SAIR

Stipendi dei docenti di religione: dal 2025 assenti voci retributive per gli incaricati annuali senza ricostruzione di carriera

Il FENSIR–SAIR denuncia una disparità retributiva sistematica a danno dei docenti di religione incaricati annuali senza ricostruzione di carriera

Da febbraio 2025, nei cedolini stipendiali di numerosi docenti di religione incaricati annuali senza ricostruzione di carriera, risultano assenti alcune voci retributive previste dal contratto collettivo nazionale. L’anomalia, riscontrata in diverse regioni, riguarda esclusivamente i docenti con contratto a tempo determinato che non hanno ancora ottenuto il riconoscimento della carriera pregressa.

Nei cedolini dei colleghi con analogo inquadramento (KR08) ma con ricostruzione di carriera già effettuata, le stesse voci risultano regolarmente presenti. Il FENSIR–SAIR, sulla base di numerose segnalazioni ricevute, ha attivato le necessarie interlocuzioni con la Ragioneria Generale dello Stato e il sistema NoiPA del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Voci stipendiali assenti

L’analisi dei cedolini mostra la completa assenza, per gli incaricati annuali senza ricostruzione di carriera, delle seguenti voci:

  • Indennità di vacanza contrattuale: prevista in attesa del rinnovo contrattuale, non compare da febbraio 2025.
  • Anticipo rinnovo CCNL 2022–2024: anche questa prevista ma non compare sui cedolini.

Si evidenzia inoltre che la voce “Esonero contributivo IVS” (cuneo fiscale), applicata fino al 2024, è stata rimossa per tutti i dipendenti pubblici a partire dal 2025, e non costituisce quindi una discriminazione specifica ma generalizzata e penalizzante.


Disparità tra profili uguali

Le differenze riscontrate determinano una riduzione significativa dello stipendio netto mensile, che colpisce solo i docenti di religione incaricati annuali privi di ricostruzione di carriera, pur svolgendo le stesse funzioni e avendo lo stesso inquadramento dei colleghi stabilizzati.

VoceCon ricostruzione di carrieraSenza ricostruzione di carriera
Indennità vacanza contrattualePresenteAssente
Anticipo rinnovo CCNLErogatoNon erogato

L’intervento del FENSIR–SAIR

A seguito delle segnalazioni ricevute, il FENSIR–SAIR ha formalmente chiesto chiarimenti agli uffici preposti. La Segretaria Nazionale, Mariangela Mapelli, ha dichiarato:

“Dopo diverse segnalazioni da parte dei colleghi di religione incaricati annuali, abbiamo provveduto a segnalare alla Ragioneria Generale dello Stato l’anomalia, così anche al sistema NOIPA del Ministero delle Finanze. Riteniamo che l’errore sia diffuso e non percepito e come organizzazione vogliamo intervenire affinché venga riconosciuto quanto legittimamente spettante.”

Il sindacato ha richiesto:

  • Il ripristino delle voci stipendiali mancanti;
  • Il riconoscimento degli arretrati maturati;
  • Una verifica tecnica centralizzata da parte del sistema NoiPA.

Nota sul taglio del cuneo fiscale

Il 2024 è stato contraddistinto da un aumento temporaneo degli stipendi netti, dovuto all’applicazione del taglio del cuneo fiscale previsto dalla legge di bilancio. Tuttavia, da gennaio 2025, tale misura non è più applicata, e ciò ha comportato un abbassamento generalizzato del netto in busta per il personale della scuola.

In merito, il Segretario Generale FENSIR, Giuseppe Favilla, ha dichiarato:

“Dopo un anno, il 2024, nel quale il taglio del cuneo fiscale ha dato una falsa illusione di uno stipendio più elevato, da gennaio 2025, ci ritroviamo con uno stipendio di circa 100 euro in meno, senza un rinnovo contrattuale decente ma di un anticipo che, da un’analisi del nostro centro studi, risulta essere già il 70-80% di quanto sarà erogato con il rinnovo contrattuale. Altro che rinnovo, più che altro si tratta di elemosina.”

Il sindacato sottolinea come il ritardo nel rinnovo contrattuale e la fine delle agevolazioni fiscali stiano penalizzando in particolare le fasce di personale più fragili, come gli incaricati annuali senza carriera, il personale ATA e i docenti a tempo determinato in generale.

Il FENSIR–SAIR continuerà a monitorare la situazione e a tutelare i docenti coinvolti. L’obiettivo è il ripristino della parità retributiva per tutti i lavoratori inquadrati nello stesso profilo, indipendentemente dalla stabilità contrattuale o dalla ricostruzione di carriera.

Il sindacato invita tutti i docenti di religione incaricati annuali senza ricostruzione di carriera a verificare i propri cedolini e a segnalare eventuali anomalie alle sedi FENSIR–SAIR di riferimento.

RPD anche ai precari: due sentenze confermano il diritto. La Fensir: “Giustizia per chi lavora, senza distinzioni contrattuali”

Due Tribunali. Due sentenze. Un principio comune: nessuna discriminazione salariale tra docenti a tempo determinato e indeterminato. Le recenti pronunce dei Tribunali di Udine (n. 697/2023) e Latina (n. R.G. 319/2024) hanno riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) anche al personale precario, sottolineando l’illegittimità di trattamenti economici differenziati a parità di mansioni svolte.

Una svolta giuridica che segna un passo decisivo nella battaglia per l’equità nel mondo scolastico, portata avanti con determinazione dal sindacato Fensir, da anni in prima linea nella difesa dei diritti del personale docente e ATA con contratti a termine.

Due tribunali, stesso principio: il lavoro ha lo stesso valore, sempre

A Udine, il giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento di € 7.401,05 a favore di un docente precario, affermando che:

“Anche per i supplenti temporanei si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in ragione delle quali il trattamento accessorio è stato istituito.”

A Latina, pochi mesi dopo, un’altra docente precaria ha ottenuto giustizia. Il Tribunale ha accolto il ricorso patrocinato dall’avv. Giovanni Battista Mascheretti, legale del Fensir, condannando il Ministero al pagamento di € 1.580,55. In questa occasione, il giudice ha sottolineato:

“La contrattazione collettiva non fa alcuna differenza tra docenti con supplenze brevi e saltuarie, docenti incaricati fino al 30 giugno o 31 agosto e docenti di ruolo. […] Non appare possibile desumere l’esclusione della corresponsione della RPD al lavoratore che svolga supplenze per brevi periodi.”

Fensir: “Una battaglia di civiltà. E non ci fermeremo qui”

Per il Segretario Generale del Fensir, Giuseppe Favilla, queste decisioni rappresentano una svolta che dà voce a un’ingiustizia annosa:

“La sentenza mette in risalto la profonda ingiustizia ancora una volta perpetrata nei confronti del personale precario effettuando una differenza di trattamento tra persone che svolgono professionalmente lo stesso identico servizio: siamo pronti ad impugnare in ogni tribunale d’Italia e debellare questa ingiustizia”.

Anche l’avv. Giovanni Battista Mascheretti, legale della Fensir e difensore in entrambe le cause, ha dichiarato:

“Una sentenza importante che sottolinea la necessità di trovare una soluzione legislativa, ma finché tale soluzione non sarà trovata è nostro dovere professionale difendere il personale supplente, docente o ATA, nell’ottenimento di un diritto oggettivo qual è la parità di trattamento salariale”.

Un segnale concreto per migliaia di lavoratori precari

Le due sentenze non hanno valore di precedente vincolante, ma rappresentano un forte segnale giurisprudenziale: un invito alla coerenza e al rispetto dei principi europei sul lavoro, che vietano disparità di trattamento non oggettivamente giustificate.

In un sistema scolastico che si regge sempre più spesso sul contributo dei supplenti brevi, è inaccettabile che il contratto diventi lo strumento per giustificare un trattamento economico differente a fronte di identiche responsabilità, impegno e competenze.

Fensir: tutela, supporto, azione

Il sindacato Fensir conferma il proprio impegno concreto accanto a docenti e personale ATA precari. Attraverso un’articolata rete legale e sindacale, il Fensir sostiene ricorsi individuali e collettivi in tutta Italia per affermare un principio semplice ma rivoluzionario: lo stesso lavoro merita lo stesso riconoscimento.

Chi ha prestato supplenze brevi negli ultimi anni può aver diritto alla RPD. Il Fensir invita tutti i lavoratori interessati a contattare le sedi territoriali per una verifica gratuita della propria posizione.

Ferie non godute ai precari: il Ministero si difende, la FENSIR contrattacca

Favilla (FENSIR): “La solita beffa ai danni dei più deboli. Ora basta!”

Con una circolare ministeriale prot. n. 75233 del 27/03/2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito nuove indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali in merito alla liquidazione delle ferie non godute da parte del personale docente assunto con contratto a tempo determinato.

Un intervento che arriva dopo numerose sentenze favorevoli ai lavoratori e orientamenti chiari della Corte di Cassazione, che ha stabilito – con ordinanze come la n. 16715/2024 e la n. 14268/2022 – che i docenti precari hanno diritto all’indennità per le ferie maturate e non fruite, a meno che l’amministrazione non dimostri di averli messi nelle condizioni di goderne realmente.

Il contesto normativo: tra Italia ed Europa

Il riferimento normativo principale rimane l’art. 5, comma 8, del DL 95/2012, che ha introdotto un divieto generale alla monetizzazione delle ferie per tutto il pubblico impiego, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica. Tuttavia, una deroga inserita nella legge 228/2012 consente – solo al personale scolastico precario – la liquidazione delle ferie limitatamente ai giorni non fruibili per cause oggettive, come la breve durata dei contratti.

La Corte di Cassazione, in linea con il diritto europeo (direttiva 2003/88/CE e Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE), ha però ribadito che non si può presumere la fruizione automatica delle ferie durante la sospensione delle lezioni, se il docente non ha ricevuto una comunicazione chiara e tempestiva che lo invitasse a prenderle, con avvertimento espresso della loro possibile perdita.

La circolare del 27 marzo: responsabilità scaricate sui dirigenti

La risposta del Ministero è stata quella di scaricare la responsabilità gestionale sui dirigenti scolastici, invitandoli a notificare formalmente ai supplenti l’invito a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività. In caso contrario – si legge nella circolare – non sarà possibile richiedere l’indennità sostitutiva.

Favilla (FENSIR): “Una beffa burocratica”

Il Segretario Generale della FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, non ci sta:

Si tratta dell’ennesimo escamotage dell’amministrazione per giustificare una profonda ingiustizia. Tutti sappiamo che le ferie dei supplenti venivano spesso caricate nei periodi di sospensione didattica come Natale e Pasqua, e ciò senza un reale margine di scelta per i lavoratori.”
“È una norma figlia della spending review – aggiunge – che penalizza il personale a tempo determinato non solo sul piano contrattuale, ma anche umano: niente contratto fino al 31 agosto, ferie caricate in modo automatico, e nessuna reale parità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo. È una beffa nella beffa.

Un clima di tensione nelle scuole

A complicare ulteriormente il quadro, stanno emergendo segnalazioni gravi da parte dei lavoratori: in alcune scuole, i dirigenti scolastici pretendono la firma obbligatoria di presa visione delle circolari sulle ferie, e in caso di rifiuto minacciano sanzioni disciplinari. “Un atteggiamento che rischia di trasformarsi in abuso, poiché la presa visione non equivale a un’accettazione del contenuto si è messi a conoscenza di quanto comunicato dall’Amministrazione, ma la mancata presa visione non può trasformarsi in sanzione disciplinare: il personale in servizio conosce benissimo quali sono le proprie funzioni e responsabilità!” Conclude Favilla.

La FENSIR: “Basta ipocrisie. Servono tutele vere per i precari”

Per la FENSIR è tempo di interventi strutturali, non di norme tampone o cavilli burocratici. Il diritto alle ferie è un diritto fondamentale, riconosciuto dalla legislazione nazionale, comunitaria e dalla stessa Cassazione. Continuare a ignorare questa realtà significa accettare una scuola costruita sulla discriminazione e sulla precarietà sistemica. Inoltre se queste non sono godute devono tornare ad essere monetizzate in toto.

“Serve una svolta culturale e normativa – conclude Favilla –. Il precario non è un dipendente di serie B. Deve poter lavorare e vivere con dignità, senza dover ogni anno lottare per il riconoscimento di diritti basilari come le ferie retribuite.”

SCARICA QUI LA CIRCOLARE MINISTERIALE

Graduatorie ATA 2024/2027: in arrivo le indicazioni per sciogliere la riserva entro il 30 aprile

Per chi è stato inserito nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA senza la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD), il tempo stringe: il 30 aprile 2025 è il termine ultimo per regolarizzare la propria posizione. La CIAD è un requisito obbligatorio per tutti i profili, ad eccezione del collaboratore scolastico.

A breve il Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblicherà una circolare con le istruzioni operative per sciogliere la riserva. Le indicazioni riguarderanno anche chi avrà sostenuto gli esami per la certificazione entro la scadenza, ma sarà ancora in attesa dell’attestato ufficiale.

Per chi deve ancora ottenere la certificazione, una valida opportunità è rappresentata da Fensir, che offre la possibilità di conseguire la CIAD DigComp 2.2. riconosciuta da ACCREDIA, con un contributo economico agevolato pensato proprio per chi intende aggiornare la propria posizione nelle graduatorie.

Per conseguire la Certificazione scarica il modulo, iscriviti al sindacato e con soli €130,00 otterrai la CIAD IdCert ACCREDIA. L’iscrizione al sindacato è condizione inderogabile.

INVIA I SEGUENTI DOCUMENTI a segreteria@formazione.fensir.it :

  1. Modulo iscrizione Sindacato;
  2. Copia versamento di €130,00 IBAN IT33G0845311102000000235086 (quota associativa e integrazione). ATTENZIONE se NON sei ancora in servizio nella scuola il versamento è di €165,00 (€130,00+€35,00 iscrizione annuale). Per coloro che sono in servizio la condizione minima è la delega con trattenuta sullo stipendio. La permanenza minima nel sindacato è in questo caso di 5 mesi effettivi dalla trattenuta, qualora dovesse avvenire revoca prima di tale data sarà emessa fattura compensativa fino al raggiungimento di €249,00 (prezzo pieno).
  3. Documento di riconoscimento.
  4. È sempre possibile l’acquisto al costo di €249,00 senza alcun vincolo (in tal caso bisogna contattare segreteria@formazione.fensir.it per le modalità di versamento.
  5. PER GLI ISCRITTI AL SINDACATO Copia versamento di €130,00 IBAN IT33G0845311102000000235086 causale: “integrazione quota associativa”.

CONTRATTO TRASFERIMENTI DOCENTI E ATA: firmata l’ipotesi Triennio 2025/26-2026/27-2027/28

Nella giornata del 29 gennaio l’Amministrazione e le sigle dei sindacati rappresentativi hanno firmato l’Ipotesi di Accordo Contrattuale per il triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 riguardo la Mobilità (trasferimenti) docenti e ATA. (Scarica qui il CCNI)

“Dalla prima lettura del Contratto, le Organizzazioni firmatarie hanno fatto un ennesimo buco nell’acqua: permangono di fatto i vincoli anche se con qualche limatura. Si poteva fare di più? Sicuramente sì ma ad oggi il muro di gomma del ministero continua, nonostante il cambio di governo, ad essere sempre lo stesso” Afferma Giuseppe Favilla Segretario Generale della Fensir.

Le domande a partire dalla metà di febbraio.

Il CCNI 2025/28 nel rispetto delle disposizioni legislative, disciplina l’applicazione di:

  1. vincolo triennale legato alla preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti nel movimento, vincolo di cui all’art. 58/2, lettera f), del DL n. 73/2021;
  2. vincolo triennale per i docenti neoassunti di cui al combinato disposto dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/17, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL n. 36/2022, e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL n. 44/2023;
  3. vincolo triennale per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno di cui all’art. 5/10 del DL n. 44/2023 e all’art. 14/1, lettera c)- bis, del DL n. 19/2024 (che ha prorogato la predetta procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia sostegno, inizialmente prevista per il solo a.s. 23/24 e adesso prorogata sino al 31/12/2025).

A questi si aggiungono il vincolo espresso mediante puntuale precedenza:

Secondo il CCNI 2025-28, il docente, che ottiene il trasferimento volontario o il passaggio di ruolo/cattedra in una delle sedi, ossia scuoleindicate puntualmente (cioè indicando il codice scuola) nella domanda, non potrà presentare istanza di mobilità (trasferimento e/o passaggio) per il triennio successivo. 

Il vincolo si applica in caso di trasferimento o passaggio sia comunale sia provinciale che interprovinciale, cioè in tutte e tre le fasi della mobilità. con il soddisfacimento della richiesta e l’assegnazione in una delle scuole indicate nella domanda, non si potrà presentare nuove istanza per il triennio successivo, indipendentemente se il movimento sia stato ottenuto nell’ambito del comune o della provincia nonché tra province diverse.

vincolo per i neoassunti in ruolo riguarda tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2023/24, i quali devono rimanere nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre annicompreso il predetto anno di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione

QUANDO NON SI APPLICA IL VINCOLO?

  1. in caso si ottenga uno dei movimenti suddetti tramite preferenza sintetica (comune, distretto, provincia. Quest’ultima preferenza si può esprimere solo in caso di movimenti interprovinciali);
  2. ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del medesimo CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza medesima;
  3. ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa

DEROGHE AI VINCOLI

LNel CCNI mobilità 2025/28, vengono recepite le deroghe previste dall’art. 34/8 CCNL 19/21, secondo cui ai docenti soggetti ai vincoli sopra illustrati (vincolo per preferenza, vincolo neoassunti in ruolo, vincolo assunti GPS) è garantita comunque la partecipazione alle procedure di mobilità, ossia possono presentare domanda di trasferimento e/o passaggio, a condizione che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

 docenti vincolati ma rientranti in una delle deroghe sopra riportate, ai fini della fruizione delle medesime:

  • dovranno allegare alla domanda di trasferimento e/o passaggio una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante una delle suddette condizioni;
  • nei casi di cui alle lettere b), c) e d) sopra riportate, oltre alla dichiarazione suddetta, dovranno allegare all’istanza la documentazione e/o certificazione comprovante la specifica situazione (come ad esempio certificazioni relative alla condizione di invalidità e/o alla condizione di disabilità), secondo le indicazioni che saranno fornite nell’OM che disciplinerà la mobilità per l’a.s. 2025/26;
  • dovranno indicare nella domanda come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere.

Riguardo all’ultimo punto si precisa che:

  • è possibile indicare il comune di residenza dei figli o degli assistiti, a condizione che gli stessi, alla data di pubblicazione dell’OM che disciplinerà i movimenti per l’a.s. 2025/26, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza va attestata con dichiarazione personale (ai sensi del DPR 445/2000), in cui indicare la citata decorrenza dell’iscrizione anagrafica;
  • in mancanza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (per mancanza di posti di richiedibili si intende che, ad esempio, nelle scuole presenti non è prevista la classe di concorso dell’interessato ovvero perché si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado) è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore ma che abbia una sede/plesso nel comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non potrà essere accolta;
  • nel caso di docenti con disabilità personale (art. 21 o 33 della legge 104/92), ai fini dell’accoglimento della domanda, gli stessi devono indicare come prima preferenza il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.

CHI POTRA’ DUNQUE PRESENTARE DOMANDA DI TRASFERIMENTO a.s. 2025/26?

Considerato che i vicoli succitati sono vigenti dagli anni scorsi, vediamo di seguito chi potrà o meno presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2025/26.

  • se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell’a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l’a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  • se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  • senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda;
  • senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l’a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l’a.s. 25/26).

Non possono presentare domanda, se non rientranti in nessuna delle suddette deroghe:

  • i neoassunti a.s. 2024/25;
  • i docenti assunti nell’a.s. 2023/24;
  • i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.

NOVITA’ RIGUARDO IL PASSAGGIO DA UN GRADO ALL’ALTRO

Il CCNI presenterà una importante novità. Per richiedere il passaggio su posto di sostegno da un grado all’altro non sarà necessaria l’abilitazione nel grado richiesto, ma solo il titolo di specializzazione. Dunque indipendentemente dell’abilitazione riguardo la propria disciplina (ad esempio Lettere) si può chiedere di passare dalla scuola primaria posto comune alle secondaria di secondo grado purchè in possesso della specializzazione su sostegno nella secondaria di secondo grado. Naturalmente è conditio sine qua non:

  1. superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda;
  2. specializzazione su sostegno per il grado richiesto.

Sintesi by OS

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TRASFERIMENTI SCUOLA 2024: ecco le date

Salvo rettifica da parte delle Ordinanze Ministeriali che saranno pubblicate a breve sulla mobilità riportiamo le date per espletare il proprio diritto al trasferimento.

Personale docente: dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024
Docenti di religione cattolica di ruolo: dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024 (modalità cartacea)
Personale educativo: dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024
Personale ATA: dall’8 marzo 2024 al 25 marzo 2024

PER PRENOTARE UN APPUNTAMENTO PER SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE SCRIVERE A: docenti@sadoc.it oppure segreteria@sadoc.it, segreteria@saata.fensir.it, segreteria@fensir.it

RIMANIAMO IN ATTESA DELLE ORDINANZE E DELLA MODULISTICA.

MODULISTICA 2023/24 (da aggiornare)

TABELLE DI VICINORIETA’

leggi anche Mobilità personale scuola: firmate le modifiche

Concorso straordinario IRC: Valditara ha firmato il decreto

Il Ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha firmato ieri il decreto che disciplina le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Il provvedimento, attuativo delle recenti novità introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge n. 75 dello scorso 22 giugno, recependo i requisiti stabiliti dalla legge, ammette a partecipare i candidati in possesso, congiuntamente, della certificazione di idoneità diocesana e con almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, oltre che dei titoli di qualificazione professionale previsti dall’Intesa con la CEI. I candidati dovranno possedere altresì i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni. 

A queste procedure sarà destinato il settanta per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/25 e per gli anni successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito. 

Dopo vent’anni dall’ultimo concorso, si avvia così una fase di reclutamento a tempo indeterminato per l’insegnamento della religione cattolica che, nel portare a soluzione una situazione critica che interessa migliaia di persone, assicurerà stabilità e continuità didattica.

FONTE SITO MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-straordinario-irc

ISCRIVITI AL CORSO DI PREPARAZIONE: https://formazione.fensir.it/elenco-corsi/concorso-straordinario-religione/

II Corso è gratuito per gli iscritti al sindacato, ISCRIVITI

Mariangela Mapelli, la nuova segretaria del SAIR

È la bergamasca Mariangela Mapelli la nuova Segretaria Nazionale eletta dal Consiglio Nazionale a seguito delle dimissioni di Attilio Piacente che rimane comunque nella Segreteria Nazionale al servizio dei docenti di religione.

Mariangela, 51 anni, attualmente docente di religione nella scuola primaria, ha insegnato in ogni ordine e grado. Fino ad oggi ha ricoperto la carica di Segretaria Provinciale di Bergamo ed è responsabile del Caf Centrale del Sindacato, abilitata alla professione di “operatore Caf”.

“Desidero portare nell’attività sindacale quotidiana con il SAIR un volto accogliente dell’associazione, che si pone accanto alle problematiche di ciascun docente di religione. Le questioni ancora aperte, come ben noto, riguardano soprattutto l’infinito stallo del precariato, il ruolo del docente di religione negli esami di Stato e la progressiva equiparazione al restante personale della scuola. Ad esempio il reclutamento a tempo determinato: nelle province autonome è affidato all’amministrazione” così afferma Mariangela dopo l’elezione.

“Ringrazio tutti coloro che con me lavoreranno nel dare supporto ai docenti di religione cattolica; che con me lotteranno per la conquista del ruolo, per tutti, subito senza ulteriori attese. Da troppo tempo stiamo aspettando, anche dopo l’emanazione della norma, che si adempia a quanto previsto dalla legge.

Ringrazio coloro i quali, anche dietro le quinte, ogni giorno lavorano per noi nei vari settori: Gaetano per il supporto nei ricorsi; Samanta, per l’impegno settimanale nell’invio delle newsletter; Leonardo e Giovanna per gli aspetti didattici nell’IRC, grazie a Didablog un sito di successo, seguito da centinaia di colleghi; Attilio per il supporto legale; Grazia, Renato e Mariella per le ricostruzioni di carriera; Domenico per aver dato la disponibilità per il potenziamento del SAIR nei social; Paolo per Agorà IRC, la rivista professionale per gli insegnanti di religione e tutta la redazione.

Il cambio di segreteria si pone nell’ottica della continuità nel cambiamento e nel potenziamento del SAIR tra i docenti di religione. Nelle prossime settimane insieme a Fensir Formazione dissemineremo la formazione gratuita per gli iscritti verso i concorsi straordinari e ordinari, coinvolgeremo i colleghi per la nuova rivista di didattica per la secondaria, grazie al supporto di Leonardo e Giovanna e di quanti, docenti della secondaria, vorranno collaborare.

Un grazie, in particolare, va anche ad Alessio Pizzini, vice segretario nazionale, il mio e più stretto collaboratore che mi sopporterà in questo nuovo ed entusiasmante compito”.

Il SAIR, è un sindacato giovane, ma ha le sue origini negli anni 80. È stato il primo sindacato dei docenti di religione. Negli anni 2000 dopo una fase di riflessione i suoi fondatori hanno deciso di non continuare con l’esperienza. Grazie all’intuito del segretario della Fensir Giuseppe Favilla, è stato rifondato come Nuovo SAIR.

La Fensir e il SAIR augurano alla Segreteria Nazionale e a tutto il SAIR di essere portatori di novità e di una rinnovata volontà di giustizia e verità a favore del personale docente di religione.

La redazione