presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2025/26.

  • se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell’a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l’a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  • se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  • senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda;
  • senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l’a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l’a.s. 25/26).

Non possono presentare domanda, se non rientranti in nessuna delle suddette deroghe:

  • i neoassunti a.s. 2024/25;
  • i docenti assunti nell’a.s. 2023/24;
  • i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.

NOVITA’ RIGUARDO IL PASSAGGIO DA UN GRADO ALL’ALTRO

Il CCNI presenterà una importante novità. Per richiedere il passaggio su posto di sostegno da un grado all’altro non sarà necessaria l’abilitazione nel grado richiesto, ma solo il titolo di specializzazione. Dunque indipendentemente dell’abilitazione riguardo la propria disciplina (ad esempio Lettere) si può chiedere di passare dalla scuola primaria posto comune alle secondaria di secondo grado purchè in possesso della specializzazione su sostegno nella secondaria di secondo grado. Naturalmente è conditio sine qua non:

  1. superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda;
  2. specializzazione su sostegno per il grado richiesto.

Sintesi by OS

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L’esame è strutturato in tre step di complessità crescente, e non prevede la bocciatura. Al superamento di ogni step, puoi accedere allo step successivo, che può essere completato anche in giorni differenti. Il processo è volto a certificare il livello di competenza digitale raggiunto, con i risultati inseriti nel registro nazionale Accredia. La certificazione ha una validità di due anni per tutti coloro che l’hanno conseguita prima del 3 Giugno con le sessioni prive di Proctor Live. Per tutti coloro che la conseguiranno dopo il 3 Giugno, con l’inserimento del Proctor live, la validità del certificato sarà di quattro anni. Per aggiornare i propri livelli di padronanza sulle competenze digitali DIGCOMP, l’esame può essere risostenuto ogni qual volta lo si desideri, pagando una quota agevolata.

Modalità d’esame

  • Primo Step (42 domande, massimo 40 minuti) – livelli di padronanza BASE 1 e BASE 2
  • Secondo Step (42 domande, massimo 40 minuti) – livelli di padronanza INTERMEDIO 3, INTERMEDIO 4
  • Terzo step (84 domande, massimo 80 minuti) – livelli di padronanza AVANZATO 5, AVANZATO 6, ALTAMENTE SPECIALIZZATO 7 e ALTAMENTE SPECIALIZZATO 8

La soglia di superamento per ogni prova è del 75%: passato il primo step, potrai accedere alla seconda prova (che può essere svolta anche in un giorno differente), altrimenti l’esame termina e ricevi il certificato attestante il livello raggiunto.

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Il candidato quindi non può essere bocciato: l’esame è strutturato infatti per fotografare in una certa data il livello di padronanza raggiunto per le singole aree di competenza, verificandone i miglioramenti a fronte di processi di apprendimento. Verrai iscritt* al registro nazionale Accredia, con emissione e invio del certificato in formato pdf e Open Badge

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Gli esami saranno supervisionati tramite webcam e microfono da un proctor live. Puoi sostenere gli esami dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 18:00. Assicurati di avere una connessione internet stabile, una web cam e un microfono e di seguire tutte le istruzioni fornite per garantire un’esperienza d’esame fluida e senza problemi. È consigliato utilizzare il browser Mozilla Firefox per assicurare la massima compatibilità e ridurre eventuali problemi tecnici. Prima di effettuare l’esame, bisogna controllare di avere una connessione internet stabile, si consiglia una velocità minima in download di 30 Mbps e in upload di 5 Mbps.

Per ottenere la Certificazione è necessaria l’iscrizione al Sindacato Fensir e inviare la DELEGA (modulo di iscrizione) e il documento di identità a segreteria@formazione.fensir.it secondo le indicazioni di seguito

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TRASFERIMENTI SCUOLA 2024: ecco le date

Salvo rettifica da parte delle Ordinanze Ministeriali che saranno pubblicate a breve sulla mobilità riportiamo le date per espletare il proprio diritto al trasferimento.

Personale docente: dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024
Docenti di religione cattolica di ruolo: dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024 (modalità cartacea)
Personale educativo: dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024
Personale ATA: dall’8 marzo 2024 al 25 marzo 2024

PER PRENOTARE UN APPUNTAMENTO PER SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE SCRIVERE A: docenti@sadoc.it oppure segreteria@sadoc.it, segreteria@saata.fensir.it, segreteria@fensir.it

RIMANIAMO IN ATTESA DELLE ORDINANZE E DELLA MODULISTICA.

MODULISTICA 2023/24 (da aggiornare)

TABELLE DI VICINORIETA’

leggi anche Mobilità personale scuola: firmate le modifiche

FeNSIR compie un anno: una sfida consapevole

Tra l’8 e il 9 agosto veniva resa pubblica da parte di un gruppo di docenti la volontà di creare un nuovo sindacato. A dirla tutta dal punto di vista giuridico era già nato ma essendo comunque uomini e donne aperti al dialogo e al confronto, fino al 2 di agosto credevamo che le ostilità passate potevano essere risolte e poter non dare corso al nuovo progetto. Purtroppo non fu più possibile il dialogo e lo stesso orizzonte politico, organizzativo nonché di ideali non era più in linea con quello precedente. Per oltre due mesi siamo rimasti in attesa di trovare una via di dialogo ma nonostante i giorni passassero nulla di fatto è cambiato e allora ci siamo detti: “dobbiamo creare un sindacato che vada alle radici del sindacalismo stesso: un sindacato che sappia dare voce a tutti e a ciascuno. Che sappia mettersi accanto al lavoratore della scuola e dell’università valorizzando il profilo professionale”. Non abbiamo pensato di cambiare sindacato, ma abbiamo pensato fin da subito di fondare un nuovo sindacato, con tutti i rischi e i pericoli che ciò avrebbe comportato. Fare un sindacato non è solo diffusione di servizi che immediatamente abbiamo risolto grazie anche all’esperienza maturata, ma ciò che contava e conta veramente è la disseminazione di ideali forti, di principi deontologici chiari. Fin dal primo momento non abbiamo avuto paura di metterci contro gli elefanti, noi piccoli topini appena usciti dalla tana. Siamo stati derisi, criticati, minimizzati, calunniati, screditati… Siamo stati presi di mira da elefanti la cui vita poteva tranquillamente andare avanti e invece continuano ad osservarci e non lasciano occasione per attaccarci o limitarci nell’azione sindacale. Per fortuna che i colleghi hanno capito la nostra buona azione e volontà e sono consapevoli che solo nel dare fiducia e supporto al nuovo è possibile davvero poter sperare in un futuro lavorativo migliore.

Dopo un anno questa sfida per un futuro lavorativo migliore è ancora più forte. Dopo un anno abbiamo realizzato il 50% di quanto prevede il nostro Statuto con la creazione di 4 sindacati autonomi federati (SAF), servizi fiscali e di patronato, ufficio legale e FeNSIRFormazione per l’aggiornamento e la formazione del personale. Ai nostri iscritti a parte situazioni speciali e comunque concordato, oltre la tessera non è stato chiesto un centesimo. Non abbiamo voluto alcun vincolo scritto per essere fedeli alla Costituzione ma chiediamo serietà e rispetto della parola data.

Sembrerà strano ma siamo riusciti a mettere su in soli 10 mesi quanto altri sindacato storici hanno creato in decenni.

La prossima sfida è raggiungere capillarmente i territori decentralizzando il sindacato con la creazione delle segreterie territoriali, provinciali e regionali FeNSIR espressione unitaria delle singole specificità. FeNSIR la nostra sfida consapevole e auguri a tutti noi iscritti

Giuseppe Favilla

segretario generale

Circolare sulle supplenze.

Con qualche giorno di anticipo rispetto agli anni precedenti  è stata pubblicata ieri la circolare ministeriale che disciplina l’assegnazione dei contratti a tempo determinato del prossimo anno scolastico. Queste le principali indicazioni:

-le priorità di scelta sede restano per i docenti beneficiari degli art. 21, 33 comma 6 e 33 comma 5 e 7 della legge 104/92 solo in relazione agli aspiranti individuati nello stesso turno di nomina;

-confermata la mini call veloce per gli iscritti in gps sostegno 1 fascia per i posti residuati dalla fase ordinaria; non potranno partecipare a questa procedura coloro che, nelle nomine provinciali hanno omesso preferenze e non stati quindi assegnatari di alcun incarico;

-i docenti di ruolo (solo se con anno di prova superato) potranno partecipare alle procedure GPS per l’individuazione su altra cdc/ordine avvalendosi dell’ex art 36 ccnl 2006/09;

-per i docenti vincitori dello straordinario bis ogni UST provvederà alle convocazioni per cdc utilizzando il sistema INR (anche in questo caso si tratta di nomine a td finalizzate al ruolo);

-in attesa del nuovo concorso, le cattedre di ed. motoria alla primaria saranno assegnate ai docenti presenti in GPS nelle cdc A048-A049 ;

L’avvio dell’iter  di assegnazione delle supplenze seguirà la fase di immissione in ruolo del personale individuato con procedura ordinaria e della call veloce per gli idonei GM e iscritti in GAE.

Il Ministero ha pubblicato nella giornata del 19 luglio la circolare con cui si danno indicazioni relativamente il conferimento delle supplenze, sia finalizzate al ruolo per il sostegno, che per gli altri posti e classi di concorso.

ASSEGNAZIONI E UTILIZZI 15 GIUGNO – 5 LUGLIO docenti; ATA 21 GIUGNO – 7 LUGLIO

In data 13 giugno è stata firmata l’intesa riguardo le assegnazioni e utilizzi. I docenti e il personale ATA interessato a produrre domanda può prenotare uno slot ed essere assistito/a a distanza.

PRENOTA LA CONSULENZA A DISTANZA (link attivo a breve)

La richiesta di assegnazione provvisoria è vincolata a precise motivazioni e può essere indicata solo una provincia e nel caso dei docenti di religione di una sola diocesi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate nelle stesse date e utilizzeranno dei modelli di domanda pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella sezione Mobilità e devono essere presentateall’Ufficio scolastico territorialmente competente mediante PEC.

I docenti assunti da GPS e in base al comma 9 bis devono presentare la domanda cartace, in quanto non sono ancora non profilati come docenti di ruolo sul sistema POLIS.

Il modulo per la domanda sono pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Anche i docenti di religione cattolica e il personale educativo devono presentare le domande su carta, usando il modulo specifico. La stessa procedura vale anche per il personale ATA

Tutte le domande inviate in formato cartaceo devono essere spedite seguendo le modalità stabilite tramite PEC.

Non sono previsti vincoli dunque, tutti gli insegnanti assunti in  ruolo – compresi assunti GPS sostegno e concorso straordinario bis – potranno produrre domanda, a patto che siano soddisfatti i requisiti sopra descritti.

Ecco la modulistica UFFICIALE:

  1. Modulo U1 2023
  2. Modulo U2 2023
  3. Modulo U3 2023
  4. Modulo U4 2023
  5. Modulo AP1 2023
  6. Modulo AP2 2023
  7. Modulo AP3 2023
  8. Modulo AP4 2023
  9. Modulo UE – utilizzazione e assegnazione provvisoria personale educativo
  10. Modulo UR1 2023
  11. Modulo UR2 2023
  12. Autodichiarazione percorso specializzazione su sostegno
  13. Autodichiarazione servizio su sostegno
  14. Domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
  15. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola dell’infanzia
  16. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola primaria
  17. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di primo grado
  18. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di secondo grado