SAIR

CONTRATTO TRASFERIMENTI DOCENTI E ATA: firmata l’ipotesi Triennio 2025/26-2026/27-2027/28

Nella giornata del 29 gennaio l’Amministrazione e le sigle dei sindacati rappresentativi hanno firmato l’Ipotesi di Accordo Contrattuale per il triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 riguardo la Mobilità (trasferimenti) docenti e ATA. (Scarica qui il CCNI)

“Dalla prima lettura del Contratto, le Organizzazioni firmatarie hanno fatto un ennesimo buco nell’acqua: permangono di fatto i vincoli anche se con qualche limatura. Si poteva fare di più? Sicuramente sì ma ad oggi il muro di gomma del ministero continua, nonostante il cambio di governo, ad essere sempre lo stesso” Afferma Giuseppe Favilla Segretario Generale della Fensir.

Le domande a partire dalla metà di febbraio.

Il CCNI 2025/28 nel rispetto delle disposizioni legislative, disciplina l’applicazione di:

  1. vincolo triennale legato alla preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti nel movimento, vincolo di cui all’art. 58/2, lettera f), del DL n. 73/2021;
  2. vincolo triennale per i docenti neoassunti di cui al combinato disposto dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/17, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL n. 36/2022, e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL n. 44/2023;
  3. vincolo triennale per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno di cui all’art. 5/10 del DL n. 44/2023 e all’art. 14/1, lettera c)- bis, del DL n. 19/2024 (che ha prorogato la predetta procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia sostegno, inizialmente prevista per il solo a.s. 23/24 e adesso prorogata sino al 31/12/2025).

A questi si aggiungono il vincolo espresso mediante puntuale precedenza:

Secondo il CCNI 2025-28, il docente, che ottiene il trasferimento volontario o il passaggio di ruolo/cattedra in una delle sedi, ossia scuoleindicate puntualmente (cioè indicando il codice scuola) nella domanda, non potrà presentare istanza di mobilità (trasferimento e/o passaggio) per il triennio successivo. 

Il vincolo si applica in caso di trasferimento o passaggio sia comunale sia provinciale che interprovinciale, cioè in tutte e tre le fasi della mobilità. con il soddisfacimento della richiesta e l’assegnazione in una delle scuole indicate nella domanda, non si potrà presentare nuove istanza per il triennio successivo, indipendentemente se il movimento sia stato ottenuto nell’ambito del comune o della provincia nonché tra province diverse.

vincolo per i neoassunti in ruolo riguarda tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2023/24, i quali devono rimanere nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre annicompreso il predetto anno di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione

QUANDO NON SI APPLICA IL VINCOLO?

  1. in caso si ottenga uno dei movimenti suddetti tramite preferenza sintetica (comune, distretto, provincia. Quest’ultima preferenza si può esprimere solo in caso di movimenti interprovinciali);
  2. ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del medesimo CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza medesima;
  3. ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa

DEROGHE AI VINCOLI

LNel CCNI mobilità 2025/28, vengono recepite le deroghe previste dall’art. 34/8 CCNL 19/21, secondo cui ai docenti soggetti ai vincoli sopra illustrati (vincolo per preferenza, vincolo neoassunti in ruolo, vincolo assunti GPS) è garantita comunque la partecipazione alle procedure di mobilità, ossia possono presentare domanda di trasferimento e/o passaggio, a condizione che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

 docenti vincolati ma rientranti in una delle deroghe sopra riportate, ai fini della fruizione delle medesime:

  • dovranno allegare alla domanda di trasferimento e/o passaggio una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante una delle suddette condizioni;
  • nei casi di cui alle lettere b), c) e d) sopra riportate, oltre alla dichiarazione suddetta, dovranno allegare all’istanza la documentazione e/o certificazione comprovante la specifica situazione (come ad esempio certificazioni relative alla condizione di invalidità e/o alla condizione di disabilità), secondo le indicazioni che saranno fornite nell’OM che disciplinerà la mobilità per l’a.s. 2025/26;
  • dovranno indicare nella domanda come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere.

Riguardo all’ultimo punto si precisa che:

  • è possibile indicare il comune di residenza dei figli o degli assistiti, a condizione che gli stessi, alla data di pubblicazione dell’OM che disciplinerà i movimenti per l’a.s. 2025/26, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza va attestata con dichiarazione personale (ai sensi del DPR 445/2000), in cui indicare la citata decorrenza dell’iscrizione anagrafica;
  • in mancanza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (per mancanza di posti di richiedibili si intende che, ad esempio, nelle scuole presenti non è prevista la classe di concorso dell’interessato ovvero perché si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado) è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore ma che abbia una sede/plesso nel comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non potrà essere accolta;
  • nel caso di docenti con disabilità personale (art. 21 o 33 della legge 104/92), ai fini dell’accoglimento della domanda, gli stessi devono indicare come prima preferenza il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.

CHI POTRA’ DUNQUE PRESENTARE DOMANDA DI TRASFERIMENTO a.s. 2025/26?

Considerato che i vicoli succitati sono vigenti dagli anni scorsi, vediamo di seguito chi potrà o meno presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2025/26.

  • se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell’a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l’a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  • se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  • senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda;
  • senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l’a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l’a.s. 25/26).

Non possono presentare domanda, se non rientranti in nessuna delle suddette deroghe:

  • i neoassunti a.s. 2024/25;
  • i docenti assunti nell’a.s. 2023/24;
  • i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.

NOVITA’ RIGUARDO IL PASSAGGIO DA UN GRADO ALL’ALTRO

Il CCNI presenterà una importante novità. Per richiedere il passaggio su posto di sostegno da un grado all’altro non sarà necessaria l’abilitazione nel grado richiesto, ma solo il titolo di specializzazione. Dunque indipendentemente dell’abilitazione riguardo la propria disciplina (ad esempio Lettere) si può chiedere di passare dalla scuola primaria posto comune alle secondaria di secondo grado purchè in possesso della specializzazione su sostegno nella secondaria di secondo grado. Naturalmente è conditio sine qua non:

  1. superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda;
  2. specializzazione su sostegno per il grado richiesto.

Sintesi by OS

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TRASFERIMENTI SCUOLA 2024: ecco le date

Salvo rettifica da parte delle Ordinanze Ministeriali che saranno pubblicate a breve sulla mobilità riportiamo le date per espletare il proprio diritto al trasferimento.

Personale docente: dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024
Docenti di religione cattolica di ruolo: dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024 (modalità cartacea)
Personale educativo: dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024
Personale ATA: dall’8 marzo 2024 al 25 marzo 2024

PER PRENOTARE UN APPUNTAMENTO PER SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE SCRIVERE A: docenti@sadoc.it oppure segreteria@sadoc.it, segreteria@saata.fensir.it, segreteria@fensir.it

RIMANIAMO IN ATTESA DELLE ORDINANZE E DELLA MODULISTICA.

MODULISTICA 2023/24 (da aggiornare)

TABELLE DI VICINORIETA’

leggi anche Mobilità personale scuola: firmate le modifiche

Concorso straordinario IRC: Valditara ha firmato il decreto

Il Ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha firmato ieri il decreto che disciplina le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Il provvedimento, attuativo delle recenti novità introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge n. 75 dello scorso 22 giugno, recependo i requisiti stabiliti dalla legge, ammette a partecipare i candidati in possesso, congiuntamente, della certificazione di idoneità diocesana e con almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, oltre che dei titoli di qualificazione professionale previsti dall’Intesa con la CEI. I candidati dovranno possedere altresì i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni. 

A queste procedure sarà destinato il settanta per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/25 e per gli anni successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito. 

Dopo vent’anni dall’ultimo concorso, si avvia così una fase di reclutamento a tempo indeterminato per l’insegnamento della religione cattolica che, nel portare a soluzione una situazione critica che interessa migliaia di persone, assicurerà stabilità e continuità didattica.

FONTE SITO MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-straordinario-irc

ISCRIVITI AL CORSO DI PREPARAZIONE: https://formazione.fensir.it/elenco-corsi/concorso-straordinario-religione/

II Corso è gratuito per gli iscritti al sindacato, ISCRIVITI

Mariangela Mapelli, la nuova segretaria del SAIR

È la bergamasca Mariangela Mapelli la nuova Segretaria Nazionale eletta dal Consiglio Nazionale a seguito delle dimissioni di Attilio Piacente che rimane comunque nella Segreteria Nazionale al servizio dei docenti di religione.

Mariangela, 51 anni, attualmente docente di religione nella scuola primaria, ha insegnato in ogni ordine e grado. Fino ad oggi ha ricoperto la carica di Segretaria Provinciale di Bergamo ed è responsabile del Caf Centrale del Sindacato, abilitata alla professione di “operatore Caf”.

“Desidero portare nell’attività sindacale quotidiana con il SAIR un volto accogliente dell’associazione, che si pone accanto alle problematiche di ciascun docente di religione. Le questioni ancora aperte, come ben noto, riguardano soprattutto l’infinito stallo del precariato, il ruolo del docente di religione negli esami di Stato e la progressiva equiparazione al restante personale della scuola. Ad esempio il reclutamento a tempo determinato: nelle province autonome è affidato all’amministrazione” così afferma Mariangela dopo l’elezione.

“Ringrazio tutti coloro che con me lavoreranno nel dare supporto ai docenti di religione cattolica; che con me lotteranno per la conquista del ruolo, per tutti, subito senza ulteriori attese. Da troppo tempo stiamo aspettando, anche dopo l’emanazione della norma, che si adempia a quanto previsto dalla legge.

Ringrazio coloro i quali, anche dietro le quinte, ogni giorno lavorano per noi nei vari settori: Gaetano per il supporto nei ricorsi; Samanta, per l’impegno settimanale nell’invio delle newsletter; Leonardo e Giovanna per gli aspetti didattici nell’IRC, grazie a Didablog un sito di successo, seguito da centinaia di colleghi; Attilio per il supporto legale; Grazia, Renato e Mariella per le ricostruzioni di carriera; Domenico per aver dato la disponibilità per il potenziamento del SAIR nei social; Paolo per Agorà IRC, la rivista professionale per gli insegnanti di religione e tutta la redazione.

Il cambio di segreteria si pone nell’ottica della continuità nel cambiamento e nel potenziamento del SAIR tra i docenti di religione. Nelle prossime settimane insieme a Fensir Formazione dissemineremo la formazione gratuita per gli iscritti verso i concorsi straordinari e ordinari, coinvolgeremo i colleghi per la nuova rivista di didattica per la secondaria, grazie al supporto di Leonardo e Giovanna e di quanti, docenti della secondaria, vorranno collaborare.

Un grazie, in particolare, va anche ad Alessio Pizzini, vice segretario nazionale, il mio e più stretto collaboratore che mi sopporterà in questo nuovo ed entusiasmante compito”.

Il SAIR, è un sindacato giovane, ma ha le sue origini negli anni 80. È stato il primo sindacato dei docenti di religione. Negli anni 2000 dopo una fase di riflessione i suoi fondatori hanno deciso di non continuare con l’esperienza. Grazie all’intuito del segretario della Fensir Giuseppe Favilla, è stato rifondato come Nuovo SAIR.

La Fensir e il SAIR augurano alla Segreteria Nazionale e a tutto il SAIR di essere portatori di novità e di una rinnovata volontà di giustizia e verità a favore del personale docente di religione.

La redazione

FeNSIR compie un anno: una sfida consapevole

Tra l’8 e il 9 agosto veniva resa pubblica da parte di un gruppo di docenti la volontà di creare un nuovo sindacato. A dirla tutta dal punto di vista giuridico era già nato ma essendo comunque uomini e donne aperti al dialogo e al confronto, fino al 2 di agosto credevamo che le ostilità passate potevano essere risolte e poter non dare corso al nuovo progetto. Purtroppo non fu più possibile il dialogo e lo stesso orizzonte politico, organizzativo nonché di ideali non era più in linea con quello precedente. Per oltre due mesi siamo rimasti in attesa di trovare una via di dialogo ma nonostante i giorni passassero nulla di fatto è cambiato e allora ci siamo detti: “dobbiamo creare un sindacato che vada alle radici del sindacalismo stesso: un sindacato che sappia dare voce a tutti e a ciascuno. Che sappia mettersi accanto al lavoratore della scuola e dell’università valorizzando il profilo professionale”. Non abbiamo pensato di cambiare sindacato, ma abbiamo pensato fin da subito di fondare un nuovo sindacato, con tutti i rischi e i pericoli che ciò avrebbe comportato. Fare un sindacato non è solo diffusione di servizi che immediatamente abbiamo risolto grazie anche all’esperienza maturata, ma ciò che contava e conta veramente è la disseminazione di ideali forti, di principi deontologici chiari. Fin dal primo momento non abbiamo avuto paura di metterci contro gli elefanti, noi piccoli topini appena usciti dalla tana. Siamo stati derisi, criticati, minimizzati, calunniati, screditati… Siamo stati presi di mira da elefanti la cui vita poteva tranquillamente andare avanti e invece continuano ad osservarci e non lasciano occasione per attaccarci o limitarci nell’azione sindacale. Per fortuna che i colleghi hanno capito la nostra buona azione e volontà e sono consapevoli che solo nel dare fiducia e supporto al nuovo è possibile davvero poter sperare in un futuro lavorativo migliore.

Dopo un anno questa sfida per un futuro lavorativo migliore è ancora più forte. Dopo un anno abbiamo realizzato il 50% di quanto prevede il nostro Statuto con la creazione di 4 sindacati autonomi federati (SAF), servizi fiscali e di patronato, ufficio legale e FeNSIRFormazione per l’aggiornamento e la formazione del personale. Ai nostri iscritti a parte situazioni speciali e comunque concordato, oltre la tessera non è stato chiesto un centesimo. Non abbiamo voluto alcun vincolo scritto per essere fedeli alla Costituzione ma chiediamo serietà e rispetto della parola data.

Sembrerà strano ma siamo riusciti a mettere su in soli 10 mesi quanto altri sindacato storici hanno creato in decenni.

La prossima sfida è raggiungere capillarmente i territori decentralizzando il sindacato con la creazione delle segreterie territoriali, provinciali e regionali FeNSIR espressione unitaria delle singole specificità. FeNSIR la nostra sfida consapevole e auguri a tutti noi iscritti

Giuseppe Favilla

segretario generale

Circolare sulle supplenze.

Con qualche giorno di anticipo rispetto agli anni precedenti  è stata pubblicata ieri la circolare ministeriale che disciplina l’assegnazione dei contratti a tempo determinato del prossimo anno scolastico. Queste le principali indicazioni:

-le priorità di scelta sede restano per i docenti beneficiari degli art. 21, 33 comma 6 e 33 comma 5 e 7 della legge 104/92 solo in relazione agli aspiranti individuati nello stesso turno di nomina;

-confermata la mini call veloce per gli iscritti in gps sostegno 1 fascia per i posti residuati dalla fase ordinaria; non potranno partecipare a questa procedura coloro che, nelle nomine provinciali hanno omesso preferenze e non stati quindi assegnatari di alcun incarico;

-i docenti di ruolo (solo se con anno di prova superato) potranno partecipare alle procedure GPS per l’individuazione su altra cdc/ordine avvalendosi dell’ex art 36 ccnl 2006/09;

-per i docenti vincitori dello straordinario bis ogni UST provvederà alle convocazioni per cdc utilizzando il sistema INR (anche in questo caso si tratta di nomine a td finalizzate al ruolo);

-in attesa del nuovo concorso, le cattedre di ed. motoria alla primaria saranno assegnate ai docenti presenti in GPS nelle cdc A048-A049 ;

L’avvio dell’iter  di assegnazione delle supplenze seguirà la fase di immissione in ruolo del personale individuato con procedura ordinaria e della call veloce per gli idonei GM e iscritti in GAE.

Il Ministero ha pubblicato nella giornata del 19 luglio la circolare con cui si danno indicazioni relativamente il conferimento delle supplenze, sia finalizzate al ruolo per il sostegno, che per gli altri posti e classi di concorso.

ASSEGNAZIONI E UTILIZZI 15 GIUGNO – 5 LUGLIO docenti; ATA 21 GIUGNO – 7 LUGLIO

In data 13 giugno è stata firmata l’intesa riguardo le assegnazioni e utilizzi. I docenti e il personale ATA interessato a produrre domanda può prenotare uno slot ed essere assistito/a a distanza.

PRENOTA LA CONSULENZA A DISTANZA (link attivo a breve)

La richiesta di assegnazione provvisoria è vincolata a precise motivazioni e può essere indicata solo una provincia e nel caso dei docenti di religione di una sola diocesi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate nelle stesse date e utilizzeranno dei modelli di domanda pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella sezione Mobilità e devono essere presentateall’Ufficio scolastico territorialmente competente mediante PEC.

I docenti assunti da GPS e in base al comma 9 bis devono presentare la domanda cartace, in quanto non sono ancora non profilati come docenti di ruolo sul sistema POLIS.

Il modulo per la domanda sono pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Anche i docenti di religione cattolica e il personale educativo devono presentare le domande su carta, usando il modulo specifico. La stessa procedura vale anche per il personale ATA

Tutte le domande inviate in formato cartaceo devono essere spedite seguendo le modalità stabilite tramite PEC.

Non sono previsti vincoli dunque, tutti gli insegnanti assunti in  ruolo – compresi assunti GPS sostegno e concorso straordinario bis – potranno produrre domanda, a patto che siano soddisfatti i requisiti sopra descritti.

Ecco la modulistica UFFICIALE:

  1. Modulo U1 2023
  2. Modulo U2 2023
  3. Modulo U3 2023
  4. Modulo U4 2023
  5. Modulo AP1 2023
  6. Modulo AP2 2023
  7. Modulo AP3 2023
  8. Modulo AP4 2023
  9. Modulo UE – utilizzazione e assegnazione provvisoria personale educativo
  10. Modulo UR1 2023
  11. Modulo UR2 2023
  12. Autodichiarazione percorso specializzazione su sostegno
  13. Autodichiarazione servizio su sostegno
  14. Domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
  15. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola dell’infanzia
  16. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola primaria
  17. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di primo grado
  18. Modulo assegnazione docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di secondo grado